Cassazione Civile, Sentenza n. 21486/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva dichiarato la nullità delle intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali (relative all'ICI per gli anni 2003/2004 e 2005/2006). Equitalia deduceva, tra l'altro: (i) che la sanzione della nullità prevista dall'art. 36, comma 4‑ter, del d.l. n. 249/2007 si riferisce solo alle cartelle emesse dal 10/6/2008 e non alle intimazioni di pagamento; (ii) che, in ogni caso, l'indicazione generica del direttore o di un suo delegato sarebbe sufficiente ai fini dell'identificazione del responsabile del procedimento; (iii) che, avendo le cartelle di pagamento risultate regolarmente notificate, la pronuncia di nullità non poteva essere estesa a tali atti; (iv) questioni processuali sulla necessità di proporre querela di falso rispetto alle copie degli atti di notifica. Rondine, in via incidentale, denunciava vizi delle relate di notifica (mancata indicazione del destinatario, incongruità di luogo e data) e contestava la conformità delle copie prodotte da Equitalia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale promosso da Equitalia per omissione di produzione della procura notarile che sarebbe stata la fonte dei poteri di rappresentanza (e dunque per l'impossibilità di verificare la legittimazione del delegante). Per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale è stato altresì dichiarato privo di interesse e quindi inammissibile il ricorso incidentale proposto da Rondine. La Corte ha, quindi, fatto prevalere la gravata decisione di merito (che aveva dichiarato la nullità delle intimazioni e delle cartelle) che è divenuta definitiva. Equitalia è stata condannata alle spese di giudizio in favore di Rondine (importi liquidati: C 6.000,00 per compensi, C 200,00 per esborsi, rimborso forfettario 15% e accessori) e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.l. n. 249 del 2007, art. 36, c. 4‑ter (conv. in l. n. 31 del 2008)
la prescrizione posta, a pena di nullità, dal d.l. n. 249 del 2007, art. 36, c. 4‑ter
La norma è stata invocata dal giudice di merito per ritenere la nullità degli atti di riscossione per mancata indicazione del responsabile del procedimento; la ricorrente ha contestato l'applicabilità della nullità alle intimazioni e alle cartelle anteriori al giugno 2008. La Corte di Cassazione non ha deciso sul merito della questione, essendosi limitata a declarare l'inammissibilità del ricorso per vizi processuali.
Richiamata dalla ricorrente nell'argomentazione sull'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento; la sentenza di merito ha valorizzato la funzione informativa di tali prescrizioni, collegandole alla sanzione della nullità ai sensi dell'art. 36 d.l. 249/2007.
legge n. 241 del 1990, art. 5, c. 2
Richiamata con riferimento ai criteri di individuazione del responsabile del procedimento e alla possibilità di identificare il funzionario preposto all'unità organizzativa; la Corte di merito ha ritenuto che indicazioni generiche non possano eludere la prescrizione a pena di nullità.
d.p.r. n. 602 del 1973, art. 50, c. 2
Norma richiamata in relazione alla natura dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale; le questioni di merito sulla rilevanza dell'omessa indicazione del responsabile sono state trattate dal giudice di merito ma non risolte in cassazione per inammissibilità del ricorso.
Invocato sia dalla ricorrente sia dalla resistente per censurare omissioni valutative del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha invece motivato l'inammissibilità del ricorso principale sulla base della mancata produzione della procura notarile, richiamando la giurisprudenza che impone il deposito della procura notarile in cassazione quando la rappresentanza deriva da tale atto.
artt. 2714, 2715 e 2719 c.c. (richiamati nel testo)
Richiamati da Rondine con riferimento all'efficacia probatoria delle fotocopie e alla necessità o meno di proporre querela di falso: la resistente sosteneva che bastava contestare la conformità della fotocopia all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c.; la Corte non ha risolto il punto di merito essendo intervenuta per ragioni di ammissibilità.
d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26
Richiamato dalla resistente in relazione alle modalità di notifica degli atti di riscossione (indicazione destinatario, luogo e data); la questione è stata oggetto di deduzioni in sede di merito, ma la Cassazione non si è pronunciata sul merito.
Invocati con riferimento alla prova e alla contestazione della conformità delle copie degli atti; la Corte non ha deciso sul merito delle relative doglianze.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1‑quater
Richiamato dalla Corte con riferimento all'obbligo, in capo al ricorrente principale soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in determinate ipotesi; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- In Cassazione, quando la rappresentanza della persona giuridica si fonda su procura notarile, la procura deve essere prodotta (depositata) con il ricorso o il controricorso; la mancata produzione può comportare l'inammissibilità del ricorso per impossibilità di verificare la legittimazione del delegante.
- Se il potere rappresentativo deriva da atti soggetti a pubblicità legale (es. atto costitutivo, statuto), il terzo può verificarne l'esistenza e l'onere probatorio resta in capo a chi contesta; se invece il potere trae origine da atti non pubblici, chi agisce deve dimostrare l'esistenza del potere quando la controparte lo eccepisce tempestivamente.
- Una pronuncia di merito che dichiara la nullità di atti di riscossione diventa efficace una volta passata in giudicato; ciò può far venire meno l'interesse a proposizione di ricorsi incidentali (l'interesse non può consistere in un generico desiderio di modifica della motivazione).
- Sulle nullità per mancata indicazione del responsabile del procedimento (art. 36 d.l. 249/2007 e richiamate norme di trasparenza amministrativa): la giurisprudenza di merito tende a ritenere che indicazioni generiche del 'direttore' o di un 'delegato' possano non essere sufficienti se la legge pone la prescrizione a pena di nullità; tuttavia la valutazione è di merito e va svolta caso per caso.
- Quando si contesta la conformità di copie prodotte dall'amministrazione o da un agente di riscossione, va valutato se si tratti di copie di documenti pubblici o di scritture private e se sussista la necessità di querela di falso o sia sufficiente la contestazione della conformità: la strategia processuale deve essere scelta in base alla natura dell'atto e alle risultanze probatorie.
- In materia di impugnazione di atti di riscossione, è importante dedurre tempestivamente in primo grado tutti i vizi rilevabili (notifica, destinatario, luogo/data, mancanza dell'indicazione del responsabile), poiché questioni non dedotte possono risultare precluse in grado successivo.
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