Sentenza del 07/08/2024 n. 22307 - Corte di Cassazione
IVA - Operazioni di cessione infracomunitaria - Prodotti alcolici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione dell'Amministrazione relativa a operazioni infracomunitarie di cessione di prodotti alcolici in regime di sospensione d'accisa ed esenzione IVA ritenute inesistenti perché le merci non avrebbero raggiunto i depositi fiscali di destinazione. La controversia verteva sulla idoneità probatoria del terzo esemplare del Documento Amministrativo di Accompagnamento (DAA3) con visto doganale a dimostrare l'effettiva consegna delle merci, e in generale sulla prova del trasporto effettivo delle spedizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della A.A. Drink Srl confermando il giudizio di merito che aveva ritenuto non dimostrato l'effettivo arrivo delle merci nei depositi fiscali di destinazione. La Corte ha affermato il principio secondo cui il mero visto doganale sul DAA3 non vale a provare l'avvenuta consegna se non è stato perfezionato il procedimento di appuramento (ossia la ricezione del DAA3 compilato con l'attestazione di ricezione nella casella c) e firmato dal destinatario e rispedito al deposito mittente). Inoltre la Corte ha rilevato l'assenza di prova alternativa del trasporto (aliunde) e ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito che ha valorizzato un compendio indiziario (dichiarazioni dei vettori, controlli targhe, transiti autostradali, inoperatività/fallimento di imprese di trasporto ecc.). Pertanto il ricorso è stato respinto e la società condannata alle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise), art. 6, commi 1 e 3
la circolazione ... dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire tra depositi fiscali; la circolazione ... avvenga con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria
Stabilisce che le cessioni in sospensione d'accisa devono transitare fra depositi fiscali e devono essere documentate dal DAA; il rispetto formale e procedurale di tale disciplina è condizione per l'operatività dell'esenzione IVA e della sospensione d'accisa.
D.M. 25-03-1996 n. 210 (Regolamento nazionale di attuazione), artt. 3 e 4
il buon fine di ogni spedizione ... è appurato ... con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell'apposita casella c), l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante
Precisa la procedura di appuramento: il DAA3, compilato e firmato dal destinatario e controfirmato dall'Ufficio delle Dogane e rispedito al mittente, è l'atto probatorio ufficiale del buon fine; il mero visto doganale non sostituisce questa procedura.
Regolamento 2917/92 CEE e Direttiva 92/12/CEE (norme comunitarie precedenti sul DAA)
Hanno introdotto il DAA per i prodotti soggetti ad accisa; la disciplina comunitaria definisce le copie e le modalità di appuramento cui attenersi per la circolazione in sospensione.
Direttiva 2008/118/CE, Reg. (CE) n. 684/2009 e D.Lgs. n. 48/2010
Hanno introdotto l'e-DA (documento amministrativo elettronico) successivamente al periodo oggetto del contenzioso; per i fatti storici del caso la disciplina elettronica non era ancora operativa.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39
Norma procedurale che legittima l'attività di controllo e di accertamento fiscale alla base dell'imposizione contestata.
Codice Civile / Codice di Procedura Civile, art. 2697 c.c.p. (onere della prova)
Principio generale sull'onere della prova che la ricorrente invocava; la Corte ricorda però che l'Amministrazione può validamente far leva su un compendio indiziario grave, preciso e concordante per adempiere al proprio onere probatorio.
Codice di Procedura Civile, art. 384 u.c. e art. 360 (giurisdizione e limiti del sindacato in Cassazione)
Richiama i limiti del controllo di legittimità in Cassazione: non è consentito un riesame libero del merito e sono ammissibili solo vizi motivazionali di rilievo costituzionale o violazioni di legge manifeste.
Giurisprudenza citata (es. Cass. Sez. 5 n. 8353/2022)
Conferma il principio che la prova della ricezione deve essere di provenienza ufficiale e non può essere sostituita da mere prove di parte.
Massime di principio
- Per le cessioni intracomunitarie di prodotti alcolici in regime di sospensione d'accisa, il DAA3 vale come prova del buon fine solo se contiene l'attestazione di ricezione compilata e firmata dal destinatario (casella c) e viene rispedito al deposito mittente dopo la controfirma dell'ufficio doganale: il mero visto doganale non è sufficiente.
- Lo speditore è tenuto ad appurare il buon esito della spedizione e, in caso di mancato appuramento, deve comunicarlo all'ufficio competente entro i termini prescritti; la copia trasmessa via fax può servire solo per lo svincolo della cauzione e non sostituisce la prova ufficiale per finalità probatorie.
- In mancanza della prova ufficiale del ricevimento, l'Amministrazione può validamente ricorrere a un compendio indiziario (dichiarazioni di vettori, controlli targhe, transiti autostradali, situazione delle imprese di trasporto, incongruenze nei pagamenti) per dimostrare che le operazioni sono inesistenti.
- La ricevuta formale del DAA3 è documento pubblico rilevante: le aziende mittenti dovrebbero conservare sempre il DAA3 originale correttamente compilato e la documentazione di ritorno dalle dogane per escludere il rischio di disconoscimento delle operazioni.
- Nei controlli fiscali la semplice produzione di documentazione emessa dal mittente non prova di per sé il trasporto: è necessario che la prova documentale sia indipendente e ufficiale (es. controfirma doganale con appuramento completato).
- In sede di impugnazione, i vizi di motivazione possono essere censurati in Cassazione solo se integrano una nullità o violazione di legge particolarmente grave; non è ammesso un libero riesame del merito delle prove già valutate dal giudice di merito.
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