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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10160/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura concorsuale contro una banca per ottenere l'inefficacia di alcuni pagamenti effettuati nel 2010 in estinzione di un finanziamento acceso dalla società poi fallita, oltre a un distinto importo trattenuto dalla banca dopo il fallimento per chiusura del conto. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria per due pagamenti e parzialmente la domanda ex art. 44 l. fall. La Corte d'appello, su impugnazione della banca limitata al capo revocatorio, ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda revocatoria, ritenendo che i pagamenti fossero stati eseguiti da terzi fideiussori con provvista propria, quindi non oggettivamente revocabili. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e difetto di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente valutato la documentazione relativa al presunto collegamento negoziale tra fideiussione e pagamenti; 2) violazione delle norme sulle presunzioni, contestando che gli indizi valorizzati fossero gravi, precisi e concordanti; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla scientia decoctionis, censurando l'apprezzamento della Corte d'appello su tale elemento soggettivo. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto ai primi due motivi, che essi miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio e della prova presuntiva, attività non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era stato correttamente veicolato, perché non erano stati individuati specifici fatti storici decisivi omessi dall'esame del giudice di merito. Quanto al terzo motivo, la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro una considerazione svolta dalla Corte territoriale solo ad abundantiam sulla scientia decoctionis, non costituente vera ratio decidendi, essendo il rigetto già fondato sull'assenza di pagamenti oggettivamente revocabili. Il fallimento è stato quindi condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    La revocatoria fallimentare non colpisce i pagamenti effettuati da un terzo fideiussore con provvista propria, quando non risulti che le somme siano state messe nella disponibilità del fallito.

  • art. 44 l. fall.

    Resta ferma l'inefficacia del pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, sul punto non impugnato in sede di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o degli elementi istruttori.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento del dibattito processuale e la decisività del fatto omesso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiesto il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in funzione della specificità del motivo.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni sono ammesso mezzo di prova, ma la censura in cassazione non può tradursi in una mera diversa lettura degli indizi compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la violazione è denunciabile solo se il giudice abbia utilizzato presunzioni prive di tali requisiti o abbia omesso la valutazione complessiva degli indizi.

  • art. 115 c.p.c.

    Non può essere utilmente denunciata per censurare un argomento della sentenza che non costituisce ratio decidendi, ma mera motivazione ad abundantiam.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di revocatoria fallimentare, il pagamento eseguito da un terzo fideiussore con risorse proprie non è revocabile se non risulta che la somma sia stata previamente posta nella disponibilità giuridica o materiale del debitore fallito.
  • L'onere di allegare e provare che il pagamento provenga dal terzo e sia stato effettuato con provvista propria grava sul convenuto in revocatoria; una volta provata tale circostanza, il curatore deve dimostrare che la somma sia in realtà riferibile al fallito.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve individuare uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito; non è ammissibile una richiesta di riesame del compendio probatorio o della ricostruzione fattuale.
  • La censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo se denuncia l'uso di indizi non gravi, non precisi o non concordanti, non quando si limita a proporre una diversa lettura degli elementi indiziari già valutati dal giudice di merito.
  • Non è censurabile in cassazione un rilievo svolto solo ad abundantiam, poiché l'impugnazione deve colpire la vera ratio decidendi della sentenza e non argomentazioni prive di autonoma efficacia decisoria.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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