Cassazione Civile, Ordinanza n. 28984/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società datrice di lavoro per le quote di TFR maturate e trattenute in busta paga ma non versate al fondo di previdenza complementare aderito. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo il lavoratore privo di legittimazione attiva; il tribunale aveva confermato, qualificando il meccanismo come cessione del relativo diritto al fondo e affermando che solo il fondo fosse legittimato a insinuarsi, mentre il lavoratore avrebbe potuto agire solo in surrogatoria. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo: errata qualificazione del "conferimento" ex art. 8 d.lgs. n. 252/2005 come cessione anziché delegazione; violazione dell’onere della prova in relazione alla forma del modulo negoziale; erronea applicazione delle norme sulla delegazione di pagamento; errata individuazione del soggetto legittimato a insinuarsi al passivo; e erronea idea che la natura del TFR muti a seconda della destinazione prescelta o dell’inerzia del lavoratore.
La decisione
La Corte ha accolto congiuntamente tutti i motivi, richiamando un orientamento già consolidato. Ha affermato che il generico riferimento dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 252/2005 al "conferimento" del TFR maturando non impone una sola qualificazione negoziale, potendo le parti dar luogo, a seconda del concreto assetto risultante dall’istruttoria, a una delegazione di pagamento oppure a una cessione di credito futuro. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Siracusa in diversa composizione, affinché accerti la natura del conferimento e, in base a tale accertamento, identifichi il soggetto legittimato all’insinuazione al passivo. Il giudice di rinvio dovrà anche regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine "conferimento" del TFR maturando è neutro e non esclude, in astratto, né la delegazione di pagamento né la cessione del credito futuro; la qualificazione dipende dall’assetto negoziale concreto accertato in fatto.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimazione ad agire; la Corte non si sofferma autonomamente sulla norma, ma accoglie la censura nella misura in cui la legittimazione va verificata in base alla natura del rapporto negoziale.
Richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione processuale; la decisione valorizza il tema della titolarità del diritto azionato.
Richiamato dal ricorrente in tema di interesse e legittimazione ad agire; la Corte ribadisce che la legittimazione dipende dalla qualificazione del conferimento e dalla titolarità del credito.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la ripartizione dell’onere probatorio sulla natura del modulo negoziale; la Corte accoglie la doglianza nel quadro dell’esigenza di accertare in concreto se vi sia cessione o delegazione.
La cessione di credito futuro è ritenuta compatibile con il meccanismo del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.
La delegazione di pagamento è ritenuta anch’essa astrattamente compatibile con il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.
Richiamato nel ricorso per sostenere la riconducibilità del meccanismo alla delegazione di pagamento; la Corte recepisce la possibilità della delegazione come una delle due qualificazioni possibili.
Richiamato nel ricorso per affermare la revocabilità della delegazione fino all’assunzione dell’obbligazione da parte del delegato; la Corte non fonda la decisione su tale regola, ma la questione resta sullo sfondo della qualificazione negoziale.
art. 5 comma 3 d.lgs. n. 80/1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere la legittimazione del Fondo di Garanzia INPS; la Corte, accogliendo il ricorso, supera l’impostazione del tribunale che individuava come legittimato solo il fondo complementare.
artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252/2005
Richiamati per contestare l’idea che la natura del TFR muti in base alla scelta del lavoratore o alla sua inerzia; la Corte afferma che la qualificazione va desunta dal concreto assetto negoziale e non da una mutazione astratta della natura del TFR.
art. 93 legge fall.
Individua la legittimazione all’insinuazione al passivo del soggetto titolare del credito; nel caso di cessione, essa spetta al fondo cessionario, mentre in mancanza di cessione resta al lavoratore.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel sistema della previdenza complementare, il riferimento al "conferimento" del TFR maturando non ha di per sé un significato tecnico univoco: può integrare, secondo il concreto assetto negoziale, una delegazione di pagamento oppure una cessione di credito futuro.
- Ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro per quote di TFR non versate al fondo, la legittimazione attiva va individuata verificando chi sia titolare del credito in base alla qualificazione del rapporto; in via ordinaria, se il rapporto è di delegazione, il credito resta al lavoratore, mentre, se vi è cessione, la legittimazione spetta al fondo cessionario.
- Il giudice di merito deve accertare in concreto la natura del meccanismo di destinazione del TFR, senza presumerne aprioristicamente la cessione né la delegazione, e deve decidere l’insinuazione al passivo coerentemente con tale accertamento.
- In presenza di orientamento di legittimità già consolidato e applicabile al caso, il giudice di merito che se ne discosti incorre in cassazione con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto affermato.
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