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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10195/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La Direzione provinciale dell'Agenzia notificava alla società e ai soci tre avvisi di accertamento per maggiori redditi d'impresa ai fini IRAP e IVA in capo alla società per gli anni 2003 e 2004, nonché per redditi di partecipazione non dichiarati ai fini IRPEF in capo ai soci negli stessi anni. Gli accertamenti si fondavano su indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un procedimento penale per associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio e all'importazione di cuccioli di cane. I contribuenti impugnavano gli atti, ma sia la CTP sia la CTR respingevano le loro domande; la CTR dichiarava inammissibile l'appello. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 348-bis c.p.c. per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello pur avendolo esaminato nel merito, con richiesta sostanziale di correzione della formula decisoria; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza dell'autorizzazione per le indagini bancarie; 3) violazione degli artt. 32 e 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, 51, comma 2, d.P.R. 633/1972 e 2729 c.c., sostenendo l'erronea imputazione presuntiva di movimenti su conti intestati anche a terzi e la violazione del divieto di doppia presunzione; 4) violazione di norme di diritto e omesso esame per avere la CTR ritenuto irrilevante l'assoluzione penale del legale rappresentante con formula 'perché il fatto non sussiste'.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, poiché la censura mirava solo a ottenere la correzione della formula decisoria da inammissibilità a rigetto senza utilità pratica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile; inoltre i ricorrenti non avevano dimostrato che le ragioni di fatto delle due sentenze di merito fossero diverse. Ha ritenuto inammissibile anche la prima parte del terzo motivo, in quanto diretta a sollecitare una diversa valutazione del fatto compiuto dal giudice di merito, e comunque infondata la doglianza sul divieto di doppia presunzione, che la Corte esclude non sia configurabile come divieto generale nel sistema. Ha infine ritenuto infondata la censura sull'assoluzione penale, osservando che la CTR aveva comunque considerato la sostanziale differenza tra processo penale e tributario e che la sentenza penale assolutoria non ha efficacia vincolante nel giudizio tributario, pur potendo essere valutata come elemento di prova. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione effettiva dell'Agenzia in udienza; è stata disposta l'attestazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava solo a contestare la formula decisoria dell'appello senza utilità pratica concreta.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione in presenza di doppia conforme, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., non anche al n. 5, salvo diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito.

  • art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973

    Le movimentazioni bancarie possono fondare presunzioni legali di reddito imponibile, salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato nel quadro delle norme che consentono l'imputazione presuntiva dei redditi ai contribuenti.

  • art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972

    Consente l'utilizzo delle risultanze delle indagini bancarie ai fini IVA, con presunzione di imponibilità in difetto di prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte afferma che il c.d. divieto di doppia presunzione non costituisce un divieto generale ricavabile da questa norma.

  • art. 654 c.p.p.

    La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia vincolante nel processo tributario, ma può essere valutata dal giudice tributario come elemento di prova.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto da tale disposizione.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni, manca l'interesse a ricorrere quando la parte mira solo a correggere la formula adottata dal giudice senza ottenere un risultato utile sul bene della vita controverso.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione se non risulta dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Le indagini bancarie previste dalla normativa fiscale consentono l'utilizzo delle movimentazioni sui conti come presunzione di reddito imponibile, gravando sul contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica e convincente.
  • Il c.d. divieto di doppia presunzione non opera come regola generale autonoma del sistema; la prova per presunzioni può fondarsi su ulteriori inferenze, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente apprezzabile e sorretto dagli elementi acquisiti.
  • La sentenza penale di assoluzione non vincola il giudice tributario, ma può essere considerata come elemento probatorio da valutare autonomamente insieme agli altri elementi di causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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