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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08173/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva ingiunto il pagamento della TASI per l'anno 2017 relativa a un immobile di proprietà privata concesso in comodato gratuito a un'associazione sportiva dilettantistica. Il contribuente sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per attività svolte con modalità non commerciali, ritenendo irrilevante, per l'anno in questione, il requisito del possesso diretto introdotto solo successivamente dalla legge n. 160 del 2019. In appello, però, la corte tributaria regionale aveva negato l'esenzione valorizzando l'orientamento per cui il beneficio non spetta in caso di utilizzazione indiretta dell'immobile. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, comma 71, l. n. 213/2023, sostenendo che la norma di interpretazione autentica consentirebbe di considerare "posseduti" anche gli immobili concessi in comodato a enti collegati funzionalmente o strutturalmente al concedente; dall'altro lato, ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancata adozione da parte del comune di un regolamento sulle condizioni di esonero.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'esenzione per gli immobili destinati ad attività non commerciali presuppone l'utilizzazione diretta del bene da parte di un ente che abbia i requisiti soggettivi richiesti dalla norma, e che tale beneficio non spetta quando l'immobile sia concesso in comodato a un soggetto terzo se il collegamento funzionale o strutturale non intercorre tra enti che presentino entrambi la qualifica richiesta dalla disciplina richiamata. Nel caso concreto il proprietario era un soggetto privato e l'associazione comodataria non bastava a integrare i presupposti dell'agevolazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e anche alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    L'esenzione per gli immobili destinati esclusivamente ad attività non commerciali richiede, secondo l'orientamento richiamato, l'utilizzazione diretta dell'immobile e non opera in caso di utilizzazione indiretta; la norma è di stretta interpretazione.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011

    Richiama l'applicazione dell'esenzione prevista per l'ICI anche ai tributi successivi, nei limiti e alle condizioni dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992.

  • art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    Individua i soggetti non commerciali cui la disciplina agevolativa è riferita; nella fattispecie il collegamento funzionale/strutturale in comodato è riconoscibile solo se ricorre questa qualità anche in capo al concedente.

  • art. 1, comma 71, l. n. 213/2023

    Norma di interpretazione autentica che, per la Corte, non consente di estendere l'esenzione al caso concreto perché il collegamento funzionale o strutturale in comodato deve sussistere tra enti aventi i requisiti soggettivi previsti dalla disciplina agevolativa.

  • art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446/1997

    Il motivo relativo alla mancata adozione del regolamento comunale è rimasto assorbito, non incidendo sull'esito finale alla luce dell'assenza dei presupposti normativi dell'esenzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto per la censura di violazione di legge relativa all'applicazione dell'esenzione tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il vizio dedotto per l'omesso esame del fatto decisivo relativo al regolamento comunale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione anticipata conforme alla proposta, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna del ricorrente a ulteriori somme a titolo sanzionatorio per la soccombenza in sede di decisione conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'esenzione tributaria per gli immobili destinati ad attività non commerciali presuppone, come regola generale, l'utilizzazione diretta del bene e la verifica concreta dell'assenza di modalità commerciali nello svolgimento dell'attività.
  • Quando il bene è concesso in comodato, il beneficio non spetta se il collegamento funzionale o strutturale richiesto dalla disciplina agevolativa non intercorre tra soggetti entrambi riconducibili alla categoria normativa di riferimento.
  • Le norme agevolative in materia tributaria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i presupposti soggettivi e oggettivi espressamente previsti.
  • La deduzione di un vizio motivazionale resta assorbita quando la Corte risolve la controversia sulla base della mancanza, in radice, dei presupposti giuridici per il beneficio invocato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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