Cassazione Civile, Ordinanza n. 10156/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini proposta da alcuni proprietari confinanti davanti al Tribunale di Napoli contro la titolare dell'altro fondo confinante e un'ulteriore convenuta. Il Tribunale aveva ritenuto che il confine fosse già certo e individuabile mediante un filare di pioppi, accogliendo la domanda. La Corte d'appello di Napoli ha poi riformato la decisione, regolando il confine sulla base della planimetria allegata alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, ritenendo insufficienti i titoli di provenienza a individuare con certezza la linea di confine. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 950 c.c., 132 e 156 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto incerto il confine e lo avesse regolato in contrasto con i titoli di provenienza delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, contrapponendo una diversa lettura delle risultanze documentali e testimoniali alla ricostruzione operata dal giudice d'appello. Ha richiamato il principio per cui la valutazione delle prove e la scelta degli elementi ritenuti più attendibili sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, che non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del convincimento. Condividendo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di legittimità, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Norma invocata per il regolamento del confine tra fondi contigui; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro la valutazione di merito sulla certezza o incertezza del confine.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la doglianza di omessa motivazione è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la sentenza d'appello conteneva le ragioni della decisione.
art. 156 c.p.c.
Invocato in relazione alla nullità della sentenza; la Corte non ha ravvisato alcuna nullità per difetto di motivazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Utilizzato come norma sul motivo di ricorso per cassazione dedotto dalla parte ricorrente; la censura è stata considerata una richiesta di riesame del fatto, quindi inammissibile.
art. 380-bis c.p.c.
La Corte ha condiviso la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi di tale norma e ha deciso in conformità ad essa, dichiarando l'inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte ricorrente.
art. 96 c.p.c.
Applicato perché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la ricorrente è stata condannata a un'ulteriore somma in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di confini, quando il giudice di merito accerti l'incertezza della linea di confine sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica, il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera contrapposizione di una diversa lettura delle prove.
- La valutazione dei documenti, delle deposizioni testimoniali e della consulenza tecnica, nonché la scelta delle fonti ritenute più attendibili, appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione indica le ragioni del convincimento.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni singolo elemento probatorio, potendo ritenersi implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la decisione adottata.
- La denuncia di omessa motivazione o di nullità della sentenza non è fondata quando dalla decisione emergono le ragioni essenziali della scelta compiuta dal giudice di appello.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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