Cassazione Civile, Sentenza n. 21487/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento che ha attribuito a Dino Giusti, socio titolare dell'87,5% delle partecipazioni in GI.DI. Meccanica S.p.A. e Tecnologica S.p.A., un maggior reddito da capitali (IRPEF) per l'anno d'imposta 2007; l'Agenzia aveva ricostruito maggiori utili delle società (per operazioni inesistenti) e li aveva presunti distribuiti pro quota al socio come utili extracontabili. Il ricorrente contestava: motivazione e metodo dell'accertamento (anche per relationem ai p.v.c.), l'applicabilità della presunzione di attribuzione ai soci in caso di adesione, la prova contraria fornita (contratti, fatture, bonifici, decreto di archiviazione), la corretta percentuale di partecipazione nel periodo d'imposta, la deducibilità di costi/imposte/fee nel calcolo della presunzione, l'applicabilità dello scudo fiscale e l'operatività delle sanzioni alla luce del principio di specialità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le censure complessivamente infondate o inammissibili: la motivazione della sentenza di merito non è apparente né per relationem; la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa è operativa anche se l'accertamento è stato definito con adesione; la prova contraria allegata dal ricorrente è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non riesce a superare la presunzione; la determinazione della quota va considerata al 31/12 dell'anno impugnato; lo scudo fiscale è stato ritenuto non perfezionato o comunque precluso per la conoscenza dell'attività ispettiva, e l'eccezione sul principio di specialità è stata respinta per difformità dell'elemento materiale e della qualità soggettiva dei fatti penalmente e tributariamente rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (euro 6.500 per compensi, oltre spese prenotate).
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61
artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamate in relazione ai vizi di motivazione e alle regole processuali tributari; la Corte valuta la completezza della motivazione ai sensi delle norme processuali tributarie
codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ.
Richiamato nel contesto di censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito
disposizioni attuative codice proc. civ., art. 118
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Invocato nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto assente la motivazione apparente
Richiamato per affermare che il socio ha il potere di consultare la documentazione societaria e quindi la motivazione per relationem dell'avviso notificato alla società può raggiungere il socio
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
Secondo la giurisprudenza citata e la sentenza, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci può essere assolto per relationem con riferimento all'avviso notificato alla società
Richiamato nella discussione sulla prova: la Corte ha ritenuto che l'orientamento consolidato vuole che la presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base spetti e che l'onere della prova contraria sia a carico del socio
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-bis
art. 5-bis del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Richiamato dal ricorrente in materia di onere probatorio; la Corte ha considerato la censura mero contrasto con orientamento consolidato e non idoneo in sede di legittimità
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47
art. 47 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Invocato rispetto al contenuto della presunzione di attribuzione degli utili; la Corte ribadisce che non opera la riduzione di imposizione per utili 'in nero' mai dichiarati dalla società
Costituzione, art. 53
Richiamato nel contesto del principio di capacità contributiva; la Corte ha valutato che la tassazione del socio per utili extracontabili è compatibile con il principio
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 19
art. 19 del d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato dal ricorrente per il principio di specialità tra il processo penale e il procedimento amministrativo/tributario; la Corte ha ritenuto che non ricorresse identità del fatto e della qualità soggettiva, quindi il principio non esclude le sanzioni tributarie
d.l. 10 luglio 2009, n. 78, art. 13-bis (scudo fiscale)
art. 13-bis del d.l. 10 luglio 2009, n. 78
Esaminato in relazione all'assunto di adesione allo scudo fiscale: la Corte ha ritenuto che lo scudo non risultava perfezionato o fosse precluso per la conoscenza dell'attività ispettiva
d.l. 25 settembre 2001, n. 350, artt. 13, 14 e 11
art. 13 comma 1 e 2; art. 14 comma 7; art. 11 comma 1 lett. a) del d.l. n. 350 del 2001
Richiamati dal ricorrente in tema di procedura e perfezionamento dello scudo fiscale; la Corte ha ritenuto che mancasse prova dell'invio della dichiarazione riservata e del pagamento ovvero che la conoscenza dell'attività ispettiva ostava all'operatività dello scudo
codice di procedura civile, art. 360 (comma 1, nn. 1 e 5) e art. 384
art. 360, primo comma, num. 1 e num. 5; art. 384 cod. proc. civ.
Richiamati in tema di ammissibilità dei motivi e limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha ritenuto inammissibili richieste che implicano nuovo esame delle prove e ha esercitato il potere di decidere nel merito ove la questione fosse di diritto infondata
Massime di principio
- In società di capitali a ristretta base partecipativa la scoperta di utili non contabilizzati legittima la presunzione che gli utili siano stati distribuiti pro quota ai soci; tale presunzione vale anche se l'accertamento nei confronti della società è stato definito con adesione.
- L'onere di provare che i maggiori ricavi accertati dalla società non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati o reinvestiti grava sul socio che contesta la presunzione; la valutazione dell'adeguatezza della prova è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se non per vizi motivazionali evidenti.
- La motivazione di merito che risponde in modo coerente alle censure, anche con argomentazioni sintetiche ma autosufficienti, non è 'motivazione apparente' né illegittima per relationem se non si tratta di mero rinvio acritico ad atti di primo grado.
- L'obbligo di motivazione degli atti impositivi nei confronti dei soci può essere assolto per relationem con riferimento alla motivazione dell'avviso notificato alla società, soprattutto quando il socio può accedere agli atti sociali ai sensi del codice civile.
- La percentuale di partecipazione rilevante per l'imputazione degli utili in società con utili extracontabili si determina in base alla compagine sociale alla data del 31/12 dell'anno d'imposta, non in proporzione ai giorni di effettiva detenzione durante l'anno.
- Lo scudo fiscale richiede il perfezionamento formale (invio della dichiarazione riservata e pagamento dell'imposta): la conoscenza da parte del contribuente di attività ispettive o di controlli sulle società può costituire ostacolo all'accesso; la prova del perfezionamento grava su chi invoca lo scudo.
- Il principio di specialità (tra sanzione penale e amministrativa/tributaria) opera solo se vi è identità del fatto punito e della qualità soggettiva dell'autore; diversità nell'elemento materiale o nella qualifica soggettiva rende possibile la punibilità in entrambe le sedi.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento delle prove di fatto: molte censure tese a rinnovare la valutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili; la Corte può tuttavia correggere la motivazione di merito ove il motivo non vagliato sia infondato e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
- Non sono deducibili a fini di riduzione della presunzione items che non sono mai transitati in contabilità societaria (utili 'in nero'); pertanto non opera una mitigazione della doppia imposizione per somme non dichiarate dalla società.
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