Cassazione Civile, Sentenza n. 21489/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso riguarda l'impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Comune di Vieste avverso una decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti per il rimborso della TARSU relativa alle annualità 2010-2013. La CTR aveva ritenuto che l'appello del Comune difettasse di specifici motivi di impugnazione, essendosi limitato a riproporre le argomentazioni del ricorso introduttivo, e, secondariamente, aveva ritenuto infondato il motivo relativo alla differenziazione tariffaria tra esercizi alberghieri e abitazioni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 (specificità dei motivi di appello nel rito tributario); 2) errata applicazione dell'art. 1, c. 2 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c.; 3) omesso esame di fatto decisivo riguardo alla specificità dei motivi; 4) omesso esame di fatto relativo alla normativa regolamentare e all'art. 69 d.lgs. n. 507/1993; 5) violazione degli artt. 65 e 68 del d.lgs. n. 507/1993 in tema di legittima differenziazione tariffaria a favore degli esercizi alberghieri per maggiore produzione di rifiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e lo ha accolto: la specificità dei motivi di appello nel rito tributario non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni già esposte in primo grado quando, considerato nel suo insieme, l'atto di gravame esprima la critica al decisum impugnato (anche implicitamente). Perciò la sentenza della CTR è stata cassata in relazione a questo profilo e la causa è stata rinviata alla stessa Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame della controversia (con istruzioni anche sulla disciplina delle spese). I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti; il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse in relazione al contenuto decisorio impugnato, con possibilità di riproporre le questioni davanti al giudice di rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53
L'art. 53 (specificità dei motivi di appello nel rito tributario) deve essere interpretato restrittivamente ma la specificità può risultare anche dalla riproposizione degli argomenti di primo grado se dall'atto nel suo complesso emerge la critica alla decisione impugnata.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, c. 2
Rilevato dal ricorrente come richiamo alla peculiare disciplina del rito tributario; la Corte ha comunque assorbito i profili connessi alla valutazione della specificità.
La Corte osserva che la valutazione della specificità non può essere compiuta impropriamente con riferimento a norme del rito civile non applicabili al rito tributario; il richiamo alla norma civile non era idoneo a soppiantare la disciplina speciale.
d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 68 e 69
Norme sul sistema tariffario relativo alla TARSU: la giurisprudenza di legittimità ammette la differenziazione tariffaria per esercizi alberghieri rispetto alle abitazioni in ragione della maggiore capacità produttiva di rifiuti; nella fattispecie il giudice del rinvio dovrà esaminare in modo motivato tali profili.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. con L. 7 agosto 2012, n. 134
Richiamata nella doglianza relativa alla decorrenza e applicabilità delle norme sul procedimento; la Corte rileva che valutazioni sulla novellazione normativa devono tenere conto del quadro normativo speciale del rito tributario.
art. 14 disposizioni preliminari c.c.
Richiamato come criterio per un'interpretazione restrittiva delle norme che limitano l'accesso alla giustizia; la Corte ne usa il principio per modulare l'applicazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel rito tributario la 'specificità' dei motivi di appello va valutata nel contesto complessivo dell'atto di gravame: la mera riproposizione di argomentazioni già svolte in primo grado non esclude automaticamente la specificità se dall'atto nel suo insieme emerge la critica alla decisione impugnata.
- L'art. 53 del d.lgs. 546/1992 va interpretato restrittivamente in ragione della sua natura di limite all'accesso alla giustizia, ma ciò non impedisce che i motivi specifici risultino anche implicitamente dalle premesse, dalle deduzioni e dalle conclusioni dell'appello.
- Il giudice che dichiara inammissibile un appello perde la potestas iudicandi sul merito: eventuali considerazioni meritorie svolte 'ad abundantiam' non producono effetti giuridici e chi le impugna per tale motivo può essere privo di interesse.
- Questioni relative alla legittimità di una differenziazione tariffaria (es. TARSU tra alberghi e abitazioni) sono ammissibili e la giurisprudenza riconosce che una diversa capacità produttiva di rifiuti può giustificare differenziazioni tariffarie, purché il giudice motivi adeguatamente la valutazione.
- Se una corte di merito ha interpretato in senso limitativo i motivi di appello, il ricorrente può ottenere la cassazione con rinvio quando sia dimostrabile che l'atto di gravame, letto nel suo complesso, conteneva in realtà la critica specifica al decisum impugnato.
- In casi simili è utile, nell'atto di gravame tributario, rendere esplicite le censure rispetto al decisum e richiamare, se possibile, precedenti di legittimità per mostrare la specificità delle doglianze; tuttavia anche premesse e ricostruzione dei fatti possono contribuire a tale scopo.
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