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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28991/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società datrice di lavoro per le quote di trattamento di fine rapporto maturate e destinate a un fondo di previdenza complementare, ma trattenute dal datore e non versate. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo che, per quelle somme, fosse legittimato ad agire solo il fondo pensione, assumendo che il meccanismo del "conferimento" del TFR integrasse una cessione del credito al fondo. Il tribunale aveva confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo che il lavoratore avrebbe potuto, al più, agire in surrogatoria, ma non in sede di opposizione allo stato passivo, essendo la domanda proposta iure proprio e non potendo essere modificata per il carattere impugnatorio del giudizio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 8 d.lgs. 252/2005 e degli artt. 75, 81 e 100 c.p.c., perché il "conferimento" non andrebbe automaticamente qualificato come cessione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al curatore provare il diverso modulo negoziale e che, in difetto, il conferimento dovesse presumersi delegazione; 3) violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c., per sostenere che il versamento al fondo configuri delegazione di pagamento revocabile dal delegante fino all’accettazione o esecuzione; 4) violazione dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 80/1992, per la pretesa individuazione del fondo complementare privato, e non del Fondo di Garanzia INPS, quale soggetto legittimato alla surrogatoria; 5) violazione degli artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. 252/2005, per l’erronea idea che la natura del TFR cambi a seconda della scelta del lavoratore tra INPS, fondo privato o inerzia. La Corte ha ritenuto i motivi connessi e li ha accolti, richiamando un orientamento già consolidato su casi analoghi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto del tribunale e ha rinviato al Tribunale di Siracusa in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà accertare la natura negoziale del conferimento del TFR alla previdenza complementare, verificando in concreto se si tratti di cessione del credito futuro oppure di mera delegazione di pagamento, e decidere di conseguenza sulla legittimazione all’insinuazione al passivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 252 del 2005

    Il generico riferimento al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari non impone una qualificazione univoca come cessione; consente di ricondurre l’operazione, secondo l’autonomia negoziale delle parti, sia a una delegazione di pagamento sia a una cessione di credito futuro.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’esclusione della legittimazione attiva del lavoratore.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato per contestare la negazione della possibilità di far valere in giudizio il diritto dedotto.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la sussistenza dell’interesse e della legittimazione ad agire del lavoratore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per affermare che l’onere di provare il diverso schema negoziale (cessione o delegazione) gravava sul curatore.

  • art. 1269 c.c.

    Richiamato per sostenere che il versamento del TFR al fondo pensione integri delegazione di pagamento.

  • art. 1270 c.c.

    Richiamato per affermare la revocabilità della delegazione fino all’assunzione dell’obbligazione da parte del delegato e all’esecuzione del pagamento.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 80 del 1992

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che il soggetto legittimato alla surrogatoria non fosse il fondo complementare privato, bensì il Fondo di Garanzia INPS.

  • artt. 3, 4, 12 e 13 d.lgs. n. 252 del 2005

    Richiamati per contestare l’idea che la natura del TFR muti in funzione della scelta del lavoratore circa la destinazione al fondo pensione o all’INPS.

  • art. 93 legge fallimentare

    Richiamato nel principio di diritto per indicare che, in caso di cessione del credito in favore del fondo, la legittimazione all’insinuazione al passivo spetta al fondo stesso.

Massime di principio

  • Nel sistema della previdenza complementare, il termine "conferimento" del TFR non ha un significato tecnico univoco: va verificato in concreto se le parti abbiano inteso costituire una delegazione di pagamento oppure trasferire al fondo un credito futuro mediante cessione.
  • In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione all’insinuazione al passivo per le quote di TFR maturate, accantonate ma non versate dipende dalla struttura negoziale dell’operazione: se vi è delegazione di pagamento, la legittimazione spetta di regola al lavoratore; se vi è cessione del credito futuro al fondo, spetta al fondo cessionario.
  • La qualificazione del rapporto non può arrestarsi a una lettura astratta dell’espressione normativa, ma richiede un accertamento in fatto della concreta volontà negoziale e del meccanismo attuato dalle parti.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice deve attenersi alla corretta qualificazione giuridica del rapporto dedotto e alla conseguente legittimazione all’insinuazione, senza sostituire automaticamente al lavoratore il fondo pensione o viceversa.
  • La ripartizione dell’onere probatorio e la legittimazione processuale devono essere coerenti con la struttura negoziale effettivamente emersa: non è sufficiente evocare in astratto la cessione o la delegazione senza verificarne gli elementi concreti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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