Cassazione Civile, Ordinanza n. 28982/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento. Il lavoratore aveva chiesto l'ammissione del proprio credito per trattamento di fine rapporto, limitatamente alle somme maturate e destinate a un fondo di previdenza complementare, trattenute dal datore di lavoro ma non versate. Il giudice delegato aveva escluso il credito per difetto di legittimazione attiva del lavoratore; il tribunale aveva confermato, ritenendo che, per il meccanismo del 'conferimento' del TFR al fondo, la legittimazione spettasse al fondo stesso, come se vi fosse stata una cessione del credito, e che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non fosse possibile mutare la domanda originaria, proposta dal lavoratore iure proprio e non in via surrogatoria. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con cinque motivi strettamente connessi, la violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 252/2005 e delle norme sulla legittimazione e sull'onere della prova, sostenendo che il termine 'conferimento' non equivale automaticamente a cessione; che gravava sul curatore l'onere di dimostrare il diverso modulo negoziale; che il rapporto andava ricondotto alla delegazione di pagamento ex artt. 1269 e 1270 c.c.; che la legittimazione surrogatoria spettava comunque al lavoratore e non al fondo; e che non poteva ritenersi mutata la natura del TFR in ragione della scelta del lavoratore tra INPS e fondo privato o della sua inerzia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, richiamando un orientamento già consolidato in precedenti conformi. Ha affermato che il generico riferimento normativo al 'conferimento' del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari non impone di qualificare necessariamente l'operazione come cessione del credito futuro, potendo le parti porre in essere, nell'ambito dell'autonomia negoziale, anche una delegazione di pagamento. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, perché accerti in concreto la natura del negozio posto in essere dal lavoratore e stabilisca se si tratti di cessione o di mera delegazione, decidendo di conseguenza sulla legittimazione all'insinuazione al passivo. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il riferimento al 'conferimento' del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari è generico e non esclude che l'operazione sia strutturata come delegazione di pagamento oppure come cessione di credito futuro; occorre accertare in concreto il modulo negoziale adottato
richiamato dal ricorrente in tema di capacità e legittimazione processuale
richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione ad agire per la tutela del diritto altrui
richiamato dal ricorrente in tema di interesse ad agire e legittimazione processuale
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere di provare il diverso modulo negoziale incomberebbe sul curatore
richiamato per qualificare il meccanismo di versamento del TFR al fondo come delegazione di pagamento
richiamato per sostenere la revocabilità della delegazione da parte del delegante fino all'assunzione dell'obbligazione da parte del delegato e all'esecuzione del pagamento
art. 5 comma 3 d.lgs. n. 80/1992
richiamato per la questione della legittimazione alla surrogatoria di diritto e del soggetto tenuto a far valere l'equivalente dei contributi omessi
artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252/2005
richiamati per contestare l'assunto secondo cui la natura del TFR muterebbe in ragione della scelta del lavoratore di destinarlo all'INPS, a un fondo privato o di restare inerte
richiamato come norma che attribuisce la legittimazione all'insinuazione al passivo al soggetto titolare del credito, nel caso di cessione al fondo
Massime di principio
- Nel sistema della previdenza complementare, il rinvio al 'conferimento' del TFR maturando non consente una qualificazione automatica e astratta dell'operazione come cessione del credito futuro: la natura del negozio va accertata in concreto alla luce della volontà delle parti e dell'assetto effettivamente realizzato.
- In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione a insinuare al passivo le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al fondo spetta, di regola, al lavoratore quando l'operazione si configuri come delegazione di pagamento e il relativo rapporto si sia sciolto; spetta invece al fondo se dall'istruttoria risulti una cessione del credito in suo favore.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'accertamento della legittimazione deve fondarsi sulla qualificazione sostanziale del rapporto dedotto e non su una mera etichetta formale utilizzata dalle parti o dal giudice di merito.
- Quando la qualificazione giuridica del meccanismo di destinazione del TFR è controversa, il giudice deve verificare se ricorrano gli indici della delegazione di pagamento oppure della cessione di credito futuro, poiché dalla qualificazione discendono la titolarità del credito e la legittimazione processuale all'insinuazione.
- Il generico impiego di termini legislativi come 'conferimento' non basta, da solo, a stabilire il trasferimento del credito al fondo; è necessaria un'indagine sul contenuto negoziale effettivo e sul concreto assetto degli interessi regolati.
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