Cassazione Civile, Ordinanza n. 26411/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'impugnazione contro il diniego di rimborso della maggiore IRPEF pagata sulle somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sosteneva che tali somme dovessero fruire dell'aliquota agevolata ridotta del 50% prevista dall'art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. 917/1986, anziché della tassazione applicata dal sostituto d'imposta. La CTR, su appello dell'Ufficio, aveva invece negato il beneficio ritenendo che il rapporto fosse cessato nel 2010, quindi dopo l'entrata in vigore del d.l. 223/2006, e che non risultasse dimostrato il presupposto per l'ultrattività del regime agevolato. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omesso esame del piano di incentivo all'esodo del 22.4.2002; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 23, d.l. 223/2006 conv. in l. 248/2006, in relazione all'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986 e agli artt. 2967 e 2702 c.c., per l'interpretazione dei piani di incentivo 1999, 2002, 2006 e 2010; 3) violazione delle stesse norme in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, trattati congiuntamente, ribadendo che il contribuente che chieda il rimborso dell'IRPEF deve provare sia che la somma percepita sia stata erogata effettivamente come incentivo all'esodo, sia che abbia aderito individualmente, prima del 4 luglio 2006, a un piano o accordo avente data certa, se il rapporto è cessato dopo tale data. Nel caso concreto, non bastava dimostrare l'esistenza di un progetto aziendale o di un accordo collettivo: era necessaria la prova della tempestiva adesione individuale del lavoratore, e della sua data, per collegare la cessazione del rapporto all'incentivo e per far operare l'ultrattività del regime agevolato. Poiché tale prova non risultava, il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986
l'aliquota agevolata per gli incentivi all'esodo si applica ai lavoratori che abbiano superato una determinata età anagrafica; il beneficio può operare anche in via ultrattiva nei limiti previsti dalla normativa transitoria, ma richiede la prova dei presupposti di legge.
art. 36, comma 23, d.l. 223/2006 conv. in l. 248/2006
la norma transitoria mantiene l'applicazione del regime agevolato solo per rapporti cessati entro il 3 luglio 2006 oppure, per rapporti cessati dopo tale data, in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006; le due ipotesi sono alternative.
in difetto di specifica disciplina, la data certa degli atti o accordi deve essere provata secondo le regole delle scritture private.
l'onere di provare i presupposti del trattamento fiscale agevolato e della sua ultrattività grava sul contribuente che chiede il rimborso.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio, senza che la Corte ravvisi violazioni idonee a fondare l'accoglimento.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma non ritenuto violato dalla Corte.
indica i vizi dedotti in cassazione: omesso esame di un fatto decisivo, violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di tassazione degli incentivi all'esodo, il contribuente che richieda il rimborso dell'imposta deve provare in modo puntuale che la somma sia stata corrisposta proprio a titolo di incentivo all'esodo e non di diversa componente del TFR o di altra erogazione di fine rapporto.
- La disciplina transitoria che ha mantenuto il beneficio fiscale abrogato opera solo in presenza di rapporti cessati entro la data limite oppure, per cessazioni successive, quando esista un atto o accordo avente data certa anteriore alla riforma; tali condizioni sono alternative e non cumulative.
- Quando l'esodo avviene in forza di un piano aziendale o di un accordo collettivo, ai fini del beneficio non basta dimostrare l'esistenza del piano: occorre provare l'adesione individuale del lavoratore e la sua data, perché è quella adesione a cristallizzare la volontà rilevante ai fini fiscali.
- La tutela dell'affidamento non può essere invocata per ottenere un regime fiscale agevolato quando, al momento dell'adesione al piano, il contribuente era in condizione di conoscere il quadro normativo applicabile e di valutare liberamente se aderire o meno alla proposta.
- La prova della 'data certa' degli atti o accordi rilevanti in materia fiscale segue le regole civilistiche sulle scritture private e incombe su chi invoca il regime di favore.
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