Cassazione Civile, Ordinanza n. 28979/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dirigenti medici dipendenti di un'azienda sanitaria regionale avevano chiesto il riconoscimento del diritto al conferimento, al compimento del quinto anno di servizio e con valutazione positiva, di un incarico di natura professionale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c), del CCNL 8.6.2000, con conseguente diritto al trattamento economico aggiuntivo e alle differenze retributive maturate, ovvero al risarcimento dei danni da inadempimento. Il Tribunale aveva respinto le domande, mentre la Corte d'Appello le aveva accolte in parte, ritenendo che l'incarico spettasse allo scadere del quinquennio e che da tale momento dovessero decorrere la maggiore indennità di esclusività e la retribuzione minima unificata. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e della disciplina legale e collettiva del conferimento degli incarichi dirigenziali, sostenendo che il solo superamento del quinquennio non determina automaticamente l'attribuzione dell'incarico né dei relativi emolumenti; con il secondo ha censurato l'estensione automatica della retribuzione di posizione minima in conseguenza del riconosciuto diritto all'incarico. I medici hanno resistito con controricorso, eccependo anche l'improcedibilità/inammissibilità per mancata produzione dei CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare dei controricorrenti, affermando che i CCNL del pubblico impiego sono conoscibili d'ufficio dal giudice. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso, richiamando e dando continuità a precedenti di legittimità analoghi, secondo cui l'attribuzione degli incarichi medico-dirigenziali dopo il quinquennio non è automatica ma è subordinata alla disponibilità dei posti, alla copertura finanziaria, all'assetto organizzativo dell'ente e al previo superamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Tale principio esclude anche che il solo mancato conferimento dell'incarico possa fondare pretese risarcitorie per inadempimento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato integralmente le domande originarie dei lavoratori. Le spese dell'intero processo sono state compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancata produzione dei contratti collettivi invocata dai controricorrenti non ha determinato improcedibilità del ricorso, perché i CCNL del pubblico impiego sono conoscibili d'ufficio dal giudice.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata produzione dei CCNL è stata respinta per la natura pubblicistica e la conoscibilità officiosa dei contratti collettivi del pubblico impiego.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono stati i parametri formali di deduzione dei motivi di ricorso, entrambi denunciati come violazione di legge e vizio motivazionale.
Richiamato come criterio ermeneutico dei contratti collettivi, ma la Corte ha dato prevalenza alla disciplina legale e collettiva che esclude l'automatismo del conferimento.
Richiamato come criterio interpretativo sistematico del CCNL, senza esito favorevole alla tesi dell'automatismo.
art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992
La Corte ha ribadito che il conferimento degli incarichi dirigenziali sanitari non è automatico e va letto in coordinamento con la disciplina successiva e con i limiti organizzativi e finanziari dell'ente.
art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 8.6.2000 Area della Dirigenza Medico e Veterinaria
La disposizione è stata oggetto della pretesa dei lavoratori, ma la Corte ha escluso che da essa derivi il diritto automatico al conferimento dell'incarico e ai compensi aggiuntivi.
art. 9, comma 1, d.l. n. 78 del 2010
Richiamato nel primo motivo dall'azienda sanitaria quale parte del quadro normativo che escludeva l'automatismo retributivo.
Richiamato nel primo motivo dall'azienda sanitaria come norma incidente sul quadro regolatorio degli incarichi e del trattamento economico.
art. 42, comma 4, CCNL 3.11.2005
Richiamato nel secondo motivo per contestare l'estensione automatica degli incrementi economici collegati all'incarico.
art. 12, comma 3, CCNL 8.6.2000 parte economica
Richiamato nel secondo motivo in tema di retribuzione minima unificata e relativi incrementi.
art. 15-ter d.lgs. n. 165/2001
"compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale"
Gli incarichi medico-dirigenziali sono attribuiti solo nei limiti delle risorse finanziarie, del numero degli incarichi e dell'assetto organizzativo fissato dall'atto aziendale, escludendo ogni automatismo.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992
La contrattazione collettiva disciplina le modalità di conferimento degli incarichi nel quadro tracciato dalla legge.
art. 28 CCNL 8.6.2000
Il conferimento degli incarichi richiede atto scritto e motivato, selezione tra idonei e criteri/procedure aziendali, incompatibili con l'attribuzione generalizzata al semplice superamento del quinquennio.
Dopo l'accoglimento del ricorso, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio, rigettando le domande originarie perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito favorevole del ricorso.
La Corte ha rinviato alle più ampie motivazioni di precedenti conformi già resi in casi analoghi.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, i contratti collettivi nazionali sono conoscibili d'ufficio dal giudice e la loro mancata produzione non integra, di regola, improcedibilità o inammissibilità del ricorso per cassazione quando il loro contenuto sia comunque acquisibile ex officio.
- Per i dirigenti medici del SSN, il superamento del quinquennio di servizio con valutazione positiva non determina di per sé un diritto automatico al conferimento di un incarico professionale né al correlato trattamento economico; occorre verificare la disponibilità di posti, la copertura finanziaria, l'assetto organizzativo aziendale e il previo espletamento delle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.
- Le norme legali e contrattuali che regolano gli incarichi dirigenziali sanitari vanno lette in modo sistematico: la previsione di un'astratta possibilità di attribuzione si coordina con i limiti organizzativi e finanziari dell'amministrazione e con la disciplina selettiva del CCNL, sicché è esclusa una lettura automatistica e generalizzata.
- Se manca il diritto al conferimento dell'incarico, viene meno anche il presupposto per pretese risarcitorie o retributive fondate sul solo fatto del mancato conferimento della tipologia di incarico rivendicata.
- Quando la cassazione accoglie un motivo di ricorso che risolve integralmente la questione di diritto e non richiede nuovi accertamenti, può decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando direttamente le domande originarie.
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