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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22871/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia riguardava crediti iscritti a ruolo e richiamati in più cartelle di pagamento conosciute dal contribuente tramite estratto di ruolo, da lui ritenuto ritirato in una certa data. In appello la decisione di merito aveva confermato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, ritenendo dimostrata la notifica delle cartelle e comunque tardiva l'impugnazione rispetto al termine di decadenza per ciascun atto autonomamente impugnabile. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, degli artt. 215 c.p.c. e 2719 c.c., sostenendo che le cartelle non erano mai state notificate, che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione era stata disconosciuta e che non erano stati prodotti originali o copie idonee a provare le notifiche e la riferibilità degli avvisi alle singole cartelle, oltre alla mancanza della seconda raccomandata informativa in caso di consegna a terzi; 2) violazione dell'art. 139 c.p.c., lamentando che la CTR non aveva valorizzato il contenuto della relata e non aveva verificato l'invio dell'avviso al destinatario; 3) omessa o insufficiente motivazione in ordine all'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti, assumendo che i tributi erano risalenti e che, anche a voler ritenere valide le relate prodotte in copia, molte notifiche erano avvenute oltre il termine prescrizionale.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure sulla notifica e sulla prescrizione, perché ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto dello specifico interesse ad agire. Ha applicato il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021, che stabilisce l'irripugnabilità dell'estratto di ruolo e limita la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio concreto in relazione a partecipazione a procedure di appalto, pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni o perdita di benefici nei rapporti con la PA. Richiamando le Sezioni Unite n. 26283/2022, la Corte ha affermato che tale disciplina si applica ai processi pendenti e che l'interesse specifico può essere allegato anche in cassazione, ma nel caso concreto esso non risultava allegato nel giudizio. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e compensato integralmente le spese del grado; ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    La Corte non entra nel merito delle denunciate violazioni perché ritiene preliminarmente carente l'interesse ad agire, che impedisce l'esame delle censure.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

    La censura motivazionale resta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    È richiamato dal ricorrente per contestare la prova della notifica delle cartelle; la Corte non si pronuncia nel merito della doglianza.

  • art. 215 c.p.c.

    È invocato per il disconoscimento della documentazione prodotta, ma la Corte non affronta il tema per difetto di interesse ad agire.

  • art. 2719 c.c.

    È invocato per contestare l'efficacia probatoria delle copie prodotte, senza esame nel merito.

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato per censurare la regolarità della notificazione, ma la doglianza non viene esaminata per inammissibilità del ricorso.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    È menzionato nella sentenza di merito come termine di decadenza per l'impugnazione degli atti autonomamente impugnabili.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146

    Ha introdotto la disciplina che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e richiede un pregiudizio concreto per la diretta impugnazione di ruolo/cartella invalidamente notificata.

  • art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Come novellato, prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile e individua i soli casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    È richiamato come una delle ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può determinare pregiudizio rilevante per l'impugnazione diretta.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    È richiamato come ulteriore ipotesi di pregiudizio concreto in cui è ammessa la diretta impugnazione.

  • art. 363 c.p.c.

    È il fondamento del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.

  • art. 372 c.p.c.

    È indicato come mezzo per il deposito di documenti attinenti alla persistenza dell'interesse ad agire anche in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata è ammessa solo se il contribuente dimostri uno specifico pregiudizio concreto nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai processi pendenti, perché specifica l'interesse ad agire richiesto per la tutela immediata.
  • L'interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione e può essere allegato anche in cassazione, mediante deposito documentale o fino alla fase decisoria, ma deve comunque risultare concretamente provato; in difetto, il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • Quando difetta il presupposto processuale dell'interesse specifico, le censure sulla notifica delle cartelle, sulla regolarità della prova documentale e sulla prescrizione restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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