Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata fondata sull'assenza, negli atti necessari per la procedibilità, della copia autentica del provvedimento impugnato e dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, con conseguente improcedibilità di entrambi i ricorsi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto a una parte un equo indennizzo ai sensi della L. n. 89/2001. In sede di legittimità, il ricorso principale risultava non depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione e quindi non iscritto a ruolo. Il Ministero della giustizia, oltre a costituirsi con controricorso, proponeva anche ricorso incidentale avverso il medesimo decreto. Tuttavia, dagli atti depositati dal Ministero non risultavano né la copia autentica del decreto impugnato né l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio della fase di merito. La Corte ha rilevato che tali omissioni, richieste a pena di improcedibilità dagli artt. 369, comma 2, n. 2, e comma 3, c.p.c., si estendevano sia al ricorso principale sia a quello incidentale, ai sensi dell'art. 371, comma 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio non partecipata
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
impone il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato come adempimento necessario ai fini della procedibilità del ricorso
art. 369, comma 3, c.p.c.
richiede l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio della fase di merito come adempimento necessario ai fini della procedibilità del ricorso
art. 371, comma 3, c.p.c.
estende al ricorso incidentale le medesime prescrizioni documentali previste per il ricorso principale
L. n. 89/2001
costituisce la base sostanziale del decreto di merito che aveva riconosciuto l'equo indennizzo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato e dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio costituisce condizione di procedibilità del ricorso; la loro mancanza comporta improcedibilità.
- Le prescrizioni documentali previste per il ricorso principale si applicano anche al ricorso incidentale, che resta improcedibile se non sono rispettati i medesimi adempimenti.
- La mancata iscrizione a ruolo del ricorso principale, se accompagnata dall'assenza dei documenti richiesti dalla legge, impedisce l'esame del merito in cassazione e conduce alla declaratoria di improcedibilità.
- In presenza di improcedibilità di entrambe le impugnazioni, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di legittimità.
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