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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28927/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società a una dipendente con lettera del 10 aprile 2020. La Corte d’appello aveva accolto il reclamo della lavoratrice e, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il recesso applicando la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, St. lav., perché il licenziamento disciplinare era stato irrogato senza preventiva contestazione dell’addebito. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 18, commi 4 e 6, St. lav. e dell’art. 3 Cost., sostenendo che l’omessa contestazione disciplinare dovesse ricadere nel comma 6 e non nel comma 4; (2) violazione degli stessi commi per avere la Corte d’appello trascurato che il comma 6 prevede la sola tutela indennitaria per la violazione della procedura, salvo accertamento del difetto di giustificazione; (3) violazione degli artt. 18, commi 4 e 6, St. lav. e 324 c.p.c., deducendo che non fosse stata allegata né provata l’insussistenza del fatto contestato e che tale punto fosse coperto da giudicato; (4) error in procedendo per avere applicato la tutela reintegratoria del comma 4 senza adeguata motivazione, nonostante la norma del comma 6 richieda l’accertamento dell’inesistenza della causa giustificatrice per derogare alla tutela indennitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo infondata la tesi della società. Ha ribadito il principio per cui, nel licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione comporta l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare e non una mera irregolarità procedurale; di conseguenza si applica la tutela reintegratoria attenuata dell’art. 18, comma 4, St. lav., richiamata dal comma 6 per l’ipotesi di difetto assoluto di giustificazione del recesso. La Corte ha inoltre escluso la formazione di un giudicato sulla questione, perché con il reclamo era stata devoluta al giudice l’intera questione della tutela applicabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, commi 4 e 6, L. 300/1970

    "nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito della motivazione di cui all'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966 n. 604 e successive modificazioni, della procedura di cui all'art. 7 della presente legge, o della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva ... a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica ... le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo"

    Il radicale difetto di contestazione dell'addebito nel licenziamento disciplinare integra l'inesistenza dell'intero procedimento e determina l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata del comma 4, non della sola tutela indennitaria del comma 6.

  • art. 3 Cost.

    Invocato nel ricorso come parametro di ragionevolezza per sostenere l'interpretazione del comma 6, ma la Corte ne ha escluso la violazione alla luce dell'interpretazione consolidata dell'art. 18.

  • art. 324 c.p.c.

    La Corte ha escluso la formazione del giudicato interno sulla questione della tutela applicabile, perché il tema era stato devoluto con il reclamo e investiva il riesame dell'intera fattispecie.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norme processuali poste a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e error in procedendo.

  • art. 7 L. 300/1970

    La sua violazione, nel caso di licenziamento disciplinare senza preventiva contestazione, è stata ricondotta alla conseguenza più grave dell'inesistenza del procedimento disciplinare.

  • art. 2, comma 2, L. 604/1966

    Richiamato dal comma 6 dell'art. 18 come requisito di motivazione del licenziamento; la Corte lo richiama nel quadro della disciplina delle inefficienze formali e procedurali.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Il rigetto del ricorso è stato indicato come presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • d.lgs. n. 149/2022

    Richiamato solo per la disciplina della trattazione camerale e del deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, l'omessa preventiva contestazione dell'addebito non integra una mera irregolarità procedurale, ma determina l'inesistenza dell'intero procedimento disciplinare.
  • Quando il licenziamento disciplinare è adottato senza alcuna contestazione di addebito, trova applicazione la tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 18, comma 4, St. lav., e non la sola tutela indennitaria del comma 6.
  • L'inciso del comma 6 dell'art. 18, secondo cui il giudice può applicare le tutele dei commi diversi se accerta anche il difetto di giustificazione del licenziamento, non elimina la priorità logica della tutela più forte quando sia in discussione l'assenza del fatto contestato o del procedimento disciplinare.
  • Il giudicato interno non si forma sulla questione della tutela applicabile se essa è stata specificamente devoluta con l'impugnazione e richiede il riesame complessivo della fattispecie.
  • La violazione del requisito di contestazione nel licenziamento disciplinare può incidere non solo sulla legittimità formale del recesso, ma sulla stessa configurabilità del potere espulsivo esercitato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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