Cassazione Civile, Ordinanza n. 22730/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento per contributo irriguo, quota di esercizio, richiesto da un consorzio di bonifica a un proprietario di fondo per gli anni 2014 e 2015. In primo e secondo grado il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento dell'impugnazione. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che, trattandosi di richiesta di pagamento per il consumo individuale di un'utilità economica resa dal Consorzio, non si applicassero i principi giurisprudenziali sul beneficio fondiario e sulla presunzione derivante dal piano di classifica approvato; aveva quindi posto a carico del Consorzio l'onere di provare la prestazione irrigua effettivamente resa, reputando non provato il credito. Nel ricorso per cassazione il Consorzio ha denunciato violazione e falsa applicazione del r.d. n. 215 del 1933, degli artt. 860 e 2697 c.c., dell'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 e del regolamento regionale Campania n. 1 del 2017, sostenendo che il contributo irriguo ha natura tributaria e che, in presenza di un piano di classifica approvato, opera una presunzione iuris tantum di beneficio fondiario, con conseguente onere del consorziato di provare la mancata vantaggiosità del fondo e non già del Consorzio di provare il singolo consumo o la concreta erogazione del servizio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata aveva commesso un errore di qualificazione giuridica della prestazione, considerandola come corrispettivo per il consumo individuale di un'utilità economica, mentre si trattava di contributo consortile di natura tributaria. Da tale errore era derivata una erronea distribuzione dell'onere della prova. La Corte ha ribadito che l'adozione del piano di classifica e ripartizione determina una presunzione iuris tantum di vantaggiosità dell'attività di bonifica e dei benefici fondiari per i terreni ricompresi nel perimetro di contribuenza; pertanto grava sul consorziato la prova contraria della non vantaggiosità per il proprio fondo. La causa è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 11
richiamati come base normativa del contributo consortile e del sistema di bonifica; la Corte ne valorizza la disciplina in coerenza con la natura tributaria della prestazione
art. 860 c.c.
richiamato per inquadrare i contributi dovuti per opere di bonifica e il collegamento con il beneficio fondiario
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova: la presunzione di beneficio fa gravare sul consorziato la prova contraria
Intesa Stato-Regioni 18 settembre 2008, n. 187/esc/CSR, art. 6
richiamata dal ricorrente quale fonte di coordinamento sulla disciplina dei contributi irrigui
regolamento reg. Campania 22 maggio 2017, n. 1, art. 8, comma 2, lett. b)
richiamato dal ricorrente per i criteri di riparto della quota di esercizio del contributo irriguo
Cass., Sez. U., 3 maggio 2016, n. 8770
richiamata per affermare la natura tributaria del contributo consortile
Corte cost., 19 ottobre 2018, n. 188
richiamata per ribadire che la prestazione patrimoniale può essere conformata come tributo, canone o tariffa
Cass., 8 aprile 2022, n. 11431
richiamata per il principio della presunzione iuris tantum di beneficio fondiario e dell'onere della prova contraria in capo al consorziato
Cass., 29 agosto 2019, n. 21820
richiamata per il medesimo principio sulla presunzione di vantaggiosità
Cass., 18 aprile 2018, n. 9511
richiamata per il medesimo principio sulla prova contraria del mancato beneficio
Cass., 24 maggio 2017, n. 13130
richiamata per il medesimo principio sulla presunzione di beneficio fondiario
Cass., 29 novembre 2016, n. 24356
richiamata per il medesimo principio sulla prova contraria del consorziato
Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220
richiamata per il medesimo principio
Cass., 8 ottobre 2014, n. 21176
richiamata per il medesimo principio
Cass., 6 giugno 2012, n. 9099
richiamata per il medesimo principio
Cass., Sez. U., 14 maggio 2010, n. 11722
richiamata per il consolidato orientamento sulla presunzione di beneficio derivante dal piano di classifica
Massime di principio
- Il contributo consortile per opere o servizi di bonifica ha natura tributaria e non va confuso con un corrispettivo sinallagmatico per il consumo individuale di un'utilità.
- L'adozione di un piano di classifica e ripartizione approvato determina una presunzione iuris tantum di beneficio fondiario per gli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza.
- In presenza di tale presunzione, l'onere di provare la non vantaggiosità del fondo rispetto all'attività consortile grava sul consorziato che contesta la pretesa.
- La prova contraria non può risolversi nella sola scelta del proprietario di non utilizzare l'impianto irriguo o nel mero diniego del consumo del servizio.
- Se il giudice di merito qualifica erroneamente il contributo consortile come corrispettivo di consumo, sbaglia anche il riparto dell'onere probatorio e la decisione va cassata.
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