Cassazione Civile, Ordinanza n. 21673/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per maggiori imposte IRPEG, IRAP e IVA relative all'anno 2000, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza che contestava costi non documentati, in parte riferiti a operazioni inesistenti, nonché l'applicazione di un'aliquota IRPEG agevolata senza i presupposti di legge. L'atto fu impugnato dal contribuente; in pendenza del giudizio fu emessa anche cartella di pagamento per il medesimo accertamento, anch'essa impugnata. In primo grado il ricorso fu accolto solo parzialmente. L'Agenzia appellò sostenendo, tra l'altro, che la decisione penale richiamata non faceva giudicato nel tributario, che le presunzioni poste a base dell'accertamento erano gravi, precise e concordanti e che non era stato valorizzato il subentro nella gestione di un punto vendita dopo cessione d'azienda. La società propose appello incidentale e la CTR accolse quest'ultimo, ritenendo tardivo l'accertamento per decadenza, assumendo che la proroga dei termini prevista dalla L. 289/2002 non potesse operare in relazione all'IVA alla luce della disapplicazione del condono comunitariamente illegittimo. In cassazione l'Agenzia denunciò: 1) violazione degli artt. 19-bis e 10 della L. 289/2002, per avere la CTR disapplicato la proroga biennale dei termini di accertamento; 2) violazione degli artt. 39 e 40 del d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto carente di motivazione l'avviso perché non qualificato come analitico o induttivo; 3) insufficiente motivazione su fatto decisivo, motivo che resta assorbito dall'accoglimento dei primi due.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la disapplicazione delle norme interne sul condono IVA non incide sulla distinta proroga dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della L. 289/2002, proroga che opera anche per i contribuenti che non hanno fruito o non potevano fruire del condono, salvo diverse deroghe legislative. Ha inoltre ritenuto che la motivazione dell'avviso fosse sufficiente, poiché il contribuente era stato posto in grado di conoscere la pretesa e di difendersi; la mancata indicazione del metodo di accertamento, analitico o induttivo, non comporta di per sé invalidità dell'atto, dovendosi piuttosto verificare in concreto la fondatezza delle singole riprese e l'uso delle presunzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese, con riesame dell'appello originario.
Norme richiamate
proroga dei termini per l'accertamento
La proroga biennale dei termini opera in assenza di deroghe anche quando il contribuente non abbia fruito o non possa fruire del condono; la disapplicazione del condono IVA non travolge la proroga.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma non costituisce il fulcro della decisione.
L'amministrazione può procedere ad accertamento anche sulla base di dati e notizie raccolti, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili; possono essere utilizzati anche elementi emergenti dalle scritture se affidabili.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al metodo di accertamento, ma non risulta centrale nella ratio decisoria.
art. 56, comma 5, d.P.R. 633/1972
L'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere i presupposti della pretesa e di contestarne efficacemente l'an e il quantum.
Richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi, distinta dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa.
art. 11, comma 5-bis, d.lgs. 374/1990
Richiamato come ulteriore parametro sulla motivazione dell'atto impositivo.
Le presunzioni utilizzate dall'ufficio devono presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la verifica della loro idoneità va compiuta in concreto.
primo comma n. 3; comma 1 n. 5
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.
Massime di principio
- La disapplicazione, per contrasto con il diritto dell'Unione, delle norme interne che disciplinano un condono fiscale non travolge automaticamente la distinta proroga dei termini di accertamento prevista dal legislatore, se tale proroga è funzionale a salvaguardare il potere di controllo dell'amministrazione e non sono previste deroghe.
- La validità della motivazione di un avviso di accertamento va verificata in relazione alla capacità dell'atto di rendere conoscibile al contribuente la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali; non è necessario che l'atto indichi in modo formalistico il metodo istruttorio adottato, se il destinatario è comunque posto in condizione di difendersi.
- Nel giudizio tributario la censura sulla fondatezza dell'accertamento deve essere distinta dalla censura sulla motivazione dell'atto: la prima attiene alla prova dei fatti costitutivi della pretesa e alla tenuta delle presunzioni, la seconda alla sufficiente intelligibilità dell'atto impositivo.
- Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su presunzioni, il giudice deve verificarne in concreto la gravità, precisione e concordanza, senza arrestarsi alla sola etichetta del metodo utilizzato (analitico o induttivo).
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