Cassazione Civile, Ordinanza n. 28968/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico dipendente di un'azienda sanitaria regionale aveva chiesto il riconoscimento del diritto al conferimento, dal compimento del quinto anno di servizio, di un incarico professionale previsto dal CCNL area dirigenza medico-veterinaria, con conseguente corresponsione delle differenze retributive e, in subordine, dei danni da inadempimento per il ritardo nel conferimento dell'incarico. In primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente; la Corte d'appello aveva confermato la decisione. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell'art. 15, comma 4, d.lgs. 502/1992 e dell'art. 27 e ss. CCNL 8.6.2000, sostenendo che il compimento del quinquennio e la valutazione positiva non comportassero automaticamente il diritto al conferimento dell'incarico né alle relative differenze economiche, essendo comunque necessario un effettivo atto di attribuzione dell'incarico, subordinato a posti disponibili, assetto organizzativo e selezione. Il medico ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando il mancato riconoscimento, con decorrenza dal 1.1.2012, anche dell'indennità di posizione minima. La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari sollevate dal medico, ha accolto il ricorso principale dell'azienda, ha rigettato il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, ha rigettato integralmente la domanda originaria del dirigente medico, compensando le spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'azienda sanitaria e rigettato il ricorso incidentale del dirigente medico. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio e dato atto, per il ricorso incidentale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza Medico e Veterinaria
"incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo"
La previsione contrattuale non comporta un'attribuzione automatica dell'incarico al maturare del quinquennio, né dei compensi aggiuntivi, perché il conferimento richiede comunque l'adozione dell'atto di assegnazione secondo le procedure previste.
art. 15, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
La norma, letta sistematicamente, non fonda un diritto automatico del dirigente medico al conferimento dell'incarico al solo compimento del quinquennio; il conferimento resta subordinato alle regole organizzative e procedurali dell'ente.
La modifica lessicale da "possono essere attribuiti" a "sono attribuite" non è stata ritenuta idonea a trasformare in automatico l'assegnazione degli incarichi in un diritto incondizionato del dirigente.
Gli incarichi medico-dirigenziali sono attribuiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale, escludendo un automatismo generalizzato.
art. 28 CCNL 8.6.2000
La contrattazione collettiva prevede una scelta mediante atto scritto e motivato, su rosa di idonei e previa fissazione di criteri e procedure aziendali, incompatibile con l'attribuzione automatica a tutti i dirigenti che abbiano superato il quinquennio.
È richiamato come ulteriore ostacolo alla pretesa economica del lavoratore, poiché il blocco stipendiale rende necessario ancorare gli aumenti a specifici presupposti di legge e di incarico.
Una volta accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.
Le vicende interruttive del processo di merito non operano automaticamente nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Invocati per l'interpretazione della disciplina contrattuale e legale relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego sanitario, il compimento del quinquennio di servizio con valutazione positiva non attribuisce di per sé un diritto automatico al conferimento di un incarico professionale o superiore, quando la normativa di legge e di contratto lo subordini a disponibilità di posti, risorse finanziarie, atto aziendale e procedure selettive.
- Le espressioni normative che sembrano descrivere un conferimento in termini assertivi devono essere lette sistematicamente con le norme che regolano organizzazione, compatibilità finanziaria e selezione, evitando interpretazioni che impongano un automatismo incompatibile con il modello legale dell'incarico dirigenziale.
- La pretesa alle differenze retributive o al risarcimento per il mancato conferimento dell'incarico presuppone l'esistenza del diritto all'incarico medesimo; se tale diritto è escluso, viene meno anche la base della domanda economica accessoria.
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenienza di eventi incidenti sulla parte o sull'ente non determina di regola interruzione o estinzione del processo, che resta governato dal principio di impulso d'ufficio e dalla ultrattività della procura, salvo esigenze specifiche di contraddittorio.
- Quando la decisione di legittimità accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito rigettando la domanda originaria.
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