Sentenza del 08/08/2024 n. 2902 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 relativi a recupero a tassazione di somme a titolo di IRES, IRAP e IVA connesse a spese dichiarate come sponsorizzazioni. L'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità delle spese ritenendo mancante il requisito di inerenza rispetto al business aziendale (sponsor con sede in Altamura vs squadra sponsorizzata con sede e attività a Urbino) e ne contestava la congruità/antieconomicità. Il contribuente deduceva, tra l'altro, la presunzione di natura pubblicitaria e di deducibilità prevista dall'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002 e, in via subordinata, contestava il recupero dell'IVA sulla base degli artt. 4 e 19 del d.P.R. n. 633/1972 in quanto le prestazioni erano effettivamente rese.
La decisione
La Corte di Giustizia di II grado ha accolto l'appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando gli avvisi di accertamento. Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame e ha assorbito il secondo. Sul punto sostanziale, la Corte ha applicato l'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, riconoscendo che la sponsorizzazione era stata effettuata a favore di una compagine sportiva dilettantistica (affiliata alla FIPAV, militante in serie A1), che le prestazioni pubblicitarie erano state effettivamente eseguite e che l'importo non superava il limite previsto dalla norma; in tali condizioni sussiste una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerente deducibilità delle spese, escludendo la possibilità per l'Amministrazione di sindacare la scelta economica dell'imprenditore sulla congruità o antieconomicità dell'onere. Conseguentemente gli avvisi sono stati annullati e l'Ufficio condannato al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90 comma 8
Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte applica questa disposizione come fonte di una presunzione legale assoluta: se ricorrono i requisiti (beneficiario sportivo dilettantistico, limite di spesa rispettato, finalita' promozionale dello sponsor, specifica attivita' promozionale del beneficiario), la spesa e' qualificata come pubblicita' e risulta integralmente deducibile; l'Amministrazione non puo' sindacare l'inerenza o la congruità economica.
TUIR (d.P.R. 22/12/1986 n. 917), art. 109
Citato dalla contribuente nella fase di merito come norma generale sulla deducibilità dei costi; tuttavia il Collegio ritiene prevalente e applicabile la presunzione specifica prevista dall'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, che esclude il sindacato amministrativo sulla inerenza delle sponsorizzazioni rivolte a societa' sportive dilettantistiche.
TUIR, art. 74 comma 2
Richiamato dalla normativa speciale (art. 90, comma 8 L. 289/2002) come disciplina di riferimento per le spese di pubblicita'; la Corte lo richiama nel quadro dell'individuazione della natura pubblicitaria delle erogazioni.
d.P.R. n. 633/1972, artt. 4 e 19
La contribuente aveva dedotto che, in presenza di fatture e di prestazioni effettivamente rese, l'operazione e' giuridicamente rilevante ai fini IVA e non poteva essere recuperata dall'Ufficio; il Collegio ha assorbito il secondo motivo e non ha approfondito ulteriormente la questione, ma ha dato rilievo al fatto che le prestazioni pubblicitarie erano effettivamente effettuate.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento consolidato)
Più pronunce richiamate in motivazione (tra cui Cass., Sez. T, 27.03.2024, n. 20900; Cass., Sez. T, 06/03/2024, n. 6079; Cass. 7.06.2017, n. 14232; Cass. 27 luglio 2021, n. 21452 ecc.)
La Corte richiama un consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 ha introdotto una presunzione assoluta di natura pubblicitaria e di inerente deducibilità delle sponsorizzazioni rivolte a societa'/associazioni sportive dilettantistiche, escludendo la possibilita' per l'Amministrazione di sindacare l'antieconomicità o la sproporzione dell'onere.
Massime di principio
- Se un soggetto erogante sponsorizza una societa' o associazione sportiva dilettantistica e sono rispettati i requisiti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 (beneficiario dilettantistico affiliato, importo entro il limite previsto, finalita' promozionale del soggetto erogante, specifica attivita' promozionale svolta dal beneficiario), sussiste una presunzione legale assoluta che la spesa sia di pubblicita' e deducibile: l'Amministrazione non puo' negarne la deducibilita' basandosi su assunti di mancata inerenza o antieconomicita'.
- La diversa dislocazione geografica tra sponsor e soggetto sponsorizzato, di per sé, non impedisce il riconoscimento della deducibilità quando sussistono gli altri requisiti normativi e documentali.
- E' essenziale documentare l'effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie (contratti di sponsorizzazione, materiale promozionale, evidenze di visibilita' e delle attivita' svolte dal beneficiario): la prova che la prestazione e' stata resa rafforza l'applicazione della presunzione e limita i rilievi dell'Amministrazione.
- L'Amministrazione non puo' sindacare la congruità o la presunta sproporzione dell'importo della sponsorizzazione quando la disciplina speciale opera la presunzione di deducibilità; tuttavia, la corretta qualificazione del beneficiario come sportivo dilettantistico e il rispetto del limite quantitativo sono condizioni imprescindibili.
- Quanto all'IVA, pur non essendo il tema decisamente risolto nel provvedimento (motivo assorbito), in pratica la deducibilità dell'IVA richiede prova dell'operazione e della corretta documentazione fiscale: quindi, anche nella pianificazione, conviene conservare fatture e prove dell'effettiva prestazione promozionale.
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