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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10154/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società in accomandita semplice in liquidazione conveniva in giudizio due convenuti chiedendo l’accertamento della propria proprietà esclusiva di una soffitta, il rilascio del bene e il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando il rilascio e liquidando un danno. La Corte d’appello confermava. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) deducevano la violazione dell’art. 83 c.p.c., sostenendo la nullità della procura speciale in atti di primo grado e, di riflesso, del giudizio e della sentenza; 2) lamentavano la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto non specificamente riprodotte in appello le istanze istruttorie non ammesse in primo grado, relative alla domanda risarcitoria per migliorie apportate al bene; 3) censuravano, ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 342 c.p.c., la conferma della liquidazione equitativa del danno, assumendo che tale criterio fosse utilizzabile solo in mancanza di prova del danno in altro modo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la difformità tra la ragione sociale indicata e il soggetto che aveva sottoscritto la procura costituiva un mero errore materiale, non idoneo a incidere sulla validità dell’atto, essendo comunque individuabile il soggetto legittimato a conferire la procura. Quanto ai motivi relativi alla prova del danno e alla sua liquidazione equitativa, ha rilevato che essi tendevano a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e della somma in favore della cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura speciale è valida se, nonostante una discordanza formale nella indicazione della ragione sociale o del sottoscrittore, risulta che essa sia stata rilasciata dal soggetto effettivamente legittimato a rappresentare la parte; la difformità può integrare un mero errore materiale.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve confrontarsi con la decisione impugnata; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio denunciato come violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto o delle prove.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è legittima quando l’esistenza del danno sia stata provata, pur non essendo possibile provarne con precisione l’ammontare con altri mezzi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha condiviso la proposta di definizione accelerata e ha applicato il regime sanzionatorio previsto quando la decisione segue la proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    La definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. comporta la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La discordanza tra l’indicazione formale della parte nell’intestazione dell’atto e il soggetto che sottoscrive la procura non determina nullità quando sia comunque certo che la procura provenga dal legale rappresentante della società.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione delle prove o proporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • La liquidazione equitativa del danno è ammissibile quando l’an debeatur risulti provato e sia impossibile o eccessivamente difficile una quantificazione esatta mediante prova diretta.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una revisione del giudizio di fatto o della motivazione in ordine all’apprezzamento delle prove.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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