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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10159/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un conduttore di un locale adibito a negozio di foto-ottica, collocato in un edificio condominiale, agiva per il risarcimento dei danni asseritamente causati da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti da pluviali condominiali e dal terrazzino sovrastante. Deduceva: il parziale inutilizzo del locale per un lungo periodo; il conseguente maggior costo sostenuto per reperire un nuovo immobile in locazione; il lucro cessante per la mancata cessione di un ramo d’azienda relativa all’attività fotografica, che sarebbe sfumata per l’ammaloramento del locale. Il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto quanto ai danni allegati, ritenendo non provata l’effettiva incidenza delle infiltrazioni sul godimento del locale e sulle ulteriori conseguenze economiche lamentate. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi e omessa ammissione della prova testimoniale sui danni da mancato utilizzo del locale; omesso esame e mancata prova della fallita vendita del ramo d’azienda; omesso esame e mancata prova del maggior costo per la nuova locazione; violazione degli artt. 115, 116, 244 e 245 c.p.c. per la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi, ritenuti dalla Corte territoriale generici. Il condominio resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente incardinati sul vizio di omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a censurare la valutazione di non rilevanza/inammissibilità delle prove testimoniali e il giudizio di merito sulla mancata dimostrazione dei danni, attività non sindacabile in sede di legittimità se motivata. Ha inoltre osservato che la Corte d’appello aveva comunque fondato la decisione anche sugli esiti della CTU, la quale indicava che l’area interessata dalle infiltrazioni era solo una piccola frazione del negozio, senza specifiche censure del ricorrente su tale ratio decisoria complessiva. Il ricorso incidentale condizionato del condominio è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito e nel ricorso incidentale per la responsabilità da cosa in custodia; la Corte di merito ha escluso il fortuito liberatorio, ma la cassazione non è entrata nel merito per l’inammissibilità del ricorso principale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per definire il fatto storico decisivo e il riparto dell’onere della prova; i fatti allegati dal ricorrente costituivano circostanze che egli aveva l’onere di dimostrare

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma non esaminato nel merito per assorbimento

  • art. 2728 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma non esaminato nel merito per assorbimento

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma non esaminato nel merito per assorbimento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale e nel giudizio sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; non esaminato per assorbimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla mancata ammissione delle prove e nel ricorso incidentale; la Corte ha ribadito che la non ammissione per irrilevanza è valutazione di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha escluso la possibilità di sindacare in cassazione la valutazione di merito se motivata

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto inammissibile il sindacato sulla valutazione di genericità e irrilevanza

  • art. 245 c.p.c.

    richiamato nella censura sulla prova testimoniale; la Corte ha ritenuto inammissibile il sindacato sulla valutazione di genericità e irrilevanza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è configurabile solo per un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso; non per il mancato esame di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque considerato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per contestare la mancata ammissione dei capitoli di prova, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché diretto a sollecitare un riesame del merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la violazione del diritto alla prova è censurabile solo se il giudice affermi preclusioni inesistenti o l’inammissibilità della prova senza valutarne la rilevanza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha giustificato l’onere dell’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando il giudice abbia realmente trascurato un fatto storico principale o secondario, non quando abbia semplicemente ritenuto non provate, irrilevanti o non convincenti le circostanze allegate sulla base delle prove acquisite.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non è censurabile in cassazione come omesso esame di fatti, se la doglianza mira in sostanza a contestare la valutazione di irrilevanza o genericità compiuta dal giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla pertinenza e sulla decisività dei mezzi istruttori, quando la decisione sia sorretta da motivazione non apparente.
  • Per configurare un danno risarcibile da infiltrazioni in un immobile condotto in locazione non basta allegare l’esistenza del fenomeno dannoso: occorre provare in concreto l’incidenza sul godimento del bene e il nesso causale tra infiltrazioni e specifiche conseguenze patrimoniali dedotte.
  • Se la decisione di merito poggia anche su una ratio autonoma e non specificamente censurata, il ricorso è inammissibile per mancato confronto con la complessiva motivazione decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità del custodeSpese condominialiLocazione commerciale
RamiProcesso civileResponsabilità civileCondominioLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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