Sentenza del 08/08/2024 n. 22492 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007, con cui l’Agenzia aveva recuperato a tassazione redditi non contabilizzati per € 77.631,56 sulla base di versamenti e prelievi bancari. Il contribuente aveva contestato l’accertamento, fornendo giustificazioni per le operazioni. Dopo l’accoglimento parziale del ricorso da parte della CTP di Brindisi, la CTR della Puglia aveva accolto l’appello principale del contribuente, annullando i recuperi per versamenti e prelievi e lasciando dovuta soltanto la sanzione per omessa dichiarazione. L’Agenzia ha impugnato tale sentenza per tre motivi: omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo all’IRAP; errata applicazione della presunzione bancaria dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 anche ai versamenti; carenza di motivazione sulla giustificazione dei versamenti. B.B. ha inoltre eccepito la tardività del ricorso per Cassazione.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di tardività: la sospensione prevista per la definizione agevolata delle liti fiscali opera automaticamente e si cumula con la sospensione emergenziale Covid, mentre assorbe quella feriale; il ricorso notificato il 03/06/2020 era quindi tempestivo. Ha accolto tutti e tre i motivi dell’Agenzia. La CTR aveva omesso di decidere sull’appello incidentale relativo all’IRAP e aveva erroneamente escluso la presunzione bancaria per i versamenti, oltre a non motivare sulle giustificazioni delle operazioni. La Corte ha cassato la sentenza nei limiti indicati e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. n. 136/2018
in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall' art. 6 , comma 11, del D.L. n. 119 del 2018 , conv. dalla L. n. 136 del 2018 , opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima
La sospensione del termine d’impugnazione collegata alla definizione agevolata opera automaticamente, anche senza una concreta scelta del contribuente di avvalersene; si cumula con la sospensione emergenziale Covid, ma assorbe la sospensione feriale.
Art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e art. 36 D.L. 8 aprile 2020, n. 23
sicché il termine che sarebbe dovuto scadere l’08/04/2022 ha subito una ulteriore sospensione di giorni sessantaquattro in ragione dell' art. 83 del D.L. 18 17/03/2020 , n. 18 e dell' art. 36 D.L. 08/04/2020, n. 23 e non era scaduto al momento della notifica del ricorso che è tempestivo.
Le disposizioni emergenziali hanno aggiunto una sospensione di 64 giorni al termine d’impugnazione già prorogato per la definizione agevolata, rendendo tempestivo il ricorso notificato il 3 giugno 2020.
Il motivo è fondato, atteso che nel merito la sentenza della CTR della Puglia, accogliendo l'appello principale del contribuente ha annullato l'accertamento con riguardo alle somme rappresentate da versamenti e prelievi in conto corrente e riprese a tassazione dall'Ufficio, ma in nessun modo ha valutato l'appello incidentale spiegato dall'Ufficio in ordine al parziale annullamento dell'accertamento già pronunciato dal giudice di prime cure con riguardo alla pretesa dell'Irap.
Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi d’impugnazione sottoposti al suo esame. L’omessa decisione sull’appello incidentale dell’Ufficio, relativo all’IRAP, integra omessa pronuncia.
Art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
in tema d'imposte dirette, la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600 del 1973 , non è riferibile ai soli titolari di redditi d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014 , le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti
La presunzione bancaria riguarda i versamenti di tutti i contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale, e resta relativa, potendo essere superata con prova contraria. Dopo la sentenza costituzionale n. 228/2014, i prelievi hanno invece valore presuntivo soltanto per i titolari di reddito d’impresa.
Art. 51 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia insieme all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 nel contestare la decisione sulle indagini bancarie; la sentenza accoglie le censure relative alla presunzione applicabile ai versamenti e ai prelievi, senza formulare un’interpretazione autonoma dell’art. 51.
L’Agenzia ha dedotto la violazione delle regole sull’onere della prova in relazione alla presunzione bancaria. La decisione afferma che la CTR non poteva addossare all’Ufficio la prova della natura professionale dei versamenti, poiché per questi opera la presunzione legale relativa, superabile mediante prova contraria del contribuente.
Art. 36, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La motivazione è censurabile dal momento che, nell'attribuire all'Ufficio l'onere di provare la riconducibilità a ricavi provenienti dalla attività professionale non solo dei prelevamenti ma anche dei versamenti in conto corrente, non tiene conto dell'orientamento di questa Corte
La decisione del giudice tributario deve esporre una motivazione idonea a sostenere l’annullamento dell’accertamento. Nel caso concreto la CTR non aveva spiegato perché i versamenti bancari dovessero ritenersi giustificati, oltre ad avere erroneamente ripartito l’onere probatorio.
Massime di principio
- Le operazioni bancarie non hanno tutte lo stesso rilievo presuntivo: i versamenti possono fondare la presunzione di maggior reddito per qualsiasi contribuente; i prelievi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, soltanto per chi produce reddito d’impresa.
- La presunzione derivante dai versamenti è relativa: il contribuente può contrastarla fornendo elementi idonei a dimostrare la natura non reddituale delle somme. Non spetta all’Amministrazione provare preliminarmente che ogni versamento derivi dall’attività professionale.
- Il giudice d’appello deve esaminare anche l’appello incidentale e motivare sulle questioni decisive; l’omissione può comportare la cassazione della sentenza.
- Nel calcolo dei termini d’impugnazione in una lite fiscale definibile in via agevolata, la sospensione prevista dalla disciplina del 2018 opera automaticamente, si cumula con quella emergenziale Covid e assorbe la sospensione feriale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 ago 2024Sentenza del 08/08/2024 n. 2902 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 7 ago 2024Sentenza del 07/08/2024 n. 724 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 7 ago 2024Sentenza del 07/08/2024 n. 2893 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 7 ago 2024Sentenza del 07/08/2024 n. 22307 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22249 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22261 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →