Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. relativo all'ordinanza della Corte di cassazione n. 17162/2022, gli avvocati della parte ricorrente hanno chiesto di rettificare il dispositivo perché, nella liquidazione delle spese, era stato indicato un solo giudizio di merito anziché entrambi i gradi di merito effettivamente evocati e considerati nella motivazione. Hanno inoltre chiesto di integrare il dispositivo con la distrazione delle spese in loro favore, poiché nel ricorso per cassazione erano stati dichiarati antistatari. La Corte ha verificato che la motivazione dell'ordinanza menzionava espressamente la liquidazione per ciascuna delle due fasi di merito e ha rilevato che la mancata distrazione delle spese era emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza n. 17162/2022: nel testo motivazionale, dopo il riferimento alla fase istruttoria, va aggiunta l'inciso "in entrambe le fasi di merito"; nel dispositivo, dopo la somma di 1.198,50 euro, va aggiunto che tale importo riguarda ciascun grado di merito e che va disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati antistatari. Ha inoltre ordinato che le correzioni siano annotate dalla cancelleria sull'originale del provvedimento.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
il procedimento di correzione è esperibile per rimediare a un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e materiale rappresentazione grafica del provvedimento, quando l'errore sia rilevabile dal testo e non incida sul contenuto sostanziale della decisione
art. 391-bis c.p.c.
l'omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese nel giudizio di legittimità è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale
art. 392 c.p.c.
richiamato solo per identificare il secondo giudizio di merito seguito alla riassunzione dopo cassazione
art. 360, primo comma, c.p.c.
richiamato per indicare che la richiesta di distrazione delle spese era stata formulata nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammissibile quando il provvedimento contiene una divergenza meramente grafica o esecutiva rispetto alla volontà decisoria già espressa nella motivazione, purché l'errore sia immediatamente desumibile dal testo dell'atto.
- La rettifica ex art. 287 c.p.c. non può alterare il contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma può correggere omissioni o inesattezze del dispositivo che risultino incompatibili con la motivazione.
- L'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, se la relativa richiesta risulta ritualmente formulata e la volontà del giudice è desumibile dagli atti, è suscettibile di correzione come errore materiale.
- Quando la motivazione chiarisce che la liquidazione delle spese riguarda più gradi o fasi del giudizio, il dispositivo deve essere coerente con tale indicazione; in caso contrario, l'integrazione è consentita se non comporta valutazioni nuove o modifiche sostanziali.
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