Cassazione Civile, Ordinanza n. 28980/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro per le somme a titolo di trattamento di fine rapporto maturate e trattenute dal datore, ma non versate al fondo di previdenza complementare prescelto. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che, per le quote di TFR conferite al fondo, la legittimazione ad agire spettasse al fondo stesso e non al lavoratore. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, qualificando il meccanismo come cessione del credito al fondo e osservando che, comunque, il lavoratore avrebbe potuto eventualmente agire in surrogatoria, ma nell’opposizione non poteva mutare la domanda originaria proposta iure proprio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 8 d.lgs. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., sostenendo che il termine "conferimento" non implica cessione e che la sua legittimazione attiva era stata negata erroneamente; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che spettasse al curatore provare il modulo negoziale adottato e che, in difetto, il conferimento dovesse intendersi come delegazione e non cessione; 3) violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., sostenendo che l’adesione a fondi complementari configuri delegazione di pagamento revocabile sino all’assunzione dell’obbligazione da parte del delegato; 4) violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992, per avere il tribunale ritenuto legittimato il fondo complementare privato e non il Fondo di garanzia INPS; 5) violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005, per avere il tribunale ritenuto che la natura del TFR mutasse in funzione della destinazione scelta dal lavoratore (INPS, fondo privato o inerzia).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi, ritenendoli connessi e fondati alla luce di precedenti conformi. Ha affermato che il generico riferimento al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari non impone necessariamente una cessione del credito futuro, potendo le parti porre in essere anche una delegazione di pagamento. In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione all’insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al fondo spetta, di regola, al lavoratore, perché la delegazione di pagamento si scioglie con il fallimento del datore; solo se dall’istruttoria emerga una effettiva cessione del credito al fondo, la legittimazione spetta invece a quest’ultimo. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, affinché accerti la natura negoziale del conferimento e decida attenendosi al principio di diritto enunciato, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il riferimento al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari è generico e non esclude che l’operazione sia in concreto una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro, da accertare in base all’assetto negoziale voluto dalle parti.
Richiamato dal ricorrente per contestare la negazione della propria capacità/legittimazione processuale; la Corte valorizza invece la legittimazione del lavoratore salvo cessione del credito al fondo.
Richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione ad agire; la Corte ritiene che la legittimazione spetti di regola al lavoratore, salvo diversa pattuizione qualificabile come cessione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il proprio interesse ad agire; la Corte conferma la legittimazione del lavoratore in assenza di cessione del credito al fondo.
Richiamato per il riparto dell’onere probatorio sul modulo negoziale: occorre verificare in istruttoria se vi sia stata cessione o mera delegazione; il giudice di merito non può presumerla in astratto.
La Corte, richiamando il principio di diritto dei precedenti, riconduce in astratto il conferimento del TFR anche alla delegazione di pagamento.
La delegazione di pagamento può essere revocata sino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione verso il delegatario e non abbia eseguito il pagamento.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80/1992
Il ricorrente lo invoca per individuare il soggetto legittimato in caso di mancato versamento; la Corte, in coerenza con i precedenti, afferma la legittimazione del lavoratore salvo cessione del credito.
artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252/2005
Le norme sono richiamate per escludere che la natura del TFR muti automaticamente in base alla destinazione scelta; la Corte non aderisce alla lettura che trasformi ex lege il rapporto in cessione.
In caso di effettiva cessione del credito al fondo, la legittimazione all’insinuazione al passivo spetta al cessionario ai sensi della disciplina dell’accertamento del passivo.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.
Massime di principio
- Nel conferimento del TFR maturando a una forma di previdenza complementare, il termine legale "conferimento" non implica necessariamente una cessione del credito futuro: la qualificazione dell’operazione dipende dalla concreta volontà negoziale desumibile dagli atti e dall’istruttoria.
- In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione a insinuare al passivo per il TFR maturato e trattenuto ma non versato al fondo spetta, di regola, al lavoratore quando l’operazione integri una delegazione di pagamento; la legittimazione del fondo sorge solo se sia accertata una vera cessione del credito in suo favore.
- Il giudice di merito non può negare in astratto la legittimazione del lavoratore limitandosi alla formula del "conferimento", ma deve verificare quale sia il modulo negoziale effettivamente pattuito tra lavoratore, datore di lavoro e fondo.
- L’onere di chiarire la natura dell’operazione ricade sull’accertamento del fatto costitutivo della pretesa azionata: la decisione non può prescindere dalla prova della cessione, se invocata per escludere la legittimazione del lavoratore.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’errore di qualificazione del rapporto relativo al TFR conferito a previdenza complementare impone la cassazione con rinvio affinché il giudice di merito proceda al corretto accertamento della natura del conferimento e applichi il principio di diritto conseguente.
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