Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta avverso una cartella di pagamento emessa per sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, collegata a un estratto di ruolo. Il giudice di merito aveva confermato il rigetto dell’opposizione, dichiarandola inammissibile sia per difetto di interesse ad agire, ritenendo non impugnabile l’estratto di ruolo in sé e osservando che il debitore avrebbe potuto chiedere lo sgravio in autotutela, sia per tardività, perché il ricorso non era stato proposto entro 30 giorni dalla notificazione della cartella/verbale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, sostenendo che l’opposizione avesse ad oggetto la nullità, inefficacia e prescrizione dei crediti e non il solo estratto di ruolo; omesso esame di un fatto decisivo quanto all’interesse ad agire; violazione dell’art. 100 c.p.c., perché l’interesse sussisterebbe per l’azione di accertamento negativo; violazione degli artt. 7 d.lgs. 150/2011, 615 e 121 c.p.c., perché l’azione era fondata su eccezione di prescrizione e quindi doveva essere trattata come opposizione all’esecuzione, senza termine decadenziale. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi alla luce della sopravvenuta disciplina dell’art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021, che ha modificato l’art. 12 d.P.R. 602/1973, escludendo l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consentendo l’impugnazione diretta del ruolo/cartella notificata invalidamente solo in presenza di specifico pregiudizio; poiché il ricorrente non aveva allegato né provato alcun pregiudizio tipizzato, è stato negato l’interesse ad agire e alla tutela immediata. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. La decisione si fonda sulla nuova disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e sulla mancata allegazione/prova di un pregiudizio concreto che rendesse attuale l’interesse ad agire.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
dedotto come parametro del vizio di motivazione apparente/inesistente
richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza
utilizzato per qualificare i motivi di ricorso per cassazione
richiamato per escludere, nel caso concreto, l’interesse ad agire in mancanza del pregiudizio tipizzato
richiamato dal ricorrente per sostenere la proponibilità dell’opposizione
richiamato dal ricorrente per sostenere che l’opposizione fondata su prescrizione non fosse soggetta a termine decadenziale
richiamato nel quarto motivo di ricorso
norma sopravvenuta che esclude l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e consente l’impugnazione diretta solo in presenza dei pregiudizi tipizzati
legge di conversione che ha introdotto la modifica rilevante
come novellato, prevede che l’estratto di ruolo non è impugnabile e disciplina i casi eccezionali di impugnazione diretta di ruolo e cartella notificata invalidamente
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
uno dei pregiudizi tipizzati che possono rendere ammissibile l’impugnazione diretta
art. 1, comma 1, lett. a, d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato per individuare uno dei casi tipizzati di pregiudizio
richiamato quale ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio
base della compensazione integrale delle spese per ragioni legate alla sopravvenienza normativa e giurisprudenziale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che la legge attribuisca rilievo a specifici pregiudizi concreti derivanti dall’iscrizione a ruolo.
- L’impugnazione diretta del ruolo o della cartella notificata invalidamente è ammissibile solo se il debitore allega e dimostra uno dei pregiudizi tipizzati dalla disciplina sopravvenuta; in mancanza, difetta l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
- Quando una norma sopravvenuta specifica l’interesse alla tutela immediata, essa si applica anche ai giudizi pendenti se il legislatore e la giurisprudenza di legittimità ne affermano l’efficacia sul processo in corso.
- La deduzione della prescrizione del credito non basta, da sola, a rendere ammissibile l’impugnazione se manca la prova del presupposto di legge che consente l’azione immediata contro il ruolo o la cartella.
- Se il ricorso per cassazione investe più rationes decidendi autonome e una di esse regge da sola la decisione, i motivi incompatibili con tale ratio risultano infondati o assorbiti.
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