Sentenza del 08/08/2024 n. 22502 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, redditi non contabilizzati per 64.902,85 euro sulla base di versamenti e prelievi bancari. La CTP di Brindisi aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il reddito accertato; la CTR della Puglia, sezione di Lecce, aveva poi accolto l’appello principale di A.A., annullando il recupero relativo alle operazioni bancarie e mantenendo la sola sanzione per omessa dichiarazione. L’Agenzia ha impugnato la sentenza in Cassazione per tre motivi: omessa pronuncia sull’appello incidentale relativo all’IRAP; erronea esclusione della presunzione legale sui versamenti bancari; insufficienza della motivazione circa la giustificazione dei versamenti.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di tardività sollevata da A.A.: la sospensione dei termini per la definizione agevolata delle liti fiscali si applicava automaticamente e si cumulava con la sospensione emergenziale Covid-19, mentre assorbiva quella feriale; il ricorso notificato il 3 giugno 2020 era quindi tempestivo. Ha accolto tutti e tre i motivi dell’Agenzia: la CTR aveva omesso di decidere sull’appello incidentale riguardante l’IRAP e aveva erroneamente escluso la presunzione relativa sui versamenti bancari, senza motivare adeguatamente la loro giustificazione. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Non è stata definita nel merito la pretesa tributaria, né è stato quantificato l’eventuale importo finale dovuto.
Norme richiamate
Art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla L. n. 136 del 2018
in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del D.L. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima
La sospensione prevista per la definizione agevolata opera automaticamente, anche se il contribuente non ha concretamente manifestato l’intenzione di avvalersene; si cumula con la sospensione emergenziale Covid-19, mentre assorbe integralmente quella feriale.
Art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e art. 36 D.L. 8 aprile 2020, n. 23
il termine che sarebbe dovuto scadere l'08/04/2022 ha subito una ulteriore sospensione di giorni sessantaquattro in ragione dell'art. 83 del D.L. 18 17/03/2020, n. 18 e dell'art. 36 D.L. 08/04/2020, n. 23 e non era scaduto al momento della notifica del ricorso che è tempestivo.
Le sospensioni processuali emergenziali Covid-19 si applicano anche al termine d’impugnazione già prorogato per la definizione agevolata, determinandone un’ulteriore sospensione di 64 giorni nel caso esaminato.
la sentenza della CTR della Puglia, accogliendo l'appello principale del contribuente ha annullato l'accertamento con riguardo alle somme rappresentate da versamenti e prelievi in conto corrente e riprese a tassazione dall'Ufficio, ma in nessun modo ha valutato l'appello incidentale spiegato dall'Ufficio in ordine al parziale annullamento dell'accertamento già pronunciato dal giudice di prime cure con riguardo alla pretesa dell'Irap.
Il giudice d’appello deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi devoluti dalle parti. L’omessa decisione sull’appello incidentale dell’Ufficio integra un vizio di omessa pronuncia.
Art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
in tema d'imposte dirette, la presunzione legale (relativa) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, D.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di redditi d'impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale a cui siano riferibili i proventi accertati, fermo restando che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d'impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti
La presunzione bancaria è relativa e si applica ai versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, non soltanto di imprenditori e lavoratori autonomi. Dopo la sentenza costituzionale n. 228 del 2014, i prelievi hanno invece valore presuntivo soltanto per i titolari di reddito d’impresa.
Art. 51 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia insieme all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 per censurare la valutazione delle operazioni bancarie. La decisione, tuttavia, espone il principio applicato facendo specifico riferimento alla presunzione prevista dall’art. 32.
La norma sull’onere della prova è stata invocata dall’Agenzia; la Corte ha ritenuto erroneo attribuire all’Ufficio l’onere di provare la natura professionale anche delle somme versate, poiché per i versamenti opera la presunzione relativa dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Art. 36, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma è stata invocata per denunciare il difetto di motivazione della sentenza regionale, che aveva annullato il recupero relativo ai versamenti senza spiegare perché le giustificazioni del contribuente fossero idonee a superare la presunzione.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
La disposizione individua i motivi di ricorso per Cassazione dedotti dall’Agenzia: violazione di legge e vizi processuali, tra cui omessa pronuncia e carenza di motivazione.
Massime di principio
- In una controversia su accertamenti bancari, i versamenti sul conto possono fondare la presunzione relativa di maggior reddito per qualsiasi contribuente. Spetta quindi al contribuente fornire una prova idonea a dimostrarne la diversa origine o l’irrilevanza reddituale.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, i prelievi bancari sono utilizzabili come presunzione di maggiori ricavi soltanto nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, non dei lavoratori autonomi o dei professionisti.
- Il giudice d’appello deve esaminare anche l’appello incidentale: omettere la decisione su una questione devoluta, come quella relativa all’IRAP in questo caso, comporta un vizio di omessa pronuncia.
- La sospensione del termine d’impugnazione per la definizione agevolata delle liti fiscali opera automaticamente; si cumula con la sospensione emergenziale Covid-19, ma assorbe la sospensione feriale.
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