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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21656/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Campania che aveva respinto l'appello contro l'avviso di accertamento relativo all'anno 2004; l'Ufficio aveva rideterminato i ricavi del contribuente facendo ricorso alle risultanze degli studi di settore, determinando un recupero di imposte non versate. Il ricorrente deduceva (i) carenze della motivazione sul punto decisivo circa gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e (ii) violazione di norme tributarie e del codice civile perché lo scostamento dallo studio di settore non potrebbe da solo fondare l'accertamento senza "grave incongruenza".

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile alla luce dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (natura e limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione). Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e, dopo il contraddittorio endoprocedimentale (non contestato come omesso), lo scostamento non giustificato dal contribuente può legittimare l'avviso di accertamento; la doglianza relativa alla mancata "grave incongruenza" è stata considerata tardiva in quanto sollevata per la prima volta in cassazione e quindi inammissibile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e conferma degli importi liquidati (e annotazione dell'ulteriore contributo ex art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002).

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 5, codice di procedura civile (nella formulazione risultante dopo le modifiche del 2012)

    Limita il sindacato di legittimità sulla motivazione in cassazione: non è più deducibile il mero difetto di sufficienza e logicità della motivazione, potendosi censurare in sede di legittimità solo la violazione del minimo costituzionale di motivazione e l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso

  • artt. 62‑bis e 62‑sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 331 (conv. L. 29 ottobre 1993, n. 427)

    artt. 62‑bis e 62‑sexies d.l. n. 331/1993, conv. L. n. 427/1993

    Disciplinano l'utilizzo degli studi di settore/parametri: tali strumenti forniscono presunzioni semplici che possono essere utilizzate dall'Amministrazione previa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; lo scostamento risultante può fondare l'accertamento se il contribuente non offre valide giustificazioni

  • art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 39, D.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata nel contesto dell'accertamento tributario (regole generali sull'accertamento e presunzioni fiscali); nella decisione è usata come riferimento normativo alla materia dell'accertamento induttivo

  • art. 54, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    art. 54, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come riferimento normativo nel contesto della disciplina tributaria rilevante per la determinazione della base imponibile e delle rettifiche d'imposta

  • artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 c.c.

    artt. 2727, 2728, 2729 e 2697 codice civile

    Norme sul mezzo di prova e sull'onere della prova: la Corte le utilizza per spiegare che il contribuente ha l'onere (nel contraddittorio e in giudizio) di provare i fatti che escludono l'applicabilità degli studi di settore o che giustificano lo scostamento

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    art. 111, comma 6, Costituzione

    Stabilisce il "minimo costituzionale" della motivazione delle sentenze; il sindacato di legittimità sulla motivazione è quindi limitato alla verifica del rispetto di tale minimo

  • art. 23, comma 8‑bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8‑bis, d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020

    Norma richiamata per la celebrazione dell'udienza pubblica nelle forme emergenziali previste (es.: modalità a distanza); citata come fatto procedurale relativo alla udienza del 8 febbraio 2022

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'ulteriore contributo che può gravare sul ricorrente; la Corte dà atto dei presupposti per l'applicazione di tale contributo in favore dello Stato

Massime di principio

  • Gli studi di settore/parametri costituiscono presunzioni semplici: possono legittimare un accertamento se, dopo il contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente non fornisce giustificazioni valide per lo scostamento
  • Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio e, se regolarmente svolto, consente all'Ufficio di assumere lo scostamento come base dell'avviso di accertamento in mancanza di prove contrarie
  • Il contribuente ha l'onere di allegare e provare in primo luogo le condizioni che giustificano l'esclusione dall'ambito di applicazione dello studio o la specificità dell'attività nel periodo considerato
  • In cassazione non sono ammissibili nuove doglianze che implichino accertamenti di fatto non dedotti nelle fasi precedenti del giudizio; sono recepibili solo questioni di diritto che non richiedono nuovi accertamenti fattuali
  • Il sindacato sulla motivazione in sede di legittimità è limitato: si può censurare solo la violazione del minimo costituzionale di motivazione o l'omesso esame di un fatto storico decisivo e tempestivamente dedotto
  • La contestazione della mancanza di una "grave incongruenza" come presupposto per l'accertamento deve essere sollevata nei gradi di merito e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo che la questione sia esclusivamente di diritto e non richieda nuovi accertamenti di fatto

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