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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21488/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Agenzia aveva rideterminato (a €3.293.100,00) il valore di un compendio immobiliare adibito a stabilimento balneare ceduto per €2.000.000,00. L'Agenzia deduceva violazione di norme tributarie perché le imposte ipotecaria e catastale dovrebbero essere calcolate secondo il presupposto proprio di ciascuna imposta (valore venale del bene ai fini dell'imposta di registro), contestava l'interpretazione del giudice di merito che aveva ritenuto prevalente il valore considerato ai fini IVA e sosteneva che il valore maggiore era fondato su elementi presuntivi ottenuti con metodo comparativo (perizia e compravendita). Denunciava inoltre nullità della motivazione della sentenza impugnata per apparente tautologia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e rigettato il terzo. Ha affermato che, pur essendo le imposte ipotecaria e catastale "commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro", ogni imposta conserva il proprio presupposto: nelle cessioni di complessi aziendali i valori attribuiti ai singoli immobili (e ai debiti ad essi strettamente inerenti) devono essere determinati separatamente e non si può automaticamente equiparare il valore fiscale ai fini IVA/registro con quello ai fini ipotecari/catastali. Ha inoltre ricordato che le rilevazioni OMI e il metodo comparativo sono strumenti di ausilio e non mezzi automatici di rettifica, e che la disciplina modificata dalla L. n.88/2009 ha eliminato la presunzione legale del valore normale ripristinando la valutazione del giudice (con possibilità di fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per gli accertamenti istruttori del caso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 2, c. 1 e art. 10, c. 1

    "commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro"

    Le imposte ipotecaria e catastale sono commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro, ma ciò non annulla la diversità di oggetto tra le imposte: la base imponibile per ipotecaria/catastale va determinata sul valore dei singoli immobili e sui debiti ad essi strettamente inerenti.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248), art. 35, c. 10-bis lett. a)

    "applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali, indipendentemente dall'assoggettamento di questi ultimi ad IVA"

    Prevede l'applicazione in misura proporzionale delle imposte anche per trasferimenti di beni strumentali, ma non elimina la necessità di determinare il valore degli immobili secondo i relativi presupposti fiscali.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 43 e 51

    La disciplina dell'imposta di registro e i relativi presupposti (valore venale) sono rilevanti per la determinazione della base imponibile; le imposte ipotecaria e catastale si collegano alla base del registro ma devono comunque tener conto del valore dei singoli immobili.

  • Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 24

    "la presunzione legale (ovviamente relativa) di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del bene"

    Ha eliminato le disposizioni che avevano introdotto una presunzione legale di corrispondenza del corrispettivo al valore normale (introdotte dal d.l. 223/2006), ripristinando il quadro antecedente e rimettendo al giudice la valutazione del valore normale, anche con presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54

    Testi normativi collegati alla disciplina della determinazione del valore ai fini delle imposte (menzionati nel contesto della modifica normativa operata dalla legge del 2009) e richiamati per il principio che la presunzione legale è stata eliminata.

  • Codice di procedura civile, art. 291

    La notifica dell'impugnazione effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato è da considerarsi nulla e non inesistente e, pertanto, è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; la Corte ha richiamato questo principio in relazione alla regolarità delle notifiche nel processo.

Massime di principio

  • Le imposte diverse (IVA, registro, ipotecaria, catastale) hanno presupposti distinti: non si può automaticamente attribuire lo stesso valore per tutte le imposte senza rispettare il presupposto specifico di ciascuna.
  • Per trasferimenti di complessi aziendali gli uffici e i giudici devono attribuire valore separato ai singoli immobili (considerando anche i debiti strettamente inerenti a tali immobili) quando si calcolano imposte ipotecarie e catastali.
  • I dati OMI e il metodo comparativo sono strumenti di ausilio e orientamento ma non costituiscono di per sé mezzo automatico di rettifica: il giudice di merito deve svolgere specifico accertamento sulla congruità della stima.
  • Dopo la L. n.88/2009 la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo e valore normale è stata eliminata; il giudice può comunque ricostruire il valore anche sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
  • Nei rapporti processuali la notifica fatta al difensore revocato è nulla (non inesistente) e deve essere rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; la parte che intende far valere la sostituzione difensiva deve curare la regolare notificazione al nuovo difensore.

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