Sentenza del 07/08/2024 n. 2893 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società XXXXX srl aveva impugnato un avviso di accertamento catastale che, a seguito di aggiornamento DOCFA presentato dalla proprietaria, aveva attribuito all'intero fabbricato la categoria E/9 (immobile in parte adibito a caserma dei Carabinieri e in parte ad alloggi per il personale). L'Ufficio territoriale, ritenendo l'immobile di proprietà privata e produttivo di reddito a favore del proprietario, aveva invece separato catastalmente le unità abitative e i box e attribuito alla caserma la categoria D/8, con rideterminazione delle rendite. La controversia verteva sulla corretta qualificazione catastale: se valutare il classamento esclusivamente in base alle caratteristiche oggettive e funzionali dell'immobile (tesi della società) o attribuire rilievo alla presunta "commercialità" per la produzione di reddito del proprietario (tesi dell'Agenzia).
La decisione
La Corte ha confermato il principio che il classamento catastale si determina in base alle caratteristiche oggettive e alla destinazione ordinaria dell'unità immobiliare, indipendentemente dalla natura giuridica del proprietario. Ha ritenuto corretta la qualificazione della porzione adibita a caserma nel gruppo E (E/9) per la marcata caratterizzazione tipologico-funzionale e la destinazione di interesse pubblico, non riconducibile alla logica commerciale o industriale propria della D/8. Ha tuttavia accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia limitatamente alla rideterminazione del classamento delle porzioni destinate ad unità abitative e a box auto, conferendo a tali porzioni le categorie ordinarie A/3 (unità abitative, classe 4) e C/6 (box auto, classe 3). Per il resto l'appello è stato respinto; le spese sono compensate.
Norme richiamate
R.D.L. n. 652/1939 (conv. L. 11 agosto 1939, n. 1249)
Disciplina l'accertamento generale dei fabbricati urbani e la formazione del catasto edilizio; individua il criterio generale per il censimento in base alle caratteristiche oggettive e alla destinazione.
D.P.R. n. 1142/1949, art. 61
Stabilisce il metodo operativo del classamento: riscontro della destinazione ordinaria e delle caratteristiche influenti sul reddito, collocando l'unità nella categoria congrua in base a destinazione e caratteristiche.
Circolare Agenzia del Territorio n. 4/T del 16/05/2006
Prassi che chiarisce l'obbligo di riferimento alle caratteristiche oggettive dell'immobile per il classamento delle unità speciali, indipendentemente dalla natura del proprietario.
Circolare Agenzia del Territorio n. 4/T del 13/04/2007
Conferma l'orientamento di considerare le caratteristiche oggettive e la destinazione d'uso per il corretto inquadramento catastale delle unità particolari.
Art. 2, commi 40-44, D.L. n. 262/2006
Richiamato per confermare la natura delle unità speciali rientranti nel gruppo E (con funzioni di interesse pubblico) e l'inapplicabilità della qualificazione commerciale basata esclusivamente sulla produzione di reddito.
Giurisprudenza: Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 24078 del 30/10/2020
Conferma che l'attribuzione della rendita catastale attiene alle caratteristiche oggettive e alla destinazione ordinaria dell'immobile; la qualità del proprietario (pubblico/privato) non è rilevante per il classamento.
Massime di principio
- Il classamento catastale deve essere effettuato in base alle caratteristiche oggettive dell'immobile (tipologia, funzione, struttura, destinazione d'uso) e non in base alla qualità soggettiva del proprietario.
- Le unità destinate ad "interesse pubblico" o con funzioni speciali e non compatibili con categorie ordinarie rientrano legittimamente nel gruppo E (es. E/9) anche se sono di proprietà privata o producono reddito.
- La produzione di reddito da parte del proprietario non è di per sé idonea a trasformare la natura catastale dell'immobile in commerciale; occorre verificare se l'immobile è stato costruito o adattato per esigenze commerciali/industriali (criterio oggettivo previsto per alcune sottocategorie D).
- Porzioni distinte di un complesso (es. alloggi e box) con caratteristiche assimilabili a categorie ordinarie devono essere classate separatamente nelle categorie corrispondenti (es. A/3 per abitazioni, C/6 per box).
- In assenza di regole normative più dettagliate, vanno considerate le circolari di prassi e la giurisprudenza consolidata sul principio del censimento basato su dati oggettivi; i tecnici devono documentare funzionalità e vincoli (es. vincolo di destinazione d'uso) per sostenere il classamento E.
- In contenzioso, prospettare la domanda conformemente agli elementi fattuali consente al giudice di approfondire il classamento anche con argomentazioni giuridiche non identiche a quelle della parte, purché rientranti nell'oggetto della domanda (principio jura novit curia).
- Per difendersi da un'accertamento dell'Ufficio che riclassifica un immobile, è utile produrre atti dimostranti la destinazione pubblica/funzionale, caratteristiche tipologiche e vincoli urbanistici o amministrativi che impediscono destinazioni diverse senza radicali trasformazioni.
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