Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento emessa per sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, collegata a un estratto di ruolo. Il giudice di merito aveva confermato il rigetto dell’opposizione, dichiarandola inammissibile sia per difetto di interesse ad agire, ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo in sé e osservando che il debitore avrebbe potuto chiedere lo sgravio in autotutela, sia per tardività, perché il ricorso non era stato proposto entro 30 giorni dalla notificazione della cartella/verbale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, sostenendo che l’opposizione avesse ad oggetto la nullità, inefficacia e prescrizione dei crediti e non il solo estratto di ruolo; omesso esame di un fatto decisivo quanto all’interesse ad agire; violazione dell’art. 100 c.p.c., perché l’interesse sussisterebbe per l’azione di accertamento negativo; violazione degli artt. 7 d.lgs. 150/2011, 615 e 121 c.p.c., perché l’azione era fondata su eccezione di prescrizione e quindi doveva essere trattata come opposizione all’esecuzione, senza termine decadenziale. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi alla luce della sopravvenuta disciplina dell’art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021, che ha modificato l’art. 12 d.P.R. 602/1973, escludendo l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consentendo l’impugnazione diretta del ruolo/cartella notificata invalidamente solo in presenza di specifico pregiudizio; poiché il ricorrente non aveva allegato né provato alcun pregiudizio tipizzato, è stato negato l’interesse ad agire e alla tutela immediata. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. La decisione si fonda sulla nuova disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e sulla mancata allegazione/prova di un pregiudizio concreto che rendesse attuale l’interesse ad agire.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che la legge attribuisca rilievo a specifici pregiudizi concreti derivanti dall’iscrizione a ruolo.
  • L’impugnazione diretta del ruolo o della cartella notificata invalidamente è ammissibile solo se il debitore allega e dimostra uno dei pregiudizi tipizzati dalla disciplina sopravvenuta; in mancanza, difetta l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
  • Quando una norma sopravvenuta specifica l’interesse alla tutela immediata, essa si applica anche ai giudizi pendenti se il legislatore e la giurisprudenza di legittimità ne affermano l’efficacia sul processo in corso.
  • La deduzione della prescrizione del credito non basta, da sola, a rendere ammissibile l’impugnazione se manca la prova del presupposto di legge che consente l’azione immediata contro il ruolo o la cartella.
  • Se il ricorso per cassazione investe più rationes decidendi autonome e una di esse regge da sola la decisione, i motivi incompatibili con tale ratio risultano infondati o assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.