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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22728/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica denominata "Lagoni Rossi", sita nel Comune di Pomarance. La contribuente aveva presentato DOCFA proponendo la categoria D/1 e una rendita di euro 47.046, poi elevata dall'Agenzia delle Entrate a euro 270.660. In primo grado la CTR aveva accolto parzialmente il ricorso della società, escludendo dalla stima i pozzi di estrazione e reiniezione, ritenuti inglobati nella miniera e quindi non valutabili catastalmente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. n. 652/1939, dell'art. 1-quinquies del d.l. n. 44/2005 conv. in l. n. 88/2005 e dell'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, sostenendo che i pozzi geotermici sono componenti strutturali e impiantistiche della centrale e devono concorrere alla rendita. Le società hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale con tre motivi: il primo per l'esclusione dei vapordotti, il secondo per l'esclusione di alternatori e trasformatori, entrambi ritenuti non compresi nel perimetro dell'unità immobiliare o non censibili, e il terzo per violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la CTR disatteso in modo generico il motivo di appello sulla stima dei costi e sul deprezzamento per vetustà, senza considerare la consulenza di parte allegata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso incidentale delle società. Ha affermato che, nelle centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l'alternatore e i trasformatori devono essere inglobati tra gli elementi rilevanti ai fini della rendita catastale, perché componenti non separabili senza pregiudicare la funzione di generazione energetica della centrale. Ha quindi ritenuto errata la decisione di merito che aveva ricondotto i pozzi alla disciplina delle miniere e li aveva esclusi dalla stima. Quanto ai motivi incidentali, il primo e il secondo sono stati rigettati in quanto incompatibili con il principio appena richiamato; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 115 c.p.c., mirava a una rivalutazione del merito e perché la consulenza tecnica di parte è mera allegazione difensiva priva di autonoma efficacia probatoria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d. n. 652 del 1939

    Le costruzioni stabili e gli immobili urbani costituiscono il riferimento normativo per l'individuazione delle unità immobiliari rilevanti ai fini catastali.

  • art. 10 r.d. n. 652 del 1939

    Richiamato nel contesto della determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari speciali.

  • art. 18, comma 1, r.d. n. 1572 del 1931

    Richiamato dalla contribuente per sostenere la disciplina delle miniere, ma ritenuto non pertinente ai pozzi inseriti nella centrale geotermica.

  • art. 1-quinquies d.l. n. 44 del 2005 conv. in l. n. 88 del 2005

    Costituisce la base normativa che, per le centrali elettriche, impone di considerare nella rendita anche gli impianti strutturalmente e funzionalmente connessi alla centrale.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    Ha recepito le istruzioni della circolare n. 6/2012 dell'Agenzia del territorio, rafforzando il criterio dell'inclusione degli impianti essenziali, fissi e stabili nella rendita catastale.

  • art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015

    La Corte ne esclude l'applicazione retroattiva, precisando che la controversia, relativa al periodo 2010-2015, va decisa secondo la disciplina previgente.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non può essere usata per chiedere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione per le dedotte violazioni di legge sostanziale nei motivi principale e incidentali.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per il motivo incidentale sull'asserita violazione dell'art. 115 c.p.c., ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti incidentali, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale di una centrale elettrica, devono essere inclusi tutti i componenti impiantistici e strutturali che siano essenziali, stabili e non separabili senza compromettere la funzione produttiva dell'impianto, anche se collocati nel sottosuolo o in fasi diverse del ciclo produttivo.
  • La qualificazione catastale di un bene complesso va effettuata guardando alla sua autonomia funzionale e reddituale complessiva, non alla mera natura amovibile di singoli componenti quando questi siano indispensabili all'unità produttiva.
  • Per le centrali geotermiche, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, l'alternatore e i trasformatori devono essere considerati parte della centrale e non elementi riconducibili alla disciplina delle miniere, se la loro funzione è quella di produrre energia elettrica.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio illegittimamente; non consente di contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La consulenza tecnica di parte ha natura di semplice allegazione difensiva e non possiede autonomo valore probatorio; il giudice non è tenuto a confutarne analiticamente il contenuto quando fondi la decisione su argomentazioni incompatibili con essa.
  • In cassazione, la censura che si limiti a contestare in modo generico la quantificazione dei costi o del deprezzamento, senza indicare puntualmente i dati alternativi e le parti specifiche della perizia di parte, è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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