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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07682/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (compagnia aerea)

La controversia

La società di gestione aeroportuale domandava l’ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria per una somma complessiva comprensiva di: a) crediti per diritti aeroportuali e corrispettivi di sicurezza, con privilegio speciale ex art. 1023 cod. nav.; b) credito per l’addizionale comunale sui diritti di imbarco, con privilegio ex art. 2752 c.c. Il giudice delegato ammetteva entrambi i crediti solo in chirografo. Il Tribunale riconosceva il privilegio solo per l’addizionale comunale. La società aeroportuale ricorreva per cassazione deducendo violazione della disciplina fallimentare e dell’art. 1023 cod. nav., sostenendo che vi fosse contraddizione tra l’ammissione del credito al passivo e il diniego della prelazione, poiché la medesima documentazione contabile era stata ritenuta idonea a provare il credito. La compagnia in amministrazione straordinaria proponeva ricorso incidentale, contestando il riconoscimento del privilegio sull’addizionale comunale e sostenendo che, per effetto dell’art. 39-bis del d.l. 159/2007, tale addizionale non avesse natura tributaria e quindi non potesse beneficiare del privilegio ex art. 2752 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso principale, ha escluso che l’ammissione al passivo del credito in chirografo comportasse un implicito giudicato endofallimentare sul diritto alla prelazione: il fatto costitutivo del credito può risultare provato senza che siano provati anche i presupposti specifici del privilegio, soprattutto nel caso di privilegio speciale, che richiede la prova del concreto collegamento tra credito e bene gravato. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 39-bis del d.l. 159/2007, nella parte in cui escludeva la natura tributaria dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco: venuta meno la norma interpretativa, è tornata confermata la natura tributaria del credito e dunque la spettanza del privilegio ex art. 2752 c.c. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione o falsa applicazione di legge.

  • artt. 93, 96 e 97 l.fall.

    richiamati dalla ricorrente principale a sostegno della censura sull’ammissione al passivo e sul riconoscimento della prelazione nella procedura concorsuale.

  • art. 1023 cod. nav.

    invocato per il privilegio speciale relativo ai diritti aeroportuali e ai corrispettivi di sicurezza; la Corte richiama la necessità della prova del concreto collegamento con il bene gravato.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale, ma la Corte ribadisce che non può essere in sede di legittimità rivalutato l’accertamento di fatto e la prova.

  • art. 2752 c.c.

    riconosce privilegio ai crediti per tributi diretti dello Stato, IVA e tributi degli enti locali; la Corte conferma che, venuta meno la norma interpretativa contraria, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco conserva natura tributaria e può fruire del privilegio.

  • art. 2, comma 11, L. 24 dicembre 2003, n. 350

    istituisce l’addizionale comunale sui diritti di imbarco; la Corte la considera, in esito alla pronuncia costituzionale, fonte di un credito di natura tributaria.

  • art. 13, comma 13, d.l. n. 201 del 2011

    richiamato nel ricorso incidentale, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione finale riportata.

  • art. 39-bis, comma 1, d.l. n. 159 del 2007

    norma di interpretazione autentica dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale perché attribuiva alla prestazione una natura incompatibile con la sua intrinseca natura tributaria; la Corte di cassazione ne prende atto e ne fa discendere il rigetto del ricorso incidentale.

  • art. 3 Cost.

    è il parametro costituzionale della ragionevolezza che limita il potere del legislatore di emanare norme interpretative.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la nuova trattazione in camera di consiglio dopo la pronuncia della Corte costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in capo a entrambe le parti.

Massime di principio

  • L’ammissione di un credito al passivo in chirografo non implica, di per sé, il riconoscimento del privilegio richiesto: il credito può essere provato quanto alla sua esistenza senza che siano provati i presupposti specifici della prelazione.
  • Per i privilegi speciali non è sufficiente dimostrare in astratto la natura privilegiata del credito; occorre provare il concreto collegamento tra il credito e il bene o il cespite gravato dal privilegio.
  • Nel giudizio di cassazione non è possibile trasformare in censura di violazione di giudicato o di legge una contestazione che, nella sostanza, mira a ottenere una rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Una norma di interpretazione autentica non può introdurre una qualificazione normativa incompatibile con la natura intrinseca della prestazione regolata, poiché il potere legislativo incontra il limite della ragionevolezza ex art. 3 Cost.
  • Quando una disposizione interpretativa è dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte decisiva, viene meno il fondamento dell’interpretazione restrittiva del credito e la disciplina originaria riacquista applicazione ai fini della qualificazione del credito e del relativo privilegio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniRiscossione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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