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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26414/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la tassazione, ai fini IRPEF, delle somme percepite da un ex dirigente di una società elettrica a titolo di prestazione di previdenza integrativa aziendale. In primo grado era stato riconosciuto il rimborso delle maggiori ritenute applicate sull'intera prestazione, ritenuta tassata in modo non corretto. In sede di rinvio la Commissione tributaria regionale, applicando i principi già fissati dalla Corte di cassazione, ha invece accolto l'appello dell'Ufficio e negato il rimborso, ritenendo che le somme liquidate non provenissero da un effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato e quindi non fossero assoggettabili alla ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale. Gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1) violazione delle norme fiscali sulla distinzione tra sorte capitale e rendimento e errata applicazione del principio di diritto della sentenza di rinvio; (2) violazione dell'art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del dictum di rinvio; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 167 c.p.c. e dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR trascurato la mancata contestazione dell'Ufficio e la certificazione ENEL; (4) violazione degli artt. 7 e 63 d.lgs. 546/1992 per mancato uso dei poteri istruttori del giudice tributario; (5) violazione dell'art. 163 c.p.c. e delle norme sull'onere della prova per avere preteso un unico mezzo di prova; (6) omesso esame della tipologia di rendimento; (7) omesso esame della quantificazione del rendimento; (8) violazione degli artt. 63 d.lgs. 546/1992, 384 e 392 c.p.c. per asserita rimessione in discussione dell'an debeatur invece del solo quantum debeatur.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, affermando che, secondo la giurisprudenza consolidata, la tassazione al 12,50% si applica solo al rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato, mentre non basta una certificazione aziendale che rappresenti solo una differenza matematica o una redditività dell'intero patrimonio del datore di lavoro. Ha inoltre escluso che la CTR avesse violato il principio di diritto del giudice di rinvio, poiché il giudice di merito aveva correttamente verificato prima l'esistenza dei presupposti fatti costitutivi del diritto e poi, solo in caso positivo, il quantum. Sono stati rigettati anche il sesto e il settimo motivo, perché la motivazione della CTR non presentava anomalie rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c., essendo sorretta da un accertamento in fatto coerente con il diritto vivente. Infine, è stato respinto l'ottavo motivo, poiché la sentenza di rinvio imponeva proprio un previo accertamento dell'an debeatur e non soltanto una verifica del quantum. Il ricorso è stato dunque respinto e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi; il n. 5 è interpretato in senso restrittivo, come controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma nel caso concreto la CTR lo ha rispettato.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 384 c.p.c. per contestare il corretto svolgimento del giudizio di rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare il diritto al rimborso grava sul contribuente, quale attore sostanziale.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e alla mancata contestazione dei fatti dedotti.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la non contestazione di alcuni fatti da parte dell'Ufficio.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    norma sul processo tributario richiamata per contestare la valutazione e l'integrazione probatoria del giudice tributario.

  • art. 63 d.lgs. 546/1992

    richiamato in tema di giudizio di rinvio nel processo tributario e dei poteri del giudice dopo cassazione con rinvio.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    richiamato dai ricorrenti in combinazione con le regole processuali ordinarie.

  • art. 163 c.p.c.

    evocato dai ricorrenti per sostenere che non spetta al giudice indicare un unico strumento probatorio idoneo.

  • art. 42, comma 4, TUIR

    richiamato come norma sulla tassazione separata delle somme percepite alla cessazione del rapporto.

  • artt. 16 e 17 TUIR

    disciplinano il regime della tassazione separata della sorte capitale.

  • art. 6 l. 482/1985

    prevede la ritenuta del 12,50% applicabile solo alle somme qualificabili come rendimento netto derivante da investimento sul mercato.

  • art. 1, comma 5, d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997

    richiamato tra le norme fiscali evocate dai ricorrenti; il testo della decisione non ne esplicita ulteriormente il contenuto applicativo.

  • art. 54 d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012

    richiamato in relazione alla riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e alla riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 12 preleggi

    usato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario sul rimborso delle ritenute applicate alle prestazioni di previdenza complementare, il contribuente che agisce in rimborso ha l'onere di provare non solo l'entità della somma richiesta, ma anche la sua specifica natura di rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato.
  • La ritenuta del 12,50% si applica solo alla parte della prestazione che costituisce rendimento effettivamente prodotto da investimenti di mercato del fondo; non si estende alle somme calcolate mediante mere operazioni matematiche, riserve attuariali o redditività dell'intero patrimonio del datore di lavoro.
  • La certificazione aziendale o la relazione attuariale, da sole, non sono sufficienti a dimostrare il rendimento imponibile al 12,50% se non indicano i criteri concretamente utilizzati per quantificare la voce rendimento e per collegarla a investimenti effettivi del fondo.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e può essere chiamato a verificare prima l'esistenza dei presupposti costitutivi del credito e poi, solo se questi sussistono, la quantificazione del dovuto.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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