Cassazione Civile, Ordinanza n. 12248/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva attribuito una nuova rendita a un immobile. In primo grado e poi in appello la domanda della contribuente è stata respinta; la CTR ha rigettato sia l'appello principale della contribuente sia quello incidentale dell'Agenzia sulle spese. In cassazione la società ha dedotto, con sette motivi, vizi di nullità della sentenza e violazioni di legge: omessa pronuncia e motivazione apparente o mancante; violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e sul processo tributario; violazione delle norme catastali e delle regole sulla determinazione della rendita; omessa considerazione delle difese e della perizia giurata prodotta; mancato accoglimento della CTU; violazione delle norme sulla prova e sul potere istruttorio del giudice tributario. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR aveva motivato su un oggetto diverso da quello effettivamente devoluto in giudizio: la sentenza impugnata faceva riferimento a un avviso relativo a un immobile in via Cusani n. 13, mentre la causa riguardava un diverso avviso relativo a un immobile in via Mazzini n. 4. Per tale ragione la motivazione risultava riferita a una controversia diversa da quella effettiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti tutti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR della Lombardia in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la decisione di merito era viziata da una motivazione meramente apparente e, soprattutto, da un errore radicale nell'individuazione dell'oggetto della lite, avendo la CTR deciso su un diverso avviso di accertamento catastale rispetto a quello effettivamente impugnato.
Norme richiamate
è il parametro del sindacato di legittimità invocato dalla ricorrente per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza.
richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura riguardava l'erronea pronuncia su un oggetto diverso da quello devoluto.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme sul processo tributario e sul contenuto della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione della sentenza tributaria.
invocato in relazione ai limiti e ai contenuti dell'appello nel processo tributario.
invocato unitamente all'art. 53 nel dedurre errori sul perimetro devolutivo del giudizio di appello.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e del materiale istruttorio.
richiamato in relazione al libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove.
richiamato per denunciare una pretesa errata distribuzione dell'onere della prova.
artt. 28 e 29 d.P.R. n. 1142/1949
richiamati tra le norme sulla disciplina catastale e sulla formazione della rendita.
artt. 8 e 11 r.d.l. n. 652/1939
richiamati tra le disposizioni catastali applicate alla controversia.
richiamato tra le norme sulla procedura estimativa e catastale.
art. 1, comma 244, L. n. 190/2014
richiamato quale disposizione rilevante nella disciplina del classamento catastale.
art. 1, comma 21, L. n. 208/2015
richiamato quale disposizione rilevante nella disciplina del classamento catastale.
art. 111, comma 6, Cost.
la Corte lo richiama come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice tributario e alla CTU.
richiamati con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio nel processo tributario.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando è solo apparente, mancante, perplessa o incomprensibile; il vizio è rilevabile dal solo testo della decisione, senza necessità di confrontarla con gli atti di causa.
- Ricorre un vizio radicale della sentenza quando il giudice decide la controversia facendo riferimento a un oggetto diverso da quello effettivamente devoluto in giudizio, con conseguente cassazione per errata individuazione del thema decidendum.
- Nel processo tributario, le doglianze su motivazione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e corretta delimitazione dell'oggetto dell'appello possono assorbire le ulteriori censure quando il vizio della decisione sia già di per sé idoneo a determinare la cassazione.
- La censura relativa alla consulenza tecnica d'ufficio e alla valutazione della prova resta assorbita se la sentenza di merito è già nulla per un errore preliminare e decisivo sull'oggetto della lite.
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