Cassazione Civile, Ordinanza n. 11275/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2015 con cui l'Ufficio recuperava l'IVA detratta dalla contribuente, ritenendo che alcuni costi sostenuti per la realizzazione di strutture e percorsi ricreativi in un'area boschiva non fossero inerenti all'attività agricola svolta dalla stessa, ma fossero invece destinati all'attività sportiva senza fini di lucro esercitata da una SSD collegata ai luoghi interessati. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il vizio di motivazione e l'inerenza dei costi, allegando documentazione anche relativa a un PVC. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto la domanda della contribuente, ritenendo che si trattasse di accertamento "a tavolino" emesso senza previo contraddittorio in materia di tributi armonizzati e che l'Ufficio non avesse fornito prova sufficiente della pretesa, limitandosi a elementi generici. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello ex art. 360 n. 4 c.p.c. e norme sulla motivazione; 2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 per avere la Corte ritenuto dimostrata l'inerenza dei costi senza adeguata verifica, nonostante elementi contrari; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 e dell'art. 41 CDFUE per avere la Corte affermato in modo automatico la nullità dell'atto per omesso contraddittorio, senza verificare la concreta prova di resistenza e le ragioni che la contribuente avrebbe potuto far valere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata fosse sufficientemente motivata e rispettasse il minimo costituzionale della motivazione; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la Corte territoriale non aveva compiuto un reale giudizio sull'inerenza dei costi, confondendo la prova dell'effettiva operatività dell'impresa con la prova della riferibilità dei singoli costi all'attività d'impresa, e che, in materia di tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio non determina automaticamente la nullità dell'atto, essendo necessario verificare se il contribuente abbia indicato in giudizio le specifiche difese che avrebbe potuto far valere e se tali difese siano potenzialmente idonee a incidere sul procedimento. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza d'appello; la Corte ne esclude la violazione sul primo motivo, ritenendo la motivazione sufficientemente intellegibile.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che non sia stata violata nel caso concreto.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato ai fini del vizio di motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia nulla per mancanza del "minimo costituzionale".
richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte non ravvisa un difetto di esposizione idoneo a integrare motivazione apparente.
art. 19 del d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base della deducibilità/detrazione IVA; la Corte censura la decisione d'appello perché non ha verificato concretamente l'inerenza dei costi contestati rispetto all'attività dichiarata.
art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000
richiamato in tema di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte precisa che, per i tributi armonizzati, l'omissione del contraddittorio rileva solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato come fonte del principio del contraddittorio procedimentale nei tributi armonizzati, con necessità di verifica concreta della sua incidenza sull'esito dell'atto.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per definire la soglia del "minimo costituzionale" della motivazione; la Corte afferma che la sentenza d'appello la supera.
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per chiarire che la regola dell'inerenza non coincide con la diversa disciplina dell'indeducibilità dei costi relativi a ricavi esenti.
art. 75, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato solo per il raffronto con l'attuale art. 109, comma 5, e per distinguere il principio di inerenza dalla correlazione costi/ricavi esenti.
art. 7-bis del d.l. n. 39 del 2024
richiamato nel richiamo finale alla disciplina recente sul contraddittorio endoprocedimentale, come norma interpretativa collegata alla novella dell'art. 6-bis dello Statuto del contribuente.
art. 6-bis della l. n. 212 del 2000
richiamato come disciplina sopravvenuta del contraddittorio endoprocedimentale, ma non applicata ratione temporis alla fattispecie.
art. 7 della l. n. 212 del 2000
richiamato nel contesto della disciplina recente del contraddittorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- In materia di ricorso per cassazione, la motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; non è nullo il provvedimento che espone un iter decisionale intelligibile e controllabile, anche se sintetico.
- In tema di detrazione/deducibilità dei costi, l'inerenza va accertata in modo qualitativo e consiste nella concreta riferibilità del costo all'attività d'impresa o professionale; non basta dimostrare che il soggetto sia operativo o che l'attività svolta esista in fatto.
- Quando l'Amministrazione contesta l'inerenza, il contribuente deve provare e documentare l'esistenza, la natura e la concreta destinazione del costo all'attività svolta; il giudice non può fermarsi alla mera mancanza di prova contraria dell'Ufficio.
- Il giudizio sull'inerenza non può essere sostituito da una generica valutazione di utilità o da una mera considerazione della mancata dimostrazione dell'estraneità del costo all'impresa: occorre verificare la funzionalità concreta dei beni o servizi rispetto all'attività dichiarata.
- In materia di tributi armonizzati, l'omesso contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve indicare in giudizio, in modo specifico, le difese che avrebbe potuto svolgere e il giudice deve valutarne la potenziale incidenza sull'esito del procedimento.
- La 'prova di resistenza' nel contraddittorio tributario non può essere affermata in modo astratto o meramente assertivo: deve fondarsi su circostanze concrete e su un effettivo nesso di idoneità delle allegazioni difensive a incidere sulla decisione amministrativa.
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