Cassazione Civile, Ordinanza n. 19299/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca, tramite mandataria, aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo di un fallimento per un credito derivante da un mutuo fondiario ipotecario, da un saldo negativo di conto corrente, da un conto anticipi fatture e da vari finanziamenti chirografari. Il tribunale aveva escluso parte rilevante del credito ritenendo che alcuni finanziamenti fossero stati concessi in consapevole stato di decozione della debitrice, qualificando i contratti come concessione abusiva di credito e dichiarandoli nulli per illiceità della causa; aveva inoltre ammesso una compensazione con un controcredito risarcitorio della curatela per i danni da aggravamento del dissesto. La banca ha proposto ricorso principale lamentando, in sintesi, che la violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria non comporta nullità del contratto, ma al più responsabilità risarcitoria, e che la compensazione era stata affermata senza adeguato accertamento del controcredito. La curatela ha proposto ricorso incidentale sostenendo che anche il conto anticipi fatture integrasse concessione abusiva di credito e contestando altri punti del decreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto errata la qualificazione in termini di nullità per illiceità della causa della concessione abusiva di credito, salvo il caso di una condotta penalmente rilevante accertata incidentalmente; ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione sulla compensazione, perché il controcredito risarcitorio della curatela non era stato adeguatamente accertato nell’an e nel quantum. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
le regole di sana e prudente gestione bancaria rilevano sul piano della responsabilità e della correttezza dell’azione dell’intermediario, ma non determinano automaticamente la nullità del contratto di finanziamento
richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione
la violazione dei doveri di correttezza non comporta di per sé nullità del contratto
la diligenza bancaria è parametro di responsabilità, non causa automatica di invalidità negoziale
richiamato nei motivi, senza centrale incidenza sulla decisione
la censura che mira a rivalutare il materiale indiziario è inammissibile in cassazione
richiamato nei motivi, senza autonoma ratio accolta
la causa è illecita solo se il contratto viola norme imperative in senso proprio o integra un reato-contratto; la mera concessione abusiva di credito non basta
la nullità virtuale è configurabile solo in presenza di violazione di norme imperative che colpiscano la struttura genetica del contratto, non per la sola violazione di regole di prudenza bancaria
richiamato quale base della nullità per illiceità della causa poi esclusa dalla Corte
le regole di correttezza e buona fede non si trasformano in nullità testuale
richiamato nel motivo principale, ma non decisivo nella ratio
richiamato nel motivo principale, ma non decisivo nella ratio
richiamato nel motivo principale, ma non decisivo nella ratio
richiamato nel motivo principale, ma non decisivo nella ratio
rileva per la delimitazione del danno risarcibile e del controcredito della curatela
richiamato nel motivo incidentale, senza autonoma decisione di merito
la compensazione richiede un controcredito certo, liquido ed esigibile, non bastando un’affermazione generica del pregiudizio
richiamato in relazione alla compensazione fallimentare e alla anteriorità del controcredito
richiamato nel ricorso incidentale sulla tempestività delle eccezioni nel passivo
richiamato nel ricorso incidentale sulla fase di opposizione allo stato passivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per il ricorrente incidentale, se dovuto
art. 2, comma 100, lett. a), l. n. 662/1996
richiamato per la garanzia pubblica che aveva ridotto l’importo originariamente richiesto in chirografo
artt. 216, 217 e 218 r.d. n. 267/1942
richiamati nei motivi per contestare il quadro penal-fallimentare, ma la Corte ha distinto la mera violazione prudenziale dal reato-contratto
richiamato nel ricorso incidentale quale norma penale-fallimentare evocata in relazione al possibile reato-contratto
richiamato nella parte in cui si parla di concorso dell’extraneus nel fatto delittuoso
art. 323, comma 1, lett. d), c.c.i.i.
richiamato quale corrispondente norma del codice della crisi
richiamato quale corrispondente norma del codice della crisi
richiamato in relazione al concorso dell’extraneus nel reato
richiamato per il nesso causale in ambito penale rilevante ai fini del reato-contratto
richiamato per il nesso causale in ambito penale rilevante ai fini del reato-contratto
art. 2 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale, senza centrale incidenza sulla ratio
art. 41 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale, senza centrale incidenza sulla ratio
art. 47 Cost.
richiamato nei motivi principali sul dovere di tutela del risparmio, senza trasformare la violazione prudenziale in nullità
Massime di principio
- La concessione abusiva di credito, quando consiste nella violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria con finanziamento concesso a soggetto in insolvenza o crisi conclamata, può fondare responsabilità risarcitoria verso la massa dei creditori per l’aggravamento del dissesto, ma non determina di per sé la nullità del contratto per illiceità della causa.
- La nullità del finanziamento è configurabile solo se la stipula trascende la mera violazione delle regole prudenziali e integra un vero e proprio reato-contratto o una violazione di norme imperative che colpiscano la validità genetica del negozio, accertabile incidentalmente dal giudice civile.
- La violazione di regole di correttezza, buona fede e sana gestione dell’intermediario opera sul piano funzionale o risarcitorio del rapporto, non sul piano della validità originaria del contratto, salvo specifiche previsioni di legge.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare la valutazione degli indizi e delle prove compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è congrua e logicamente coerente.
- La compensazione in ambito fallimentare richiede l’accertamento di un controcredito certo, liquido ed esigibile: non è sufficiente una mera affermazione del pregiudizio o dell’aggravamento del dissesto senza specifica verifica dell’an e del quantum.
- Nel contesto dei crediti autoliquidanti, la rilevanza della difficoltà ad adempiere dei debitori ceduti/anticipati dipende dalla conoscenza che la banca abbia della loro insolvenza, secondo la ratio decidendi espressa dal giudice di merito.
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