Cassazione Civile, Ordinanza n. 34753/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione del 2013 con cui una società del gruppo ENI cedeva alla contribuente un compendio immobiliare industriale da demolire e bonificare, riconoscendole anche una somma di 8 milioni di euro per rendere l'area agibile. La contribuente stipulava poi con una società partecipata due accordi: il primo per affidarle i lavori di smantellamento, con fatture per 8 milioni oltre IVA; il secondo per un aumento di capitale della contribuente liberato mediante compensazione con il credito della partecipata. Successivamente la partecipata entrava in concordato preventivo e poi falliva. L'Ufficio, dopo PVC, contestava l'operazione come meramente cartolare ed elusiva/simulata: riteneva che la partecipata fosse incompetente a svolgere i lavori, che le prestazioni non fossero state rese, che il flusso di denaro fosse solo virtuale e che non vi fosse alcun corrispettivo reale. Perciò recuperava a tassazione l'importo di 8 milioni come maggior reddito IRES, negava la deduzione del costo ai fini IRAP e disconosceva la detrazione IVA di 1.680.000 euro, con interessi e sanzioni. In primo grado la contribuente otteneva ragione, mentre in appello la decisione veniva riformata in favore dell'Ufficio. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/inesistente, anche per asserita duplicazione testuale delle difese dell'Ufficio e per assenza di motivazione sull'IVA; 2) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi ai fini IRES; 3) violazione della disciplina IRAP; 4) violazione delle norme IVA sulla detrazione, sostenendo in sostanza la reale esistenza dell'operazione e dei relativi costi e crediti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione per relationem è in sé ammissibile se autosufficiente e che, nel caso concreto, la sentenza di merito consentiva di ricostruire la ratio decidendi. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi secondo, terzo e quarto, ritenendoli infondati: ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui le prestazioni erano fittizie, le fatture riguardavano operazioni non eseguite e non eseguibili, e la contribuente non aveva assolto l'onere di provare l'inerenza, l'effettività e l'utilità dei costi, anche nell'ambito di rapporti infragruppo. Di conseguenza ha ritenuto corretta la decisione d'appello che aveva confermato il recupero a tassazione e il disconoscimento della deduzione/detrazione, e ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
viene richiamato per distinguere il vizio di motivazione apparente/nullità della sentenza dal vizio di violazione di legge e per incardinare i motivi di ricorso
richiamato quale parametro sulla motivazione della sentenza tributaria
richiamato quale norma sulla nullità della sentenza per mancanza di motivazione
art. 109, commi 2 e 5, d.P.R. n. 917/1986
richiamato in tema di deduzione dei costi ai fini IRES, con conferma dell'onere del contribuente di provare effettività e inerenza del costo
richiamato per la determinazione della base imponibile IRAP, nel medesimo quadro dell'indeducibilità di costi non provati
artt. 3, 6 e 19 d.P.R. n. 633/1972
richiamati in tema di detrazione IVA, esclusa per operazioni ritenute simulate e prive di reale prestazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente solo quando non consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è invece sufficiente una motivazione per relationem, purché la decisione recepisca in modo autonomo e comprensibile le ragioni richiamate.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riesaminare il merito dell'accertamento fattuale compiuto dal giudice di appello, se la sussunzione dei fatti nella norma è logicamente e giuridicamente coerente.
- Ai fini della deduzione dei costi d'impresa il contribuente deve provare l'effettività della prestazione, l'inerenza del costo e il suo preciso ammontare; la sola contabilizzazione o fatturazione non basta.
- Nei rapporti infragruppo il costo è deducibile solo se il servizio reso apporta un'utilità effettiva o potenziale, oggettivamente determinabile e adeguatamente documentata in capo alla società che lo riceve.
- Se l'operazione economica è accertata come fittizia o simulata, possono essere negati sia la deduzione del costo ai fini imposte dirette e IRAP, sia il diritto alla detrazione IVA correlata.
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