Cassazione Civile, Ordinanza n. 10157/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il fallimento di una società a responsabilità limitata impugnava la sentenza d’appello che, da un lato, aveva escluso la revocabilità/inefficacia nei confronti della società investitrice dei pagamenti eseguiti dalla fallita, ritenendo che tali versamenti avessero natura onerosa perché estinguevano un debito della fallita verso la società controllante e, al contempo, un’obbligazione della controllante verso l’investitrice; dall’altro, aveva accolto la domanda restitutoria verso la società controllante ai sensi dell’art. 2467 c.c. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione delle norme sulla prova per presunzioni e motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provato il finanziamento tra investitrice e controllante e il successivo impiego delle somme per la controllata; (2) violazione degli artt. 2467, 1180, 2036 c.c. e delle norme sull’adempimento del terzo, assumendo che anche la società investitrice dovesse restituire le somme perché beneficiaria finale dei pagamenti e perché si sarebbe trattato di indebito soggettivo; (3) violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 66 l.fall., deducendo che per l’azione revocatoria non fosse necessario un rapporto diretto tra solvens e accipiens e che il debito fosse comunque postergato; (4) violazione dell’art. 67, comma 2, l.fall., per non avere valorizzato la prospettiva del terzo che adempie e per aver dato rilievo alla sola posizione del percettore del pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello aveva accertato in fatto, con prove documentali e logiche, l’esistenza del finanziamento tra società investitrice e società controllante, l’utilizzo della provvista per la controllata e, soprattutto, l’assenza di un rapporto obbligatorio tra la fallita e la società investitrice. Ne è derivato che i pagamenti della fallita verso la società investitrice estinguevano solo il debito della fallita verso la controllante, sicché le azioni revocatorie e restitutorie nei confronti della percettrice erano infondate. La Corte ha inoltre osservato che la questione dell’indebito soggettivo era nuova, perché non dedotta nei gradi di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 67, comma 1 nr. 1 e 2; art. 67, 2° comma
La revocatoria fallimentare non può essere accolta nei confronti del soggetto che ha solo ricevuto il pagamento se manca un rapporto diretto di credito/debito con il fallito e il pagamento ha funzione di estinzione di un debito verso altro soggetto.
L’inefficacia degli atti a titolo gratuito è esclusa quando il pagamento venga qualificato come atto oneroso, perché realizza un vantaggio patrimoniale per il solvens e l’estinzione di una correlativa obbligazione.
La domanda revocatoria richiede di confrontarsi con la concreta struttura del rapporto obbligatorio: se il pagamento estingue un debito diverso da quello verso il beneficiario finale, la domanda verso quest’ultimo non è fondata.
Le somme erogate dal socio in situazione di sottocapitalizzazione o squilibrio finanziario sono soggette a restituzione al fallimento entro l’anno dall’apertura della procedura concorsuale.
L’adempimento del terzo, in sé, non basta a fondare un obbligo di restituzione del beneficiario finale se manca un rapporto obbligatorio diretto tra fallito e beneficiario.
L’indebito soggettivo è questione diversa dall’inesistenza di un rapporto debito/credito ed era inammissibile perché nuova, non essendo stata dedotta nei gradi di merito.
Nei giudizi di merito il fallimento aveva prospettato l’assenza di qualsiasi rapporto debitorio giustificativo della dazione, non l’erroneo pagamento del debito altrui.
La prova del finanziamento e dell’utilizzo delle somme può essere desunta anche da elementi presuntivi, purché corroborati da fonti documentali e logiche.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili per ricostruire l’esistenza del rapporto di finanziamento quando siano gravi, precise e concordanti, specie se supportate da documentazione contabile.
Non ricorre motivazione apparente quando la sentenza indica le fonti di prova e le ragioni del convincimento, anche se la parte mira a una diversa lettura del merito.
art. 360, 1° comma nr. 3 e nr. 4 c.p.c.
La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto; il vizio di motivazione apparente non sussiste se la decisione espone in modo comprensibile il percorso argomentativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è inammissibile se mira a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito.
- La prova di un’operazione finanziaria può essere desunta congiuntamente da documenti contabili, scritture private e presunzioni semplici, purché il ragionamento presuntivo sia sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti.
- La motivazione non è apparente quando il giudice indica le fonti di prova utilizzate e spiega, in modo intellegibile, il percorso logico seguito per giungere alla decisione.
- Le azioni revocatorie o restitutorie non possono essere accolte contro il soggetto che abbia soltanto ricevuto materialmente il pagamento se il pagamento stesso estingue un diverso rapporto obbligatorio e non esiste un credito diretto del fallito verso quel soggetto.
- L’eccezione di indebito soggettivo non è deducibile per la prima volta in cassazione se non è stata prospettata nei gradi di merito.
- Quando il pagamento del fallito soddisfa, anche indirettamente, un debito della fallita verso un terzo diverso dal percettore finale, la qualificazione dell’atto ai fini revocatori dipende dalla concreta struttura dell’operazione e non dalla sola prospettiva del ricevente.
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