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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22739/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, in proprio e quale procuratore antistatario, aveva chiesto alla Corte d'appello l'indennizzo ex L. n. 89/2001 per la irragionevole durata del procedimento civile presupposto. La domanda era stata rigettata con decreto del giudice designato; contro tale decreto egli aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 5-ter L. n. 89/2001. Nel corso del giudizio di opposizione, la prima notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza era stata eseguita oltre il termine indicato nel decreto; la Corte d'appello aveva quindi ordinato la rinnovazione della notifica entro termine poi qualificato come perentorio. L'opponente aveva provveduto a rinotificare, ma senza depositare il contenuto della busta telematica e, soprattutto, senza risultare aver allegato l'attestazione di conformità richiesta per il deposito analogico della documentazione PEC. Con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione delle norme processuali sulla notificazione e sulla rinnovazione, sostenendo che il termine assegnato per la prima notifica non fosse perentorio e che, comunque, la Corte d'appello avrebbe dovuto concedere un ulteriore termine o non dichiarare l'estinzione; 2) la violazione della disciplina sul deposito cartaceo delle notifiche via PEC, sostenendo che l'art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/1994 consentisse il deposito analogico e che la Corte territoriale avesse errato nel negarne la sufficienza. La Suprema Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha chiarito che, pur essendo in generale non perentorio il termine di notifica nel procedimento camerale di opposizione ex L. n. 89/2001, una volta che il giudice assegni un nuovo termine perentorio per la rinnovazione, il suo mancato rispetto comporta l'estinzione ex art. 291, comma 3, c.p.c.; inoltre ha affermato che il deposito cartaceo della notifica eseguita via PEC è ammesso solo se la copia analogica del messaggio, degli allegati e delle ricevute sia corredata da attestazione di conformità, attestazione che nel caso concreto non risultava dedotta né prodotta. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione pronunciata dalla Corte d'appello di Bari, ritenendo corretta la scelta del giudice di merito di non concedere un ulteriore termine dopo la rinotifica tardiva rispetto al termine perentorio assegnato. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sul deposito cartaceo della notificazione PEC, perché la produzione analogica è consentita solo se accompagnata dall'attestazione di conformità ai documenti informatici, attestazione che non risultava effettuata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale di opposizione al decreto emesso in materia di equa riparazione, il termine inizialmente assegnato per la notificazione del ricorso non ha carattere perentorio; tuttavia, se il giudice, a fronte di una notifica mancante o viziata, assegna un nuovo termine qualificandolo come perentorio, il suo mancato rispetto comporta l'estinzione del giudizio.
  • La possibilità di depositare in forma analogica la notifica eseguita a mezzo PEC è subordinata alla produzione della copia cartacea del messaggio, degli allegati e delle ricevute munita di attestazione di conformità ai documenti informatici di origine.
  • In assenza dell'attestazione di conformità, la copia cartacea della documentazione telematica non è idonea a provare regolarmente l'avvenuta notificazione.
  • Una volta che la rinnovazione della notificazione è stata disposta con termine perentorio, tale termine non è sospendibile né prorogabile, salvo che la parte dimostri una causa non imputabile che abbia impedito l'adempimento.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura processuale è infondata se pretende di superare la declaratoria di estinzione senza confrontarsi con la mancanza della prova regolare della notifica rinnovata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

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