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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21485/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 25023/15: la ricorrente deduce che la Corte, nel decidere sull'impugnazione del Comune, ha omesso di esaminare e decidere il ricorso incidentale da essa proposto avverso l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004. Il ricorso incidentale era articolato in quattro motivi: (1) decorrenza e tempestività del potere impositivo (decadenza/termine), (2) inammissibilità dell'istanza di disapplicazione della deliberazione comunale di determinazione delle aliquote per il 2004 (competenza/legittimità dell'atto amministrativo), (3) illegittimità della maggiorazione dell'aliquota al 9 per mille per unità immobiliari non locate da oltre due anni, e (4) interpretazione dell'art.14 del regolamento ICI comunale relativo alla nozione di "alloggio non locato" (seva come "tenuto a disposizione per l'utilizzo diretto del possessore" o meno).

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la domanda di revocazione (in quanto configurabile un errore di fatto per omissione decisionale su motivi incidentali) ma infondata: ha revocato parzialmente la propria precedente sentenza n. 25023/15 e ha rigettato il ricorso incidentale di Rondine S.r.l. Nel merito la Corte ha confermato diversi principi applicati: (a) la novella della L. n. 296/2006 si applica ai rapporti d'imposta pendenti (comma 171) e dunque i nuovi termini di decadenza si applicavano al caso di specie; (b) il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi presupposti dell'imposizione anche d'ufficio, salvo che la legittimità sia stata accertata con giudicato dal giudice amministrativo; (c) la maggiorazione dell'aliquota per immobili non locati è legittima come strumento diretto a contrastare la sottrazione dal mercato di unità abitative e la nozione applicabile può ricomprendere immobili non utilizzati gestiti da società di gestione del patrimonio; (d) la successiva riformulazione del regolamento comunale (modificando la definizione di "alloggio non locato" in "non utilizzata") rende inapplicabile il precedente giudicato favorevole alla ricorrente. Le spese sono compensate e alla ricorrente può essere richiesto un contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992

    art. 11, art. 6, art. 5 e art. 7

    Art.11 (termini decadenza): la Corte ha ritenuto applicabile la modifica dei termini (per estensione del termine di accertamento) introdotta dalla L. n. 296/2006 ai rapporti pendenti. Art.6 e disposizioni correlate disciplinano la legittimazione della maggiorazione ICI per immobili non locati; tali disposizioni sono interpretate come compatibili con interventi comunali che prevedano aggravamenti per immobili non utilizzati.

  • L. n. 296/2006

    art. 1, commi 156, 161, 171

    Le modifiche ai termini di decadenza previste dalla legge si applicano ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore (comma 171), ampliando i termini di accertamento anche per controversie già in corso.

  • L. n. 431/1998

    Consente ai comuni di derogare al limite massimo di aliquota per promuovere accordi fra proprietari e conduttori; la disposizione può giustificare sia agevolazioni per contratti agevolati sia aggravamenti (per immobili non locati) finalizzati a reinserire immobili sfitti nel mercato.

  • D.Lgs. n. 267/2000

    Definisce la ripartizione di competenze fra organi comunali: le modifiche normativamente intervenute nel tempo hanno determinato la legittimità di delibere di Giunta in determinati periodi, fatta salva la verifica della competenza ratione temporis.

  • L. n. 142/1990

    Richiamata nel paradigma storico delle competenze comunali; la titolarità della determinazione delle aliquote è cambiata nel tempo per interventi normativi successivi.

  • L. n. 212/2000

    Principi generali (tutela del contribuente): la Corte chiarisce che l'estensione retroattiva di termini prevista da altra norma è applicabile solo se espressamente prevista e nei limiti indicati dalla stessa legge; comunque la L. 296/2006 conteneva disposizioni esplicite (comma 171).

  • D.Lgs. n. 446/1997

    art. 59, comma 1, lett. i), n. 3

    Consente agli enti locali di prevedere termini di accertamento più lunghi in via preventiva (entro il quinto anno), autorizzando norme regolamentari comunali che estendono i termini di decadenza per l'accertamento ICI.

  • Codice di procedura civile

    artt. 391-bis, 395 comma 1 n.4, art. 398 comma 2, art. 366 comma 1 n.3, art. 360 c.1 n.3

    Norme processuali sulla revocazione per errore di fatto (ammissibilità e contenuto del ricorso), sugli elementi che deve contenere la domanda di revocazione e sui motivi di impugnazione incidentale.

  • Art. 380-bis cod. proc. civ.

    La mancata trattazione camerale e la definizione diretta in udienza costituiscono mera irregolarità procedurale non lesiva dei diritti di difesa, se garantita la pubblicità dell'udienza.

  • Art. 111 Cost.

    Riferimento al giusto processo: il giudice può acquisire d'ufficio elementi da fonti ufficiali (es. siti istituzionali) per verificare allegazioni verificabili senza ledere il contraddittorio.

  • D.P.R. n. 115/2002

    Riferimento al contributo unificato: la Corte ha disposto che la ricorrente può essere tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando la Corte di legittimità ha omesso di decidere su uno o più motivi proposti; tuttavia l'ammissibilità non implica necessariamente accoglimento se il merito è infondato.
  • Le modifiche legislative che estendono termini o introducono novità processuali possono applicarsi ai rapporti d'imposta pendenti se la norma lo dispone espressamente (es. comma che estende l'effetto ai rapporti pendenti).
  • Il giudice tributario può disapplicare atti amministrativi presupposti dell'imposizione anche d'ufficio; tale potere è escluso solo quando la legittimità dell'atto è stata definitivamente accertata dal giudice amministrativo con giudicato.
  • Le deliberazioni comunali sulle aliquote ICI vanno valutate secondo la disciplina vigente al momento dell'adozione (competenza e riparto di funzioni cambiano nel tempo): occorre verificare la titolarità dell'organo ratione temporis.
  • Le norme che prevedono aggravamenti per immobili "non locati" vanno interpretate alla luce della finalità (reimmissione di immobili nel mercato): definizioni regolamentari successive possono ampliarne o restringerne l'ambito applicativo.
  • Il giudicato formato su una formulazione regolamentare non è automaticamente estensibile ad una diversa disposizione regolamentare successivamente riformulata; la nuova disposizione va interpretata secondo il suo testo e la ratio attuale.
  • In giudizio il giudice può utilizzare fonti ufficiali (es. siti istituzionali) per accertare fatti verificabili oggettivamente senza violare il principio del contraddittorio, purché l'accertamento non sostituisca indagini di fatto che spettano alle parti.

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