Cassazione Civile, Ordinanza n. 24698/2025 del 06/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente aveva contestato davanti ai giudici tributari un estratto di ruolo e due cartelle di pagamento riferite a IRPEF e addizionale regionale IRPEF, deducendo l’omessa notifica delle cartelle, la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione dei crediti. I giudici di merito avevano ritenuto inammissibile il ricorso, reputando il ruolo atto interno non impugnabile, e comunque validamente notificate le cartelle. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che i crediti fossero prescritti in cinque anni; 2) violazione dell’art. 112 e dell’art. 100 c.p.c., per avere la CTR negato l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, richiamando l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo; 3) violazione delle norme sulla notificazione della cartella consegnata a persona diversa dal destinatario, assumendo la nullità per mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; 4) violazione dell’art. 140 c.p.c. e omessa pronuncia, lamentando che la CTR non avesse esaminato la nullità della notificazione dell’intimazione di pagamento prodotta dall’agente della riscossione per interrompere la prescrizione, poiché eseguita tramite posta privata non abilitata all’epoca.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, per IRPEF e addizionale regionale IRPEF, il termine di prescrizione è decennale, non quinquennale; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la disciplina sull’impugnazione del ruolo non giovava alla ricorrente e che, nel caso concreto, le cartelle erano state ritenute validamente notificate, oltre a richiamare lo ius superveniens sull’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo perché, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, la norma richiamata richiede la sola spedizione della raccomandata, non anche l’avviso di ricevimento; ha infine ritenuto infondato il quarto motivo perché la regolarità della notifica dell’intimazione di pagamento non era questione da esaminare, non essendo quell’atto oggetto di impugnazione e risultando comunque irrilevante rispetto al rigetto dei precedenti motivi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata rituale costituzione dell’agente della riscossione; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente sul tema della prescrizione, senza che la Corte ne ricavasse una regola diversa da quella applicata ai tributi iscritti a ruolo.
richiamato dalla ricorrente sul tema della prescrizione, ma non decisivo nel caso concreto.
invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la Corte ha escluso che si applicasse ai tributi in questione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma di ricorso per cassazione richiamata nei motivi di violazione di legge.
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la questione sollevata non imponeva un esame ulteriore.
richiamato per contestare il difetto di interesse ad agire; la Corte ha confermato l’inammissibilità dell’impugnazione del ruolo nel caso concreto.
la Corte ha rilevato che il richiamo era inconferente perché relativo alle opposizioni su contributi previdenziali, non alle imposte.
art. 3 della legge n. 335/1995
richiamato come disposizione che vieta il versamento di contributi prescritti, rilevante per la diversa materia previdenziale e non per quella tributaria.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
interpretato, in combinazione con lo ius superveniens, come norma che specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata nei processi pendenti.
art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021
norma introduttiva dello ius superveniens richiamato dalla Corte a sostegno della disciplina dell’impugnazione del ruolo.
art. 60, comma 1, lett. b)-bis, d.P.R. n. 600/1973
la Corte ha chiarito che, in caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, richiede la spedizione di una semplice lettera raccomandata, non della raccomandata con avviso di ricevimento.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della notifica, ma ritenuto non utile a invalidare la notifica nel caso esaminato.
richiamato per contestare la notificazione dell’intimazione di pagamento; la Corte ha ritenuto la censura irrilevante poiché l’atto non era oggetto di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia tributaria, una volta che la cartella di pagamento sia divenuta definitiva per mancata impugnazione, il termine di prescrizione applicabile è quello previsto dalla legge per ciascun tributo; per IRPEF e addizionale regionale IRPEF il termine è decennale.
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo richiede un interesse attuale alla tutela immediata, ma nel caso di cartella validamente notificata tale interesse difetta, sicché l’azione può essere dichiarata inammissibile.
- Quando la cartella è consegnata a persona diversa dal destinatario, la disciplina invocata richiede la sola spedizione della raccomandata informativa, non anche la prova del relativo avviso di ricevimento.
- Non può fondare una censura di omessa pronuncia la doglianza su un atto non impugnato, se la sua regolarità è richiamata solo come fatto interruttivo della prescrizione e non come oggetto autonomo del giudizio.
- Non è utile, ai fini dell’impugnazione di cartelle per tributi, richiamare principi elaborati per le controversie previdenziali, poiché il regime della prescrizione e della rilevabilità d’ufficio è diverso.
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