Cassazione Civile, Ordinanza n. 01719/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento risultante da estratto di ruolo, riferita a infrazioni al codice della strada, deducendo fin dall’atto introduttivo l’inesistenza o irregolarità della notificazione della cartella. Il giudice di merito aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione per difetto di interesse ad agire, richiamando l’orientamento secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile in sé e osservando che il debitore avrebbe potuto chiedere lo sgravio in via amministrativa. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata violazione degli artt. 2697 c.c., 100 e 112, 615 e 617 c.p.c., e 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che, trattandosi di contestazione della mancata/irregolare notifica della cartella e in assenza di prova della notificazione acquisita nei termini processuali per contumacia dell’ente, l’azione avrebbe dovuto ritenersi ammissibile anche secondo i precedenti richiamati dal giudice di merito; veniva inoltre richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo in ipotesi di cartelle non notificate o per far valere l’accertamento negativo della pretesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura alla luce della sopravvenuta disciplina introdotta dall’art. 3-bis del d.l. 146/2021, convertito nella l. 215/2021, che ha inserito nell’art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, escludendo l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e ammettendo la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo in presenza di specifici pregiudizi allegati e dimostrati dal debitore. La Corte ha richiamato Cass. Sez. Un. n. 26283/2022, secondo cui la nuova norma si applica anche ai processi pendenti e concretizza l’interesse alla tutela immediata. Poiché il ricorrente non aveva dedotto né provato alcun pregiudizio tra quelli previsti dalla legge, è stato ritenuto insussistente l’interesse ad agire e alla tutela immediata. È stata inoltre reputata inammissibile la deduzione proposta con memoria sul giudicato interno, sia per genericità sia perché nuova rispetto al ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle intimate; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, in relazione alla prova della notificazione della cartella.
Invocato dal ricorrente per sostenere la sussistenza dell’interesse ad agire.
Invocato per censurare la decisione di merito, nei limiti della prospettazione del ricorso.
Richiamato dal ricorrente come base dell’opposizione all’esecuzione o alla pretesa azionata.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale pertinente all’impugnazione degli atti della riscossione.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al rito applicabile alla controversia.
Norma ritenuta decisiva: ha novellato l’art. 12 d.P.R. 602/1973 ed escluso l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, ammettendo la diretta impugnazione solo nei casi tipizzati di pregiudizio dimostrato.
Legge di conversione che ha introdotto la disciplina dell’art. 3-bis d.l. 146/2021.
Il comma 4-bis, introdotto dalla novella, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e delimita i casi di diretta impugnazione di ruolo e cartella invalidamente notificata.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
Indicato tra i casi di pregiudizio rilevante per la diretta impugnazione, in relazione alla partecipazione a procedure di appalto.
art. 1, comma 1, lett. a, regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato come riferimento per i soggetti pubblici rispetto ai quali può derivare pregiudizio dalla riscossione di somme.
Richiamato quale meccanismo di verifica che può determinare il pregiudizio idoneo a fondare la diretta impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro dell’importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di riscossione mediante ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile in sé; la tutela giudiziale immediata è ammessa solo nei casi tipizzati dalla legge, quando il debitore dimostri un concreto pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo o dalla cartella non/invalidamente notificata.
- La disciplina introdotta dall’art. 3-bis d.l. 146/2021, come convertito, si applica anche ai processi pendenti e specifica l’interesse ad agire nei giudizi relativi a ruoli e cartelle non o invalidamente notificati.
- Quando il ricorrente non allega e non prova uno dei pregiudizi tipizzati dalla normativa, difetta l’interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.
- Deduzioni nuove formulate solo in memoria non sono ammissibili se introducono una censura non proposta con il ricorso o risultano generiche rispetto alla decisione impugnata.
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