Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22736/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta davanti al Tribunale di Velletri da due proprietari di un terreno per ottenere la condanna del vicino alla demolizione di un muro e all’arretramento di una recinzione che assumevano invasiva del loro fondo. Il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione attiva degli attori e il proprio difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda. Il convenuto proponeva appello, ma la Corte d’appello di Roma dichiarava il gravame inammissibile perché tardivo, ritenendo che il termine breve di impugnazione decorresse dalla notificazione della sentenza effettuata il 14 febbraio 2012, desunta dalla relata sull’originale, e non dalla diversa data corretta sulla copia notificata al ricorrente. In cassazione il soccombente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 46 disp. att. c.p.c., 325 e 326 c.p.c., sostenendo che la correzione manuale della data di notifica sulla copia non era valida perché non eseguita nelle forme prescritte; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 75 disp. att. c.p.c., perché la Corte d’appello aveva liquidato spese per un importo superiore a quanto richiesto nella nota spese della controparte; 3) violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 4 d.m. 55/2014, perché la liquidazione delle spese era avvenuta senza motivazione e in misura non coerente con lo scaglione di valore. Il ricorrente chiedeva dunque la cassazione della sentenza di appello quantomeno in punto spese e, in sostanza, contestava anche la declaratoria di tardività dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della Corte d’appello sulla non affidabilità della correzione apposta alla sola copia notificata, in presenza dell’indicazione della data 14 febbraio 2012 risultante dall’originale della relata. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la liquidazione delle spese processuali non può superare quanto richiesto in nota spese ex art. 75 disp. att. c.p.c. e che, quando il giudice si discosta dai parametri tabellari del d.m. 55/2014, è necessaria una motivazione controllabile; nel caso concreto la Corte d’appello aveva liquidato Euro 6.600 oltre accessori senza adeguata motivazione e senza considerare il valore della causa, da determinarsi, in una negatoria servitutis, in Euro 1.100. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle censure accolte e la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando le spese del giudizio di appello in Euro 1.000 oltre spese generali e accessori di legge. Le spese del giudizio di cassazione sono state dichiarate irripetibili per la parziale soccombenza del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, disp. att. c.p.c.

    Le aggiunte, soppressioni o modificazioni degli atti giudiziari devono essere eseguite in calce all’atto con nota di richiamo, senza cancellare la parte soppressa o modificata; in difetto, la correzione non gode di fede privilegiata e il giudice di merito può valutarne liberamente l’attendibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla decorrenza e al computo del termine breve di impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per denunciare una liquidazione delle spese asseritamente eccedente la domanda di parte; la Corte ha riconosciuto il tema sotto il profilo del limite derivante dalla nota spese.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Quando la parte deposita la nota spese specificando la somma richiesta, il giudice non può liquidare una somma superiore a quella domandata a titolo di rimborso delle spese.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La liquidazione delle spese deve essere motivata quando il giudice si discosta ulteriormente dai parametri tabellari, così da consentire il controllo delle ragioni dello scostamento.

  • art. 4 d.m. 55 del 2014

    I parametri tabellari consentono una discrezionalità del giudice entro minimo e massimo; oltre tale perimetro, l’aumento o la diminuzione richiede motivazione.

  • art. 13 c.p.c.

    Richiamato per la determinazione del valore della causa avente ad oggetto una negatoria servitutis, indicato in Euro 1.100.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della proposta.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza limitatamente alle censure accolte, ha deciso nel merito senza rinvio sulla liquidazione delle spese del giudizio di appello.

  • d.m. n. 55 del 2014

    I parametri per la liquidazione delle spese sono discrezionali entro i limiti tabellari, ma richiedono motivazione se il giudice si discosta ulteriormente dai valori previsti.

Massime di principio

  • In tema di correzioni apportate agli atti di notificazione, la modifica non eseguita secondo le forme prescritte non è assistita da fede privilegiata e il giudice di merito può attribuire prevalenza alla lettura dell’atto che ritenga più attendibile, specie se l’originale reca un’indicazione univoca diversa dalla copia.
  • Nel giudizio di impugnazione, la tardività dell’appello può essere dichiarata quando il termine breve decorre da una notificazione della sentenza risultante in modo affidabile dall’originale della relata, anche se sulla copia notificata alla controparte sia stata apposta una correzione non rituale.
  • In tema di liquidazione delle spese processuali, la discrezionalità del giudice opera entro il minimo e il massimo dei parametri tabellari; se il giudice intende superare tali limiti o discostarsi in modo apprezzabile dai parametri, deve indicare le ragioni dello scostamento in modo controllabile in cassazione.
  • Quando la parte deposita nota spese indicando specificamente l’importo richiesto, il giudice non può liquidare una somma superiore a quella domandata a titolo di rimborso delle spese.
  • Per le controversie aventi ad oggetto una negatoria servitutis, il valore della causa va determinato secondo i criteri legali richiamati dalla Corte, con incidenza diretta sulla corretta liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.