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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10158/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un’azione con cui il titolare asserito del bene ha chiesto l’accertamento della proprietà esclusiva di una particella di terreno, il rilascio del bene e il risarcimento del danno. I convenuti hanno resistito proponendo domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà dell’area. In primo grado la domanda riconvenzionale è stata accolta, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, rigettando l’usucapione e ordinando il rilascio del bene. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 c.p.c. e illegittimità costituzionale della disciplina sui giudici ausiliari, perché al collegio avrebbe partecipato un giudice ausiliario; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto ammissibile l’appello dell’attore; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’erroneo apprezzamento delle prove, in particolare sulla estensione del fondo occupato e sulla rilevanza delle testimonianze e del rogito. La Corte di cassazione ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo il ricorso inammissibile o comunque manifestamente infondato su tutti i motivi: il primo è stato escluso alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità; il secondo perché l’appello conteneva specifiche censure alla sentenza di primo grado e una richiesta di nuova valutazione del fatto; il terzo perché mirava a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e comunque non sussisteva omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende e con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai soccombenti in appello. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti e tre i motivi: non sussisteva la dedotta nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario; l’appello della controparte era specifico e ammissibile; la censura sulla prova era diretta a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, nonché al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza per composizione del collegio è stata esclusa; la partecipazione del giudice ausiliario non determina, nel caso considerato, invalidità della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Le doglianze sono state prospettate come violazioni di legge, ma la Corte ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili o manifestamente infondati.

  • artt. 67-72 della legge n. 98 del 2013

    La questione di legittimità costituzionale della disciplina sui giudici ausiliari è stata ritenuta non idonea a incidere sulla validità della decisione, richiamandosi la giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • artt. 3, 25, 106 e 111 Cost.

    Le censure costituzionali proposte contro la disciplina dei giudici ausiliari non hanno trovato accoglimento nel giudizio di legittimità.

  • artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c.

    L’appello è stato considerato ammissibile perché conteneva doglianze specifiche contro la decisione di primo grado e chiedeva una nuova valutazione del fatto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure probatorie non sono state accolte, poiché la valutazione e l’attendibilità delle prove spettano al giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione accelerata, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma terzo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stato richiamato il procedimento camerale successivo alla richiesta della parte di definizione del giudizio.

  • art. 96 c.p.c.

    Essendo la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le condanne risarcitorie/sanzionatorie previste dai commi terzo e quarto.

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la partecipazione al collegio di un giudice ausiliario non determina di per sé nullità della sentenza se la questione è già stata risolta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in senso contrario alla dedotta invalidità.
  • L’ammissibilità dell’appello va valutata in base alla presenza di censure specifiche alla sentenza di primo grado e alla chiara richiesta di riesame del fatto; è sufficiente che l’atto di gravame contesti la ricostruzione del primo giudice e solleciti una nuova valutazione delle prove.
  • Le doglianze in tema di valutazione delle prove non possono essere trasformate in una richiesta di revisione del merito in cassazione: l’interpretazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità dei testimoni e la selezione delle prove rilevanti spettano al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la Corte territoriale abbia esaminato espressamente la questione controversa e ne abbia tratto una conclusione motivata, anche se la parte ricorrente contesti la valutazione svolta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in conformità alla proposta resa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
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Come è indicizzato

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IstitutiOnere della provaGiudicato

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