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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera assembleare condominiale del 27 aprile 2016, limitatamente all'approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016 con i relativi piani di riparto. La condomina deduceva che i documenti contabili non erano stati allegati al verbale notificato e sosteneva che tali documenti dovessero essere parte integrante della deliberazione, o quantomeno ad essa allegati. Dopo una prima decisione di improcedibilità per mancata partecipazione personale alla mediazione, il Tribunale rigettava l'appello incidentale sulla illegittimità della delibera ma riformava la statuizione sulle spese, liquidandole sul presupposto del valore indeterminabile della causa. Con il ricorso per cassazione la parte impugnante denunciava violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 10, 12, 14 e 91 c.p.c., dell'art. 5 D.M. 55/2014 e dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente qualificato la causa come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese, invece di considerarla di valore pari a euro 1.823,56, corrispondente al saldo contestato dei riparti, senza motivare adeguatamente lo scostamento dal valore dichiarato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha applicato il principio secondo cui, nelle cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali dirette a ottenere una pronuncia di annullamento o nullità con efficacia verso tutti i condomini, il valore della causa non si determina sull'importo della sola quota contestata dal singolo attore, ma sull'intero atto impugnato, perché la decisione produce un effetto caducatorio unitario. Ha quindi confermato la qualificazione della causa come di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come norma sul vizio di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    È stata richiamata nel motivo di ricorso come parametro di correttezza della motivazione e della disciplina processuale.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del valore della causa.

  • art. 12 c.p.c.

    il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione

    La Corte ha precisato che tale criterio subisce deroga quando il giudice debba pronunciarsi con efficacia di giudicato sull'esistenza o validità del rapporto, caso in cui il rapporto va considerato per intero ai fini del valore della causa.

  • art. 14 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni sulla determinazione del valore della causa.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla condanna alle spese.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare asserita mancanza di motivazione sul valore attribuito alla causa.

  • art. 1137 c.c.

    le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini

    La Corte lo utilizza per affermare che l'efficacia della sentenza di annullamento o nullità della delibera condominiale si estende a tutti i condomini, coerentemente con la natura collettiva dell'atto impugnato.

  • art. 5 D.M. 55/2014

    Richiamato nel ricorso per contestare la liquidazione delle spese in base al valore ritenuto dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie di impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali, quando la domanda è volta a ottenere una pronuncia di nullità o annullamento con efficacia nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa va determinato avendo riguardo all'intero atto impugnato e non alla sola quota economica individualmente contestata.
  • Il criterio di determinazione del valore della causa fondato sulla sola parte di rapporto in contestazione cede quando la decisione richieste produca un effetto unitario e caducatorio sull'intero rapporto o atto, con efficacia estesa a tutti i soggetti vincolati.
  • La mancata motivazione sul discostamento dal valore dichiarato non integra vizio quando il giudice applichi correttamente il principio secondo cui, nelle impugnazioni delle delibere condominiali, l'oggetto del giudizio è l'atto collegiale nella sua interezza.
  • Ai fini della liquidazione delle spese, una causa di impugnazione della delibera condominiale diretta a incidere sull'atto assembleare può essere trattata come di valore indeterminabile se il valore non sia riferibile alla sola quota del singolo condomino ma all'intera deliberazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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