Cassazione Civile, Ordinanza n. 14779/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un professionista abilitato, che aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione Modello 730 presentata per un contribuente assistito, ha impugnato la cartella di pagamento emessa a suo carico dopo il controllo formale della dichiarazione. L'Amministrazione aveva ritenuto infedele il visto e, sulla base della disciplina vigente ratione temporis, aveva iscritto a ruolo nei confronti del professionista l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il ricorrente ha sostenuto che, per effetto della disciplina sull'irrogazione delle sanzioni prevista dall'art. 39 d.lgs. 241/1997, competente a contestare e iscrivere a ruolo fosse la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore, non la direzione provinciale che aveva proceduto; ha inoltre invocato la successiva modifica normativa del 2019 quale lex mitior per la quantificazione della somma dovuta e ha censurato anche la motivazione della cartella.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la competenza all'iscrizione a ruolo della somma dovuta per visto infedele spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e che tale competenza non può essere derogata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario con conseguente nullità della cartella per incompetenza dell'ufficio che l'aveva emessa. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza dei precedenti di legittimità richiamati.
Norme richiamate
comma 1, lett. a), secondo periodo; comma 1-bis; comma 2
La responsabilità del professionista che rilascia un visto infedele, anche nella versione in cui è dovuta una somma pari a imposta, sanzione e interessi, resta attratta alla regola di competenza funzionale della direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore. La norma attribuisce una competenza inderogabile all'ufficio regionale e rende illegittima l'azione svolta da ufficio incompetente.
Il controllo formale della dichiarazione del contribuente costituisce il presupposto procedimentale della fattispecie, ma non sposta la competenza sull'ufficio che esegue il controllo del contribuente assistito.
art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
La disciplina del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con tali modalità rientra nella fattispecie considerata dall'art. 39 d.lgs. 241/1997.
Richiamato solo per inquadrare il sistema dei controlli dichiarativi, senza incidere sulla regola di competenza oggetto della decisione.
Richiamato come norma del sistema dei controlli IVA, senza rilievo decisivo sulla questione di competenza trattata.
È richiamato quale regola generale di collegamento territoriale della riscossione al domicilio fiscale del soggetto obbligato, usata in comparazione con la disciplina speciale dell'art. 39.
È richiamato per il rapporto tra regole generali del procedimento sanzionatorio e la disciplina speciale dell'art. 39, comma 2.
È evocato dal ricorrente in relazione al favor rei, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 7 CEDU
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, poi assorbito.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, poi assorbito.
art. 23 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, poi assorbito.
art. 53 Cost.
La Corte lo richiama per escludere che la maggiore imposta dovuta dal contribuente possa essere qualificata come danno risarcibile nei confronti dell'assistente fiscale.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.
Solo evocato nella tassonomia come istituto trasversale non espressamente richiamato nel testo della sentenza.
Massime di principio
- Quando una norma speciale attribuisce la competenza all'ufficio regionale individuato in base al domicilio fiscale del trasgressore, tale criterio è vincolante e non può essere sostituito dall'ufficio territoriale che ha eseguito il controllo sul contribuente assistito.
- La modifica della disciplina sostanziale delle conseguenze del visto infedele non elide, di per sé, la regola di competenza già prevista per la contestazione della violazione e per le conseguenti attività di riscossione.
- La competenza stabilita dalla legge per l'azione amministrativa ha valenza esterna: la sua violazione rende illegittimo l'atto emesso dall'ufficio incompetente e il vizio deve essere dedotto dalla parte interessata.
- La responsabilità del professionista che appone un visto infedele può essere letta anche in chiave punitiva/afflittiva; comunque, ai fini della competenza dell'ufficio, non è decisiva la qualificazione della prestazione dovuta come sanzione o come obbligazione di diversa natura.
- Non è coerente qualificare integralmente come danno risarcibile verso il professionista la maggiore imposta e gli interessi dovuti dal contribuente, poiché tali poste corrispondono al dovere fiscale originario e non sono determinate causalmente dal solo visto infedele.
- Se la cartella o l'iscrizione a ruolo sono nulle per incompetenza dell'ufficio che le ha emesse, i motivi relativi alla quantificazione della pretesa o alla motivazione dell'atto restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14671/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14672/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14673/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14674/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14675/2024 del 27/05/2024
- ordinanza_civile · 27 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 14676/2024 del 27/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →