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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19299/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Una banca, tramite mandataria, aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo di un fallimento per un credito derivante da un mutuo fondiario ipotecario, da un saldo negativo di conto corrente, da un conto anticipi fatture e da vari finanziamenti chirografari. Il tribunale aveva escluso parte rilevante del credito ritenendo che alcuni finanziamenti fossero stati concessi in consapevole stato di decozione della debitrice, qualificando i contratti come concessione abusiva di credito e dichiarandoli nulli per illiceità della causa; aveva inoltre ammesso una compensazione con un controcredito risarcitorio della curatela per i danni da aggravamento del dissesto. La banca ha proposto ricorso principale lamentando, in sintesi, che la violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria non comporta nullità del contratto, ma al più responsabilità risarcitoria, e che la compensazione era stata affermata senza adeguato accertamento del controcredito. La curatela ha proposto ricorso incidentale sostenendo che anche il conto anticipi fatture integrasse concessione abusiva di credito e contestando altri punti del decreto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto errata la qualificazione in termini di nullità per illiceità della causa della concessione abusiva di credito, salvo il caso di una condotta penalmente rilevante accertata incidentalmente; ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione sulla compensazione, perché il controcredito risarcitorio della curatela non era stato adeguatamente accertato nell’an e nel quantum. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 TUB

    le regole di sana e prudente gestione bancaria rilevano sul piano della responsabilità e della correttezza dell’azione dell’intermediario, ma non determinano automaticamente la nullità del contratto di finanziamento

  • art. 14 TUB

    richiamato nel motivo, ma non decisivo nella ratio della decisione

  • art. 1175 c.c.

    la violazione dei doveri di correttezza non comporta di per sé nullità del contratto

  • art. 1176 c.c.

    la diligenza bancaria è parametro di responsabilità, non causa automatica di invalidità negoziale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza centrale incidenza sulla decisione

  • art. 115 c.p.c.

    la censura che mira a rivalutare il materiale indiziario è inammissibile in cassazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma ratio accolta

  • art. 1343 c.c.

    la causa è illecita solo se il contratto viola norme imperative in senso proprio o integra un reato-contratto; la mera concessione abusiva di credito non basta

  • art. 1418, comma 1, c.c.

    la nullità virtuale è configurabile solo in presenza di violazione di norme imperative che colpiscano la struttura genetica del contratto, non per la sola violazione di regole di prudenza bancaria

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    richiamato quale base della nullità per illiceità della causa poi esclusa dalla Corte

  • art. 1418, comma 3, c.c.

    le regole di correttezza e buona fede non si trasformano in nullità testuale

  • art. 2033 c.c.

    richiamato nel motivo principale, ma non decisivo nella ratio

  • art. 2035 c.c.

    richiamato nel motivo principale, ma non decisivo nella ratio

  • art. 1813 c.c.

    richiamato nel motivo principale, ma non decisivo nella ratio

  • art. 1815 c.c.

    richiamato nel motivo principale, ma non decisivo nella ratio

  • art. 1223 c.c.

    rileva per la delimitazione del danno risarcibile e del controcredito della curatela

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale, senza autonoma decisione di merito

  • art. 1243 c.c.

    la compensazione richiede un controcredito certo, liquido ed esigibile, non bastando un’affermazione generica del pregiudizio

  • art. 56 l. fall.

    richiamato in relazione alla compensazione fallimentare e alla anteriorità del controcredito

  • art. 98 l. fall.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla tempestività delle eccezioni nel passivo

  • art. 99 l. fall.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla fase di opposizione allo stato passivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per il ricorrente incidentale, se dovuto

  • art. 2, comma 100, lett. a), l. n. 662/1996

    richiamato per la garanzia pubblica che aveva ridotto l’importo originariamente richiesto in chirografo

  • artt. 216, 217 e 218 r.d. n. 267/1942

    richiamati nei motivi per contestare il quadro penal-fallimentare, ma la Corte ha distinto la mera violazione prudenziale dal reato-contratto

  • art. 217 l. fall.

    richiamato nel ricorso incidentale quale norma penale-fallimentare evocata in relazione al possibile reato-contratto

  • art. 224 l. fall.

    richiamato nella parte in cui si parla di concorso dell’extraneus nel fatto delittuoso

  • art. 323, comma 1, lett. d), c.c.i.i.

    richiamato quale corrispondente norma del codice della crisi

  • art. 325 c.c.i.i.

    richiamato quale corrispondente norma del codice della crisi

  • art. 110 c.p.

    richiamato in relazione al concorso dell’extraneus nel reato

  • art. 40 c.p.

    richiamato per il nesso causale in ambito penale rilevante ai fini del reato-contratto

  • art. 41 c.p.

    richiamato per il nesso causale in ambito penale rilevante ai fini del reato-contratto

  • art. 2 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale, senza centrale incidenza sulla ratio

  • art. 41 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale, senza centrale incidenza sulla ratio

  • art. 47 Cost.

    richiamato nei motivi principali sul dovere di tutela del risparmio, senza trasformare la violazione prudenziale in nullità

Massime di principio

  • La concessione abusiva di credito, quando consiste nella violazione delle regole di sana e prudente gestione bancaria con finanziamento concesso a soggetto in insolvenza o crisi conclamata, può fondare responsabilità risarcitoria verso la massa dei creditori per l’aggravamento del dissesto, ma non determina di per sé la nullità del contratto per illiceità della causa.
  • La nullità del finanziamento è configurabile solo se la stipula trascende la mera violazione delle regole prudenziali e integra un vero e proprio reato-contratto o una violazione di norme imperative che colpiscano la validità genetica del negozio, accertabile incidentalmente dal giudice civile.
  • La violazione di regole di correttezza, buona fede e sana gestione dell’intermediario opera sul piano funzionale o risarcitorio del rapporto, non sul piano della validità originaria del contratto, salvo specifiche previsioni di legge.
  • In sede di legittimità non è consentito riesaminare la valutazione degli indizi e delle prove compiuta dal giudice di merito, se la motivazione è congrua e logicamente coerente.
  • La compensazione in ambito fallimentare richiede l’accertamento di un controcredito certo, liquido ed esigibile: non è sufficiente una mera affermazione del pregiudizio o dell’aggravamento del dissesto senza specifica verifica dell’an e del quantum.
  • Nel contesto dei crediti autoliquidanti, la rilevanza della difficoltà ad adempiere dei debitori ceduti/anticipati dipende dalla conoscenza che la banca abbia della loro insolvenza, secondo la ratio decidendi espressa dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeMutuoContenzioso tributarioCompensazioneAccertamento del passivoEspropriazione forzata
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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