Cassazione Civile, Ordinanza n. 32992/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione allo stato passivo proposta da un agente della riscossione contro il fallimento di una società, in relazione all'ammissione di crediti iscritti a ruolo. Il giudice delegato aveva ammesso parte dei crediti al chirografo e il tribunale, decidendo sull'opposizione ex art. 98 l. fall., aveva respinto la domanda di ammissione: da un lato riteneva che, a seguito dell'annullamento automatico ex art. 4 d.l. n. 119/2018, i carichi contenuti in cartella dovessero essere "ricalcolati" dal giudice senza poter incidere sulla potestà impositiva; dall'altro riteneva indeterminata la domanda di ammissione in privilegio degli interessi moratori, per mancanza di specificazione del tasso annuale, delle modalità di calcolo e della scadenza degli interessi. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione deduceva, in sintesi, che lo stralcio ex lege colpisce il singolo carico e non l'intera cartella, che il giudice fallimentare deve solo accertare il residuo credito sulla base della documentazione prodotta, e che la domanda sugli interessi era sufficientemente determinata perché corredata da estratti di ruolo e prospetti ripartizionali contenenti gli elementi necessari al calcolo; inoltre sosteneva che il privilegio sugli interessi non richiedesse l'indicazione analitica dei tassi annuali, e che la loro ammissione al chirografo rendeva comunque illogico negarne la prelazione per asserita indeterminatezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto corretto il principio per cui lo stralcio automatico ex art. 4 d.l. n. 119/2018 opera sul singolo carico e non comporta il ricalcolo della pretesa da parte del giudice fallimentare, che deve limitarsi a prendere atto della detrazione degli importi annullati. Ha inoltre affermato che la domanda di insinuazione al passivo per gli interessi era sufficientemente specifica, considerando anche i documenti allegati, e che il privilegio degli interessi sui crediti tributari iscritti a ruolo non è escluso per il solo fatto che siano maturati oltre il biennio di cui all'art. 2749 c.c., in quanto il combinato disposto con l'art. 54 l. fall. e l'art. 30 d.P.R. n. 602/1973 consente l'estensione del privilegio sino al primo riparto, sia pure nei limiti della misura legale. Sono stati assorbiti i motivi sulle spese.
Norme richiamate
Norma sull'opposizione allo stato passivo, utilizzata come base del giudizio di merito sull'ammissione del credito.
Lo stralcio dei debiti tributari opera ex lege sul singolo carico, nei presupposti previsti, e determina per i crediti litigiosi la cessazione della materia del contendere senza necessità di un provvedimento costitutivo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'annullamento parziale del carico non incide sulla residua efficacia del titolo.
Il privilegio si estende agli interessi nei limiti e con il coordinamento previsto con l'art. 2749 c.c.; per i crediti privilegiati gli interessi cessano secondo il regime fallimentare fino al riparto.
Disciplina l'estensione del privilegio agli interessi per l'anno in corso e per quello precedente, nonché ai successivi nei limiti di legge; la Corte ne ha fatto applicazione coordinata con la disciplina fallimentare e tributaria.
L'oggetto della domanda di insinuazione si individua anche attraverso i documenti allegati; la domanda non era inammissibile per asserita genericità.
Le cause tipiche di inammissibilità della domanda non ricorrevano nel caso concreto.
Gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo decorrono dalla notifica della cartella e sono determinati annualmente con decreto ministeriale; la norma concorre a definire il regime degli interessi privilegiati.
La procura apposta su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso è equiparata alla procura in calce o a margine, salvo evidente non riferibilità al giudizio di cassazione.
Richiamato in funzione conservativa della procura, per preferire l'interpretazione che consenta all'atto di produrre effetti.
Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per la conservazione degli effetti della procura e dell'atto processuale.
Le indicazioni sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche dell'atto impositivo non impongono necessariamente l'indicazione analitica dei saggi di interesse variati nel tempo, se la base giuridica dell'obbligazione è chiaramente esposta.
art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come termine decorso il quale maturano gli interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602/1973.
Norma sulle spese, richiamata nei motivi assorbiti.
Norma sulle spese di lite, richiamata nei motivi assorbiti.
art. 60, commi 3 e 5, r.d.l. n. 1578/1933
Richiamato nei motivi assorbiti in tema di regolazione delle spese in controversie seriali.
Massime di principio
- Lo stralcio automatico ex lege dei carichi tributari non incide sull'intera cartella come unità indivisibile, ma sul singolo carico; il giudice investito dell'ammissione al passivo deve limitarsi ad accertare il residuo credito mediante detrazione degli importi annullati, senza procedere a un nuovo ricalcolo della pretesa.
- Ai fini dell'ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione va valutata anche alla luce della documentazione allegata: l'oggetto della pretesa è sufficientemente determinato se dagli estratti di ruolo e dai prospetti prodotti siano ricavabili gli elementi necessari alla quantificazione del credito.
- La domanda di ammissione al privilegio degli interessi non è indeterminata per il solo fatto che non rechi, in modo analitico, la sequenza di tutti i tassi annuali applicabili, quando la base giuridica del credito e gli elementi materiali per il calcolo siano desumibili dagli atti prodotti.
- Il privilegio del credito tributario iscritto a ruolo si estende agli interessi secondo il coordinamento tra art. 54 l. fall., art. 2749 c.c. e art. 30 d.P.R. n. 602/1973, senza arrestarsi rigidamente al solo biennio di cui all'art. 2749 c.c., dovendosi considerare il regime speciale degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo.
- La procura per il giudizio di cassazione apposta su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso è valida anche senza espresso richiamo al giudizio di legittimità, salvo che emerga in modo inequivoco la sua non riferibilità a tale giudizio.
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