Cassazione Civile, Ordinanza n. 27454/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione straordinaria)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento a medio breve termine concesso a una società in bonis da un pool di banche, con capofila l’istituto ricorrente. La società, poi ammessa ad amministrazione straordinaria, agiva per far dichiarare inefficaci ex art. 67, comma 2, l.fall. i rimborsi effettuati nel periodo sospetto, sostenendo che le banche fossero già consapevoli del proprio stato di insolvenza. In primo grado la revocatoria era stata accolta solo per una parte dei pagamenti; in appello la decisione è stata riformata e ampliata, con accertamento della conoscenza dell’insolvenza sin dal 21 gennaio 2003 e condanna dell’istituto capofila alla restituzione di somme molto più elevate, sulla base anche del fatto che i pagamenti erano transitati sul conto acceso presso i suoi sportelli. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto, in sintesi: nullità della procura della procedura per difetto di delibera collegiale; prescrizione/decadenza dell’azione revocatoria; inapplicabilità della disciplina novellata del periodo sospetto e dell’art. 69-bis l.fall. alla procedura di amministrazione straordinaria; errore nell’individuare il titolo autorizzatorio come programma di cessione; omessa pronuncia su difese relative alla scientia decoctionis; inutilizzabilità di documenti nuovi in appello; erronea valutazione presuntiva della conoscenza dell’insolvenza; omesso esame di fatti decisivi sulla conoscibilità dei dati contabili; e, infine, erronea estensione della condanna alle somme destinate anche alle altre banche del pool, oltre al limite della quota partecipativa dell’istituto ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della banca capofila. Ha ritenuto valida la procura sottoscritta da due commissari straordinari su tre; ha escluso l’applicabilità alla procedura di amministrazione straordinaria delle modifiche introdotte dalla riforma del 2005 e dell’art. 69-bis l.fall., confermando che l’azione revocatoria restava disciplinata dalla legge anteriore; ha precisato però che, per la procedura ex d.lgs. n. 270/1999, la decorrenza della prescrizione va collegata non alla nomina del commissario ma all’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali, correggendo la motivazione del giudice di merito ma senza incidere sull’esito; ha respinto le censure sul periodo sospetto, sulla qualificazione del programma autorizzato, sulla valutazione delle prove presuntive e sulla portata dei documenti prodotti in appello; ha infine confermato che il pagamento effettuato sul conto acceso presso il capofila, in presenza di mandato con rappresentanza e degli accordi di pool, produceva effetto liberatorio anche nei confronti delle altre banche, legittimando la condanna del solo primo accipiens. Sono stati dichiarati inammissibili gli interventi e i ricorsi incidentali di alcune banche, e assorbiti quelli condizionati. La banca ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi"
La sottoscrizione della procura da parte di due commissari straordinari su tre è sufficiente a validamente rappresentare la procedura in giudizio; non occorre allegare a pena di nullità la delibera collegiale di autorizzazione.
"Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario"
La norma richiama la disciplina fallimentare revocatoria ma, per l’amministrazione straordinaria disciplinata dal d.lgs. n. 270/1999, non comporta l’automatica applicazione delle modifiche del 2005 alla revocatoria; inoltre l’azione è esercitabile solo al verificarsi della condizione prevista dal programma di cessione.
La disciplina della revocatoria applicabile resta quella anteriore alla riforma del 2005 per le procedure di amministrazione straordinaria aperte prima del 16 luglio 2006.
Non si applica retroattivamente alla procedura di amministrazione straordinaria in esame; i nuovi termini di prescrizione/decadenza introdotti dalla riforma non governano le procedure concorsuali anteriori.
La censura fondata sul termine quinquennale è stata respinta; nel caso concreto la decorrenza del termine va riferita al momento in cui l’azione può essere esercitata secondo la disciplina della procedura.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nella disciplina dell’amministrazione straordinaria ciò non coincide automaticamente con la dichiarazione di insolvenza.
La prova della scientia decoctionis può essere raggiunta anche per presunzioni.
La valutazione di gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di sussunzione o del vizio motivazionale nei ristretti limiti di legge.
La censura sull’uso di documenti e prove è stata respinta perché mirava in realtà a un nuovo apprezzamento del merito.
Il richiamo a precedenti conformi è stato ritenuto legittimo anche per gli elementi fattuali, se utilizzati come prove atipiche liberamente apprezzabili e in aggiunta ad altre argomentazioni.
La doglianza relativa a documenti nuovi in appello è stata respinta; in parte era infondata e in parte inammissibile perché diretta a una diversa lettura del materiale istruttorio.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice abbia esaminato la domanda o l’eccezione in sostanza, anche se non abbia confutato ogni singola argomentazione difensiva.
La revocabilità dei pagamenti è stata confermata sulla base della scientia decoctionis accertata per presunzioni e del periodo sospetto applicabile alla disciplina anteriore.
La disciplina invocata dalla banca sul soggetto intermediario non era applicabile al caso, per ragioni di diritto intertemporale e per la configurazione del rapporto di mandato con rappresentanza.
Il pagamento effettuato al mandatario con rappresentanza produce effetto liberatorio anche verso i mandanti; ciò giustifica la condanna del primo accipiens che abbia ricevuto le somme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- Nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal d.lgs. n. 270/1999, le modifiche alla revocatoria fallimentare introdotte dalla riforma del 2005 non si applicano automaticamente alle procedure anteriori alla loro entrata in vigore, poiché si tratta di norme innovative non retroattive.
- Per la revocatoria dei pagamenti eseguiti in ambito concorsuale, la scientia decoctionis può essere provata anche per presunzioni, purché il giudice di merito valuti complessivamente gli indizi secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza; in cassazione non è consentita una mera richiesta di nuova lettura del materiale probatorio.
- Nell’amministrazione straordinaria ex d.lgs. n. 270/1999, la decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria va collegata al momento in cui l’azione diviene concretamente esercitabile secondo la disciplina della procedura, e non automaticamente alla dichiarazione di insolvenza.
- La validità della procura rilasciata in giudizio dalla procedura è assicurata quando la rappresentanza congiunta sia esercitata dai soggetti richiesti dalla legge; non è necessaria, a pena di nullità, l’allegazione della delibera interna se la rappresentanza processuale risulta validamente esercitata.
- In caso di pagamento effettuato a un primo accipiens che operi quale mandatario con rappresentanza, l’effetto liberatorio si produce anche nei confronti dei mandanti; pertanto, nell’azione revocatoria può essere convenuto il soggetto che ha ricevuto materialmente il pagamento, indipendentemente dagli accordi interni di riparto delle somme.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando investe soltanto il mancato esame di singole argomentazioni difensive e non l’omessa decisione su una domanda, un’eccezione o un capo autonomo della controversia.
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