Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un soggetto proponeva opposizione avverso sei cartelle di pagamento emesse per sanzioni amministrative. Il Tribunale di Roma accoglieva solo parzialmente l'opposizione, confermando la validità di due cartelle perché ritenute correttamente notificate sulla base della documentazione prodotta dagli enti convenuti, sebbene in fotocopia e senza attestazione di conformità. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul disconoscimento della conformità agli originali delle copie documentali prodotte da Agenzia delle Entrate-Riscossione e Roma Capitale, documenti sui quali il giudice di merito aveva fondato la prova delle notifiche. Nella memoria il ricorrente insisteva sul vizio relativo alla prova della notifica e al valore delle copie prodotte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme alla giurisprudenza di legittimità la decisione del Tribunale che, a fronte del disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità delle copie agli originali, non si era limitato a escluderne ogni efficacia, ma aveva valutato in concreto il complesso degli elementi istruttori, tra cui la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, per affermare la prova della notifica delle cartelle. La Corte ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia, osservando che il disconoscimento era stato sostanzialmente superato dall'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, per mancata attività difensiva delle intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
La contestazione della riproduzione meccanica non preclude al giudice di valutarne la rilevanza probatoria insieme agli altri elementi disponibili.
art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della conformità tra copia e originale non impedisce al giudice di accertare la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese presunzioni e riscontri documentali.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la questione dedotta risulti sostanzialmente esaminata e superata dall'accertamento di merito compiuto dal giudice.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata prospettata come vizio di violazione di legge, ma ritenuta inammissibile perché contraria a consolidata giurisprudenza.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata risultava conforme all'orientamento consolidato della Corte.
art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata decisa con il procedimento camerale non partecipato previsto per la trattazione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità ex art. 2719 c.c. della copia fotostatica rispetto all'originale non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: il giudice può comunque verificarne la conformità sulla base di altri elementi istruttori, incluse presunzioni e riscontri documentali.
- In tema di notifica della cartella esattoriale, se l'agente della riscossione produce copie della relata o dell'avviso di ricevimento e il destinatario ne contesta la conformità, il giudice deve valutare la prova complessivamente, senza negare automaticamente efficacia alle copie prodotte.
- L'attestazione di ricezione sottoscritta dal destinatario può costituire un elemento di fatto idoneo a fondare l'accertamento della regolare notifica, accertamento non sindacabile in cassazione se correttamente motivato.
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la questione dedotta dalla parte risulta assorbita o implicitamente disattesa da un accertamento di merito incompatibile con la tesi sostenuta in ricorso.
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