Sentenza del 06/08/2024 n. 22249 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014, con maggiori imposte Ires, Irap e Iva. L’Ufficio aveva riclassificato il complesso immobiliare «Borghi» da beni merce a immobilizzazioni materiali e applicato l’art. 30 della legge n. 724/1994 sulle società non operative. In Cassazione l’Agenzia, con due motivi, ha contestato: la legittimità della riclassificazione contabile e la valutazione della CTR, secondo cui essa non costituiva una presunzione di secondo grado; inoltre, ha sostenuto che la crisi generale del settore immobiliare non bastasse a giustificare la disapplicazione della disciplina, in assenza di circostanze oggettive, specifiche e riferibili alla società che avessero impedito il conseguimento dei ricavi presunti. Il Fallimento ha resistito. In via preliminare, la Corte ha respinto la richiesta di rinvio dell’udienza del difensore della società, non essendo stata adeguatamente dimostrata l’impossibilità di farsi sostituire, e ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. I due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati: è rimasto insindacabile in sede di legittimità l’accertamento di fatto della CTR secondo cui gli immobili erano destinati alla vendita e costituivano beni merce, non immobilizzazioni. La CTR aveva valorizzato l’ultimazione dei lavori il 20 dicembre 2011, la sospensione comunale del procedimento di conformità edilizia e agibilità dall’8 gennaio 2013, due preliminari di vendita poi risolti e i bilanci societari. È stato inoltre applicato il principio affermato dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22: il mancato raggiungimento delle soglie di ricavi previste dall’art. 30 non può, da solo, negare la qualità di soggetto passivo IVA o il diritto alla detrazione. L’art. 30 è stato ritenuto incompatibile, per tali effetti IVA, con gli artt. 9, par. 1, e 167 della direttiva IVA e va disapplicato. L’Agenzia è stata condannata a pagare al Fallimento le spese del giudizio di legittimità: 14.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Non è stata pronunciata la condanna al raddoppio del contributo unificato, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
Ed invero, per quanto diffusamente esposto, la normativa italiana (diretta a disincentivare la costituzione di società di comodo e, quindi, a impedire che persone giuridiche che svolgono formalmente un'attività economica, senza tuttavia essere, in realtà, operative, beneficino di vantaggi fiscali), che va disapplicata, prevede un meccanismo deterrente che si fonda sulla presunzione secondo cui il carattere non operativo di una società può essere dedotto dal fatto che gli introiti che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui essa dispone sono inferiori rispetto alla soglia di reddito determinata da detta disposizione.
La presunzione nazionale di non operatività può essere superata secondo la disciplina interna dimostrando l’esistenza di situazioni oggettive, ma, ai fini IVA, l’art. 30 deve essere disapplicato nella misura in cui collega al mancato raggiungimento delle soglie la perdita della qualità di soggetto passivo o del diritto alla detrazione. Nel caso concreto, inoltre, mancava il presupposto dell’accertamento, poiché gli immobili erano stati ritenuti beni merce destinati alla vendita.
Art. 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE
La qualità di soggetto passivo deriva dall'esercizio, da parte del soggetto che si avvale di tale qualità, di un'attività economica e, di conseguenza, il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte non può essere negato a una società che effettua operazioni rilevanti ai fini dell'IVA senza tuttavia raggiungere la soglia di reddito prevista dalla normativa italiana di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994 e ciò a prescindere dalla prova fornita dalla società contribuente sull'esistenza di situazioni oggettive che rendano impossibile il conseguimento di redditi superiori a detta soglia.
La qualità di soggetto passivo IVA dipende dall’effettivo esercizio di un’attività economica, non dal raggiungimento di una soglia minima di ricavi né dalla dimostrazione di circostanze che abbiano impedito di raggiungerla.
Art. 167 della direttiva 2006/112/CE
Il diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte non può essere negato a una società che effettua operazioni rilevanti ai fini dell'IVA senza tuttavia raggiungere la soglia di reddito prevista dalla normativa italiana di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994.
Il diritto alla detrazione non può essere negato per il solo fatto che le operazioni a valle non raggiungono le soglie di ricavi stabilite dalla normativa italiana, purché ricorrano le condizioni previste dalla disciplina IVA.
Articoli 168, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112/CE
Le misure adottate dagli Stati membri per la lotta contro frodi, evasione fiscale ed eventuali abusi, obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva IVA, non devono tuttavia eccedere quanto necessario per raggiungere tale obiettivo e, in particolare, non possono essere utilizzate in modo tale da mettere sistematicamente in discussione il principio di neutralità dell'IVA.
I poteri nazionali di controllo e contrasto agli abusi non possono comportare una limitazione sistematica e sproporzionata della detrazione IVA. Il diniego può fondarsi su frode o abuso dimostrati con elementi oggettivi, non sulla sola insufficienza dei ricavi.
Art. 115 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve, infatti, fare espresso riferimento alla impossibilità (nella specie non adeguatamente indicata e comprovata) di sostituzione mediante delega conferita ad un collega.
Il grave impedimento del difensore giustifica il rinvio solo se è allegata e comprovata anche l’impossibilità di farsi sostituire da un collega; altrimenti la questione attiene all’organizzazione professionale e non impone il differimento dell’udienza.
Art. 9, comma 2, della legge n. 247/2012
L'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., deve, infatti, fare espresso riferimento alla impossibilità (nella specie non adeguatamente indicata e comprovata) di sostituzione mediante delega conferita ad un collega, facoltà tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto.
La facoltà dell’avvocato di farsi sostituire da un collega consente la prosecuzione dell’attività processuale e rileva nel valutare se l’impedimento giustifichi il rinvio.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Commissione tributaria regionale ha affermato, contrariamente a quanto argomentato dall'Ufficio, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede (e sotto questo specifico profilo le censure dell'Agenzia delle Entrate si palesano inammissibili), che: -) gli immobili oggetto di accertamento non erano da classificarsi tra le immobilizzazioni materiali, ma piuttosto tra i beni merce.
In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: le censure che, pur formulate come violazioni di legge, contestano l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito sono inammissibili.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Il raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto dell’impugnazione non è posto a carico delle Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate dal versamento materiale, che operano mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Ai fini IVA, una società non perde la qualità di soggetto passivo soltanto perché realizza ricavi inferiori a quelli presunti dalla disciplina nazionale sulle società non operative: conta l’esercizio effettivo di un’attività economica.
- Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per il solo mancato raggiungimento delle soglie di ricavi previste dalla normativa sulle società di comodo. Un diniego può invece fondarsi su frode o abuso, purché l’Amministrazione ne dimostri adeguatamente gli elementi oggettivi.
- La destinazione contabile e fiscale di un immobile va valutata in base alla sua funzione concreta nell’attività d’impresa e agli elementi accertati in fatto. L’assenza o la sospensione della procedura per l’agibilità non determina automaticamente che l’immobile sia un’immobilizzazione anziché un bene merce.
- In Cassazione non è sufficiente prospettare una violazione di legge per rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito: le contestazioni che mirano a una nuova valutazione delle prove possono essere dichiarate inammissibili.
- La richiesta di rinvio per impedimento del difensore deve indicare e comprovare anche perché non sia possibile la sostituzione con un collega; la sola esigenza personale o organizzativa non basta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22261 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22267 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22271 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 1033 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 300 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 719 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →